Sentenza 4 aprile 2000
Massime • 1
Il giudice può addivenire al proscioglimento dell'imputato per incapacità di intendere e di volere solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito la quale, pur ricordando che numerosi procedimenti originati dalle innumerevoli accuse calunniose dell'imputato erano stati archiviati, aveva mancato di riferire e di esaminare quali fatti storici l'imputato avesse rappresentato nelle denunce e in che senso essi fossero contrari al vero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2000, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone - Presidente del 9.3.2000
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 504
Dott. Tito Garribba - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti - Consigliere N. 40015/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Cagliari;
avverso la sentenza 22.6.1999 della Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Cagliari con sentenza 22.6.1999 confermava la sentenza 13.1.1995 del Tribunale della stessa città di assoluzione di HE OL dal reato di cui all'art. 368 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Il HE aveva posteggiato la sua autovettura in luogo non consentito con previsione di rimozione. Il veicolo era stato rimosso da un'autogru guidata da AL NO con a bordo il vigile urbano ID IO e portato alla depositeria comunale. Qui era sopraggiunto il HE che, dopo varie contestazioni, ma avendo avuto modo di introdursi nell'auto, faceva notare la presenza sul sedile del contrassegno autorizzativo della sosta. Il giorno successivo il HE presentava al P.M. un esposto in cui chiedeva il dissequestro dell'autovettura e accusava il vigile ID del reato di cui all'art. 323 c.p. Ritiene la sentenza che l'esposto presentato dal HE non fosse diretto ad accusare persone che sapeva innocenti, ma a dolersi di una condotta colposa del vigile che non aveva notato la presenza del contrassegno all'interno dell'autovettura. Quanto alla introduzione nell'autovettura del contrassegno in un momento posteriore alla rimozione di essa, la finalità non era quella di simulare a carico del vigile la traccia del reato di abuso di ufficio, bensì quello di evitare di pagare la contravvenzione e le spese di rimozione. Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Cagliari per illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto, anche ad ammettere la finalità riconosciuta dalla Corte di merito nell'azione dell'imputato, vi era pur sempre da considerare che l'accusa mossa verso i vigili non era soltanto relativa alla negligenza, ma alla protervia volta a non riconoscere il suo preteso buon diritto (e perciò dolosa). Altrettanto era a dirsi per ciò che riguardava l'abusiva introduzione del contrassegno all'interno dell'auto a rimozione avvenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ritiene che la finalità che l'imputato si proponeva, da un lato introducendo surrettiziamente il contrassegno di sosta all'interno del proprio veicolo e dall'altro sporgendo la denuncia, non fosse quella di accusare ingiustamente i pubblici ufficiali e di simulare le tracce di un reato (l'abuso di ufficio) a loro carico, bensì quella "di evitare di pagare la contravvenzione e l'importo ulteriore dovuto per la rimozione".
Che tale seconda finalità (che costituisce in realtà il motivo dell'azione) sussista appare evidente alla luce delle risultanze probatorie evidenziate dalla decisione, in ordine alle quali in ogni caso questa Corte non può esprimere valutazioni trattandosi di giudizio attinente al merito della vicenda.
Non altrettanto evidente appare che tale finalità sia incompatibile con quella che caratterizza la falsa accusa, presupposto necessario per realizzare il risultato concreto di omettere il pagamento di quanto dovuto. In ciò si profila il vizio di illogicità manifesta della motivazione.
La Corte di merito non ha tenuto nel debito conto, una volta riconosciuta la malafede dell'imputato (cui si nega credibilità sulla circostanza da lui affermata che il contrassegno di sosta fosse appoggiato o caduto sul sedile e si ritiene invece che fosse stato egli stesso a introdurlo successivamente alla rimozione del veicolo), il procedimento "logico" seguito da questi. Il fine di non pagare, infatti, non Poteva realizzarsi se non attraverso una condotta che, a sua volta, era tesa a dimostrare la malafede dei vigili urbani, quindi ad attribuire loro un comportamento comunque illecito, in contrasto con i doveri di ufficio.
Nè ha rilievo se l'accusa fosse "quella di avere intenzionalmente prelevato l'auto ben sapendo che sulla stessa si trovava il contrassegno", ovvero quella "di non avere controllato se il contrassegno vi fosse", perché nell'un caso come nell'altro il presupposto era la piena consapevolezza dell'imputato di avere egli stesso introdotto il contrassegno all'interno del veicolo. La Corte del rinvio dovrà quindi riesaminare il profilo dell'elemento soggettivo del reato, alla luce delle considerazioni sopra svolte.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000