Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2001, n. 10100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10100 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 ! 1 Z I / A R 4 e069628 R N / A A 6 T 2 T S B I . U R . G . B L E BBLICA ITALIANA P I . L R D R A IN NOME EL010020 1 . T L A B E D A D T E S 1 T N 3 A P N I S E CASSAZIONE COR E S V SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.9199/00 Cantillo Dott. Michele Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 22708 Dott. Antonio Merone Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Tirelli Ud. 03/04/01 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. che la ' rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro snc R.B. Motors, elettivamente domiciliata in Roma, via Salandra 6, presso lo studio degli avv. Italo Gallicani e Giovanna Fiore, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
8 2 6 controricorrente 9 6 avverso la sentenza n.3, depositata il 26/3/2000 dalla . N 6 5 7 Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/4/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. notificato in data 22/4/2000, Con atto 1'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso contro la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l'appello proposto dalla snc R.B. Motors contro la decisione con cui la Commissione Tributaria di 1° Grado di Lucca aveva confermato la validità delle iscrizioni a ruolo effettuate a suo carico dall'Ufficio Iva. Esponeva infatti la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere cassata per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Dlgs n. 546/1992, in quanto la controversia era scaturita dal mancato pagamento, da parte della R.B. Motors, delle imposte dovute a seguito della domanda di condono da essa presentata. 2 In conseguenza di ciò erano state emesse tre esattoriali, che la contribuente aveva cartelle sotto il profilo dell'integrale impugnato versamento di quanto dovuto e della tardività, in ogni caso, delle iscrizioni a ruolo. L'Ufficio si era costituito contestando l'esattezza delle affermazioni di controparte e la Commissione Tributaria di 1° Grado aveva rigettato i ricorsi della R.B. Motors. Quest'ultima si era allora gravata al giudice superiore, sostenendo che l'Ufficio si era costituito in ritardo, per cui era decaduto dal potere di proporre eccezioni come quella relativa pretesa inefficacia delle dichiarazioni alla integrative. La Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso l'assunto perché, a suo dire, l'obiezione inerente dei pagamenti aveva comportatoall'insufficienza una dilatazione dell'originaria materia del contendere e doveva perciò riguardarsi come il frutto di un'attività preclusa all'Ufficio che, tutt'al contrario, non aveva invece sollevato alcuna eccezione in senso proprio, ma si era limitato а contraddire agli argomenti sviluppati dall'avversaria. 3 Tenuto conto di quanto sopra, concludeva per l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione anche nel merito. L'intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 3/4/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame diretto degli atti, sempre consentito a questa Corte nel caso in cui venga denunciato un error in procedendo, emerge che a seguito della notifica di un avviso di rettifica, la R.B. Motors presentava dichiarazione integrativa ai sensi della L n. 413/1991. Nonostante ciò, l'Ufficio Iva di Lucca provvedeva ugualmente all'iscrizione a ruolo di parte della maggiore imposta accertata e la R.B. impugnava la relativa cartella adducendo in proposito di aver definito la controversia per condono. Ricevute altre due cartelle relative al tributo da versare ai sensi della legge n.413/1991, la R.B. Motors proponeva ulteriori ricorsi coi quali, premesso di aver provveduto all'integrale pagamento dell'imposta dovuta, eccepiva la tardività delle iscrizioni a ruolo perché avvenute oltre i termini di cui al DPR n. 633 /1972. 4 Tale essendo il thema decidendum implicato dai tre ricorsi, successivamente riuniti dalla Commissione di 1 Grado ed accolti da quella Regionale in ragione della giuridica necessità di ritenere non contestata o non più contestabile l'efficacia delle dichiarazioni integrative, osserva preliminarmente il Collegio che nel sistema della legge si distinguono nettamente le eccezioni in senso tecnico, vale a dire le impugnazioni del diritto dell'attore sulla base dell' affermazione di fatti giuridici impeditivi od estintivi della sua pretesa, dalle mere deduzioni difensive e, cioè, di argomenti dall'esposizione circostanze l'infondatezza sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda (C. Cass. 75/03075, 79/03679, 96/03961, 97/00089 e 98/11861). Tanto precisato, risulta evidente che la obiezione dell'Ufficio in ordine all'efficacia della dichiarazione integrativa non poteva essere apprezzata come un'eccezione in senso stretto, in quanto rappresentava una mera difesa e cioè, una semplice contestazione interna a quanto dedotto dalla controparte. Con la predetta obiezione, infatti, l'Ufficio non 5 ha provocato nessun ampliamento della materia del contendere perché l'integrale pagamento ○ meno delle imposte dovute in base al condono faceva già parte del tema d'indagine del giudizio promosso contro la cartella esattoriale n. 327254, impugnata dalla contribuente sul presupposto della intervenuta definizione della controversia ai sensi della legge n.413/1991, che in base ai principi generali, avrebbe dovuto essere oltretutto provata proprio dalla RB, potendo l'Ufficio limitarsi ad una semplice contestazione dell'assunto avverso. A non diverse conclusioni deve, d'altronde, pervenirsi anche per i giudizi promossi contro le cartelle nn.23952 e 327524, e ciò non soltanto perché la ricorrente aveva preliminarmente dedotto l'integrale pagamento delle imposte prima di eccepire la tardività dei ruoli, ma ancora più a monte perché quest'ultimi erano stati appunto emessi in considerazione della insufficienza dei versamenti, che rappresentava pertanto la causa petendi della pretesa fatta valere dall'attore in senso sostanziale e, cioè, dall'Ufficio il quale, pacifica essendo la presentazione della poteva anche quidichiarazione integrativa, limitarsi а lamentare il mancato pagamento del 6 dovuto, toccando semmai alla contribuente l'onere di fornire la prova dell'effettivo saldo o di altri l'azione di fatti capaci di paralizzare controparte. Consegue da ciò che i giudici а quo avrebbero potuto accogliere i ricorsi della RB Motors solo accertamento dell'integrale pagamento delprevio condono o della dedotta tardività dei ruoli. In accoglimento dell'impugnazione dell'Amministrazione, la sentenza gravata dev'essere perciò cassata con rinvio degli atti ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e 6 E 8 9 N A 5 1 I O / . I rinvia, anche per le spese del presente giudizio, 4 R Z N / 6 - A A 2 T R B . T U R ad altra sezione della Commissione Tributaria . S L I B P L . I G D A R E . L T R B E Regionale della Toscana. D A A T I D S A 1 I N Roma, il 3/4/2001 3 E E 1 R S T P N E S * IL CONSIGLIERE EST. раменго jell IL PRESIDENTE) M y IL CANCELLIERE 01 Innocenzo E dara DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE CT 7 Barista