Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
Il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che si era limitata a dare atto della mancanza di "evidenti cause di proscioglimento nel merito").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38579 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/09/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2063
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 006701/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI ER LI, N. IL 14/03/1948;
avverso SENTENZA del 15/11/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ORISTANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Oristano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DD HE EL in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., trattandosi di soggetto non imputabile perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Tale decisione è stata fondata sulle risultanze della perizia psichiatrica e dei chiarimenti forniti nel corso del suo esame dal perito, da cui è emerso che l'imputata, pur essendo capace di partecipare coscientemente al giudizio, sia attualmente che al momento dei fatti era affetta da infermità mentale ("disturbo delirante cronico in personalità paranoide") tale da escludere del tutto la capacità di intendere e di volere. Il giudice ha dato atto che la prevenuta non è soggetto socialmente pericoloso, sicché non si rende necessaria l'applicazione di misure di sicurezza, e che non appaiono evidenti cause di proscioglimento nel merito.
Ricorre la DD, a mezzo del suo difensore, denunciando con un primo motivo la mancanza di motivazione in ordine al positivo accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputata, indispensabile ai fini dell'adozione, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di una pronuncia di proscioglimento per difetto di imputabilità.
Con un secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178 c.p.p.), in relazione all'art. 422 c.p.p., commi 1 e 2. Deduce che all'udienza del 15-11-2007, nella quale si è proceduto all'audizione del perito, il giudice, a seguito dell'opposizione della parte civile, non ha consentito l'audizione del consulente tecnico dell'imputata, con ciò determinando una grave compressione del diritto di assistenza e di difesa della prevenuta. DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come è noto, con sentenza n. 41 del 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 425 c.p.p., nella parte in cui stabiliva che il giudice doveva pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risultava evidente che l'imputato era persona non imputabile. La Consulta, in particolare, ha rilevato che il sistema delineato dalla norma in esame finiva per imporre al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, applicando, se del caso, le misure di sicurezza, "all'esito e sulla base di un accertamento di responsabilità che si fonda solo sull'etereo presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito", privando per ciò solo "la persona non imputabile del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regiudicanda, con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa, che non può certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale".
La nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p., operata attraverso la L. n. 479 del 1999, ha riproposto il problema se sia possibile pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, non essendo stata espressamente inserita nel nuovo testo la formula "per incapacità di intendere e di volere". La questione è stata risolta in senso positivo da questa Corte, che ha ritenuto ricompresa nella previsione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato (Cass. Sez. 2, 21-10-2005 n. 45527). È stato chiarito, tuttavia, che il giudice può addivenire al proscioglimento dell'imputato per incapacità di intendere e di volere solo dopo aver accertato la configuravate, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso (Cass. Sez. 6, 4-4-2000 n. 5275). L'opzione interpretativa recepita dalla giurisprudenza ha ricevuto un autorevole avallo nell'ordinanza n. 224 del 2001 della Corte Costituzionale, nella quale si è evidenziato che finisce "per proiettarsi" sul merito della causa "la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - ora consentita quando non ne consegua l'applicazione di una misura di sicurezza -, trattandosi di sentenza che postula il necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato".
Nel caso di specie, il GUP, contravvenendo agli enunciati principi, si è limitato a dare atto della mancanza di "evidenti cause di proscioglimento nel merito", prescindendo, quindi, dal positivo accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputata, che solo avrebbe legittimato la pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Oristano per nuova deliberazione. Il secondo motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Oristano per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008