Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.
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Applicabile anche al procedimento di sorveglianza della disposizione sul legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, dato l'evoluzione giurisprudenziale nel senso di un rafforzamento del ruolo difensivo nel processo, del rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, del perseguimento di un contraddittorio sempre più sostanziale. Non spetta al giudice sindacare il merito delle scelte difensive (anche sulla possibilità di nomina di un sostituto processuale), valutando quel che il difensore avrebbe dovuto e potuto fare entro l'ambito di determinazioni ampiamente discrezionali, che a questi spettano in via esclusiva. Corte di Cassazione …
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Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza non si applica l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio. Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2017, n. 39808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39808 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
39808-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - Sent. n. sez. 3927/2017 ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE DOMENICO FIORDALISI N.19878/2017 MICHELE BIANCHI ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TT CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG M Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto dal detenuto SC Di TE avverso il provvedimento, 20 ottobre 2015, del locale Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune per giorni quindici, inflitta al ricorrente dal Consiglio di disciplina della Casa di reclusione in data 3.9.2014. Al Di TE era stato contestato di avere aggredito un altro detenuto per futili motivi, colpendolo alla testa con un manubrio del peso di due chilogrammi.
2. Avverso l'indicato provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avvocato Federica Poltronieri, svolgendo le seguenti censure.
2.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge processuale in relazione al disposto degli artt. 666, 678, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente ritenuta non rilevante, ai fini della regolarità del contraddittorio necessario previsto dalle regole processuali nella circostanza data, l'omessa valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza delle istanze, tempestivamente presentate, di differimento dell'udienza del 20.10.2015. Si precisa al riguardo che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto un accertamento medico sulle condizioni di salute del detenuto, volto a verificare l'effettiva funzionalità del braccio destro con cui si supponeva avesse colpito lo CC, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 20.10.2015. Il difensore, presa visione della comunicazione in data 8.10.2015 della Casa circondariale di Oristano, con la quale si comunicava che il disposto accertamento sarebbe stato eseguito non prima del 19.10.2015, in data 16.10.2015 aveva avanzato istanza di differimento dell'udienza, sul presupposto che la stessa sarebbe stata meramente interlocutoria e che il difensore avrebbe dovuto affrontare una lunga trasferta da Milano ad Ancona per un mero rinvio, istanza rimasta senza riscontro. Appreso dell'avvenuto inoltro della relazione lo stesso giorno dell'udienza, aveva reiterato la propria istanza di differimento, rappresentando sia l'impossibilità fisica di raggiungere l'ufficio giudiziario in 1 tempo utile da Milano, sia l'impedimento a comparire del secondo difensore, avvocato Jacopo Saccomanni, per concomitante impedimento professionale.
2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 38 e 39 ord. pen. con riferimento all'irrogazione della sanzione disciplinare anche per un ulteriore, non meglio precisato episodio, per il quale non era stato rassegnato l'addebito a mezzo di rituale contestazione.
3.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e vizio della motivazione, lamentando l'omessa attività istruttoria volta all'escussione dei detenuti presenti al momento l'omessa ponderata valutazione, nell'applicazione della dell'aggressione, sanzione, dell'età e delle condizioni di salute del ricorrente, la sproporzione della sanzione irrogata alla natura occasionale del gesto e al pregresso e irreprensibile comportamento intramurario del detenuto. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare nel suo complesso quanto meno infondato.
2. Infondato è il primo motivo con il quale è stata dedotta la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento di primo grado per non avere il Magistrato di sorveglianza accolto l'istanza di differimento dell'udienza, così impedendo ai difensori del condannato di prendere tempestiva visione e soprattutto di interloquire sugli esiti del disposto accertamento. Il provvedimento impugnato ha motivato l'infondatezza dell'eccezione, osservando da un lato che l'avvocato Saccomanni non aveva documentato il concomitante impegno professionale né esplicitato le ragioni per le quali era impossibilitato alla nomina di un sostituto processuale;
dall'altro che l'avvocato Poltronieri, dando per scontato il rinvio dell'udienza, non aveva dedotto né dimostrato l'oggettivo impedimento a raggiungere l'ufficio giudiziario, sicché la sua scelta, dettata da un'erronea previsione della decisione che avrebbe adottato il giudice in udienza, non poteva fondare a posteriori la lamentata violazione del diritto di difesa. Aggiungendo, inoltre, che la relazione sanitaria era giunta in tempo utile per essere letta in udienza e, quindi, per essere esaminata dai difensori di fiducia che non avevano avuto contezza del suo contenuto solo perché non comparsi, e tanto in disparte l'oggettivo rilievo che il contenuto della relazione era risultato conforme alla tesi difensiva della ridotta funzionalità del braccio destro del Di TE e in disparte l'assenza di obiezioni difensive sollevate sull'attendibilità e correttezza del compiuto esperimento. E tale motivazione in ordine all'assenza di un oggettivo impedimento dei difensori appare correttamente e logicamente 2 motivata, oltre che affatto corretta in diritto, potendosi solo aggiungere che, secondo costante orientamento di questa Corte, la disciplina prevista dall' art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., la cui rilevanza è circoscritta all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e a quello dibattimentale, non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove, stante l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e per la specificità dei procedimenti che risiede nella necessità di assicurare celerità e speditezza nella decisione, la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio (Sez. U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 e, da ultimo e in termini: Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542); che tale consolidato indirizzo non risulta scalfito né contraddetto da Sez. U., Tibo, che si è occupata della specifica questione relativa all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, stabilendo che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi;
che la Corte, nella sua più autorevole composizione ha esplicitamente considerato la prospettata irrazionalità di un sistema che riconosca all' astensione del difensore il diritto al rinvio dell'udienza in un procedimento camerale, laddove il legittimo impedimento del difensore, ossia una situazione di impossibilità oggettiva di partecipare, non riceverebbe tutela, in particolare rimarcando la profonda differenza esistente tra le due situazioni in quanto «il legittimo impedimento è funzionale al diritto di difesa dell'assistito, il cui esercizio può essere diversamente modulato in considerazione del rito a cui accede, purché sia in funzione dello scopo del giudizio;
l'astensione per adesione all'agitazione di categoria è, invece, funzionale all'esercizio di un diritto costituzionale del difensore, che ha valenza pari agli altri diritti costituzionali e fondamentali che vengono in gioco nel procedimento, ma in relazione ai quali il legislatore ha introdotto un autonomo sistema per operare, a monte, il loro bilanciamento»>; che alcune decisioni (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343) hanno, da ultimo, riconosciuto la rilevanza, anche nel procedimento camerale di sorveglianza, del solo impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, in conformità con il principio statuito da Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267748, per l'analogo пр 3 impedimento nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato. Sicché anche alla luce dei richiamati, condivisi principi, le ulteriori obiezioni agitate nel ricorso cadono.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla pretesa irregolarità della contestazione disciplinare, avendo il Tribunale chiaramente escluso l'irrogazione di una sanzione disciplinare per un inesistente addebito che, come tale, non poteva essere oggetto di contestazione, rimarcando che l'evidente e materiale refuso, consistito nella dicitura "comprensiva di gg. 3 di EAC sospesi in data 9.7.2014", compariva solo nella comunicazione del provvedimento, ma non nella delibera disciplinare.
4. Le ulteriori censure sono largamente inammissibili perché, pur denunziando formalmente vizi di legittimità, si risolvono sostanzialmente in critiche ad apprezzamenti di merito insindacabili in questa sede se, come nella specie, congruamente e logicamente motivati. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che il gesto aggressivo del Di TE era stato direttamente percepito dall'assistente di polizia penitenziaria in servizio al passeggio, il quale aveva visto il detenuto avvicinarsi al compagno con un peso della palestra in mano e colpirlo alla testa;
che gli altri detenuti presenti ai passeggi, sentiti dal personale nell'immediatezza dei fatti, si erano mostrati reticenti ed omertosi;
che non era possibile acquisire e visionare le immagini del sistema di videosorveglianza non essendo dotato il luogo dell'aggressione di telecamere;
che le dichiarazioni rese a discolpa dal Di TE si erano dimostrate del tutto inattendibili, avendo il detenuto da un lato affermato di aver assistito all'aggressione con la massima attenzione, tanto da riferire che l'aggredito stava leggendo con la testa abbassata al momento in cui il colpo era stato sferrato dall'aggressore, dall'altro escluso di poter contribuire all'identificazione del colpevole a causa del suo repentino allontanamento;
che nessuna incompatibilità era dato cogliere tra la lesione riportata e un colpo sferrato con il braccio sinistro;
che affatto proporzionata era la sanzione irrogata avuto riguardo all'estrema gravità del gesto compiuto e alle serie conseguenze provocate alla vittima. A fronte, le riproposte obiezioni si traducono in osservazioni di fatto volte a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al perimetro di legittimità. Non è dunque dato rintracciare alcun vizio nel provvedimento impugnato che ha correttamente esaminato il reclamo nel rispetto dei parametri normativi di riferimento e giustificato in modo congruo e logico le ragioni del suo rigetto. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 19
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente sanna Saraceno RoffЧёлёше Antonella, Patrizia Mazzei деше For mezze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 SET 2018 IL CANCELLIERE a ds FAIELLA 5