Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2001, n. 13325
CASS
Sentenza 20 novembre 2001

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In tema di misure cautelari personali, il giudice al quale, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, sia stata rivolta richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per asserita incompatibilità della condizioni di salute dell'imputato con il regime di detenzione, qualora ritenga l'insussistenza di detta incompatibilità ma, al tempo stesso, la necessità di accertamenti diagnostici non effettuabili presso l'istituto di detenzione, non è tenuto ad applicare la disciplina prevista dall'art.275, commi 4 bis e 4 ter cod.proc.pen. ma deve limitarsi a trasmettere copia degli atti al magistrato di sorveglianza al quale, ai sensi dell'art.240 bis, comma 1, ultima parte, disp. att. cod.proc.pen., spetta la competenza ad adottare il provvedimento di trasferimento del detenuto in luogo esterno di cura previsto dall'art.11 dell'ordinamento penitenziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2001, n. 13325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13325
    Data del deposito : 20 novembre 2001

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