Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di patteggiamento, non viola gli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. la sentenza del Pretore che, sulla richiesta di applicazione della pena formulata solo da alcuni degli imputati, esaurisca il dibattimento e pronunci, con un'unica decisione, la condanna di uno di essi e l'applicazione della pena per gli altri, atteso che - i riferimenti contenuti nella sentenza di condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa , anche per coloro i quali avevano chiesto e ottenuto la pena concordata, non possono avere alcuna efficacia nei giudizi extrapenali , ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che coloro che hanno patteggiato la pena non rivestivano la qualità di imputato nel giudizio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 9981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9981 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 29/11/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO est. Consigliere N. 5314
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 045267/1999
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) EO LU N. IL 19/03/1968
avverso SENTENZA del 25/03/1999 PRETURA di CORATO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
Rilevato che il pretore di Trani-Corato, con sentenza del 25 marzo 1999, all'esito del dibattimento, applicava a UI LE la pena richiesta per il reato, accertato in Corato il 5 dicembre 1996, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di UI AS;
che, il difensore ricorre per cassazione con due motivi;
che, denuncia con il primo motivo, "inosservanza ed erronea applicazione di legge, mancato giudizio autonomo sulla posizione del LE, violazione del combinato disposto degli artt. 444 e 34 c.p.p. in riferimento al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione statuenti il principio del giusto processo", deducendo che il giudicante non ha pronunciato la sentenza immediatamente, ma soltanto all'esito del dibattimento" e che nella sentenza, unica per tutti e tre gli imputati - emessa a seguito di giudizio nei confronti di FR AM e con il rito alternativo del patteggiamento nei confronti del ricorrente e di EL NO - viene posta in evidenza la colpa del LE con ineludibile "incidenza" in sede civile;
che, denuncia, con il. secondo, "violazione dell'art. 445 in tema di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile liquidate nella stessa misura - in solido - a carico dei tre imputati";
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, non essendovi alcun dubbio che al LE sia stata applicata la pena su richiesta, il che vuol dire che la pur unica sentenza è sentenza a seguito di giudizio per il AM e a seguito di patteggiamento per il LE e il NO;
che, dunque, la sentenza, emessa nei confronti del LE, essendo sentenza di patteggiamento, non ha alcuna efficacia nei giudizi civili o amministrativi anche quando e pronunciata dopo la chiusura del dibattimento. come dispone testualmente l'art. 445. comma 1, c.p.p., ne', peraltro, è, assolutamente ipotizzabile che la sentenza in questione possa avere, nella parte che concerne l'accertamento del fatto nei confronti del AM, efficacia in sede civile contro il LE, essendo noto che l'art. 654 c.p.p. disciplina gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile amministrativo in un contesto normativo - nei confronti dell'imputato. della parte civile e del responsabile civile e il LE non era l'imputato del processo in cui si è proceduto con il giudizio ordinario - che, diversamente da quanto prevedeva l'art. 28 del codice precedente. esclude la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti effettuati in sede penale e riduce fortemente l'area di efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi, introducendo, sostanzialmente, il principio della separatezza tra i giudizi;
che, il secondo motivo è inammissibile perché privo del requisito della specificità, ché, se è vero che il giudice di merito ha posto le spese di costituzione solidalmente a carico degli imputati, è anche vero che il ricorrente, nel dolersi, non ha detto quali e, soprattutto, quante siano state le spese che non avrebbero dovuto essere poste a carico di coloro che avevano richiesto l'applicazione della pena";
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
2.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001