Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, stante il carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, dell'art. 67 della legge n. 689 del 1981, il divieto di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione alla semilibertà per il condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione effettuata a norma dell'art. 66, comma 1, della stessa legge non può essere esteso anche alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2000, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 25/10/2000
Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
Dott. ANNA MABELLINI Consigliere N. 6080
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 15428/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZZ OC, nato il [...] avverso l'ordinanza in data 09/12/1999 del Tribunale di sorveglianza di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe DE NARDO;
lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. G. VIGLIETTA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 9 dicembre 1999 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare presentate da ZZ RO nei cui confronti, per inosservanza delle relative prescrizioni, la libertà controllata era stata riconvertita nella pena detentiva sostituita, ai sensi dell'art. 66 della legge 689/81. Riteneva il Tribunale che l'inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione prevista dall'art. 67 della legge citata soltanto con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla ammissione al regime di semilibertà nei confronti dei condannati in espiazione di pena detentiva per conversione della sanzione sostitutiva ai sensi del comma 1^ dell'art. 66 della legge dovesse intendersi estesa in via analogica anche alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1 bis dell'art. 47 ter O.P., introdotto "ex novo" dalla legge 27 maggio 1998 n. 165, la quale misura, prescindendo dalle esigenze speciali (tutela della salute, necessità di cura dei figli etc...) salvaguardate dal primo comma dello stesso articolo, rendeva non giustificabile la sua esclusione dal divieto posto dall'art. 67 legge 689/91. Pertanto il Tribunale dichiarava inammissibili tutte le istanze della ZZ dirette ad ottenere le misure alternative, compresa quella di ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 bis, L. 354/75. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'Azzolina deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sul rilievo che l'esclusione della detenzione domiciliare dal divieto di cui all'art. 67 legge 689/81 emerge dalla stessa lettera della legge e che, in ogni modo, l'art. 67 è norma di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica.
Secondo il ricorrente, inoltre, la ritenuta applicabilità del citato art. 67 alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter, comma 1 bis, Legge 354/75, con esclusione invece di quella "speciali" di cui al primo comma dello stesso art. 47 ter, non trovava neppure giustificazione nell'assimilabilità della detta misura alternativa e quella dell'affidamento in prova e della semilibertà, stante la diversità dei presupposti della prima misura rispetto alle altre due, queste ultime tendenti alla rieducazione ed al recupero sociale del condannato, mentre la "nuova" detenzione domiciliare richiede unicamente che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati ed ha carattere sussidiario rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale nel senso che può essere concessa quando non ricorrono i presupposti per l'ammissione al regime dell'affidamento.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare ritenendo l'inapplicabilità del divieto stabilito dall'art. 67 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dettato soltanto per l'affidamento in prova ordinario e la semilibertà, al diverso istituto dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 DPR 309/90, il carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione della detta disposizione che sancisce l'esclusione delle prime due misure alternative per il condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione effettuata ai sensi del comma 1 nell'art. 66 della legge (cfr. Cass. Sez. I^ 30/9/97 n. 5468, Geniola). Del resto, come rilevato dal ricorrente e dal P.G. presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte, il divieto di interpretazione estensiva ed a maggior ragione, di quella analogica non vige soltanto per le norme incriminatrici, ma per ogni forma di analogia "in malam partem" e cioè risolventesi in danno del soggetto interessato. Pertanto, le pur logiche considerazioni svolte dal Tribunale hanno valore soltanto in funzione di eventuali modifiche legislative dell'attuale disciplina prevista dall'art. 67 della Legge 689/81. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001