Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N NOME6 94 7 0 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE блогчены веде Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: interen Presidente SPADONE Dott. Mario R.GIN. 9996/98 .15779 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Cron. 2556 - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.29/09/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Julen Sherman, est. ha pronunciato la seguente S E NTENZ A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE D'OSTUNI MARIA GENOVEFFA, elettivamente domiciliata in Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. : ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. difereвсё CARELLA FEDERICO, che Ta difende unitamente-12 2001 IK CANCELLIERE dall''avvocato LUCISANI MARIO, giusta delega in atti;
000 ricorrente - CANCELLERIA
contro
VERGINE POMPEO LUIGI;
- intimato 2000 avverso l'ordinanza n. 578/96 del Tribunale di 1534 BRINDISI, depositata il 09/04/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1° e 4° motivo del ricorso, rigetto nel resto. : ...... -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Data 7.10.96 l'avv. Pompeo fusi Vergine, premesso di aver ricevuto mandato da AR OV D'TU e PE AR per intraprendere A giudizio di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente mortale che aveva visto coinvolto il loro congiunto D'TU LO che il predetto giudizio civile era stato incardinato innanzi al tribunale di Brindisi all'esito dell'istruttoria penale, che si era definito con provvedimento di archiviazione;
che a seguito della fase istruttoria protrattasi per tredici udienze la causa era stata rimessa all'udienza collegiale del 12.10.94, poi rinviata d'ufficio al 12.2.97; che a seguito del decesso della PE i rapporti con la incrinati per cui aveva rimesso 'TU si erano proprio mandato con contestuale comunicazione ך ' della propria nota specifica;
che tale richiesta era rimasta inevasa. Ciò premesso, l'avv. Vergine ricorreva al "Tribunale c.i Brindisi ai sensi dell'art. 28 1. professionale per la liquidazione dei propri onorari Si costituiva in giudizio la resistente integrato nei eccependo che il giudizio andava 3 fronti degli altri eredi della defunta PE AR;
che vi erano profili di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. Vergine per l'attività prestata;
che il predetto legale aveva già ricevuto brevi manu acconti per complessive L.
1.250.000 senza rilasciare quietanza o fattura;
che determinate il valore causa andava consider della considera n dilin sua effettiva fatilive equitativamente in one- subordinata chiedova chederla Tessa;
in linea l'onorario fosse contenuto nei minimi. 11 tribunale di Brindisi, con ordinanza del 27.1. 9.4.1997, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Pompeo Vergine, gli liquidava la complessiva somma di L. 8.118.500, di cui L.378.500 per spese, L.
2.540.000 per diritti e 5.200.000 per onorari, oltre interessi legali dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura, liquidate in D.
1.800.000. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione D'TU AR OV, ai sensi dell'art.. 111 della Costituzione, con quattro motivi di gravame. L'avv. Pompeo Luigi Vergine ΠΟΥ si costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1292 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché avrebbe dovuto escludere la il tribunale solidarietà fra PE AR e la ricorrente, che conferito distinte procure all'avv. avevano analoghi ma nonVergine;
infatti, pur essendo identici gli interessi che entrambe volevano perseguire, mancava l'"eadem causa obligandi" ed il 1 contraddittorio doveva pertanto essere integrato nei confronti di tutti gli eredi di PE AR, ed in ogni caso doveva la domanda dell'avv. Vergine essere ritenuta solo parzialmente ammissibile. Il motivo è infondato. L'ordinanza ha ritenuto solidalmente obbligate PE e la ricorrente, perché quest'ultima S1 ત era avvalsa delle prestazioni professionali del Vergine unitamente alla madre non quale erede, di e questo eraquest'ultima, ma in proprio;
sufficiente per configurare una solidarietà. Né era necessario estendere il contraddittorio a tutti gli eredi del PE dal momento che D'TU AR OV aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del padrepur in quola di sun pultaina... Col secondo motivo la ricorrente denuncia ད violazione e falsa applicazione della tariffa di cui al D.M. 26.11.1990 n. 392 in ordine а quanto liquidato per diritti di procuratore, perché la valore indeterminato incausa doveva ritenersi di ogni caso;
ed anche a ritenerla di valoro ricompreso fra i 200 ed i 500 milioni, i diritti oi procuratore per consultazioni spettavano in L. 120 mila e non in L. 360 mila;
quelli per corrispondenza sempre in L. 120 mila e non in L. 360 mila;
quelli per la citazione in L. 80 mila e non in L. 100 mila;
non erano poi dovuti diritti per l'accesso alla cancelleria per adempimenti. Il motivo è infondato. Per il valore della causa la stessa ricorrente concorda con l'affermazione della sentenza che esso era di almeno di 240 milioni. I l motivo per gli altri aspett nammissibile, perché, in ordine alla contestazione dei dimitti, la ricorrente doveva far rilevare quali di essi non fossero dovuti o spettassero in misura inferiore con richiamo alle singole voci della tariffa (cfr. Cass. n. 5832/84). Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della tariffa forense di cui al D.M. n. 392/90 e dell'art. 2697 6 cod.civ., per avere l'ordinanza liquidato, anche con riguardo ad una causa di valore ricompreso fra 200 e 500 mila lire onorari in misura superiore ai minimi tariffari. Il motivo è inammissibile, perché nel rispetto dei minimi e dei massimi la liquidazione è rimessa del giudice di merito senzaall'apprezzamento possibilità di controllo in cassazione (cfr. Cass. n. 515/85; N. 1550/81). Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione € falsa applicazione degli artt. 1224, primo comma, e 1219 cod. civ., per avero impugnata liquidato gli interessi 'ordinanza legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora non considerando che, insorta controversia circa le spettanze dell'avv. Vergine, la ricorrente non era in mora prima della determinazione delle omme dovute. Il motivo è fondato e va accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Cfr. Cass. I. 13586/91; n. 3995/89), che ha statuito la decorrenza degli interessi solo dopo la determinazione delle Somme dovute per spettanze professionali. In accoglimento del quarto motivo, poiché non 7 sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, 1 comma, c.p.c.), l'ordinanza impugnata cassata senza rinvio, disponendo che gli dalla data interessi legali decorrano dell'ordinanza del tribunale. Ra@corronoron giusti motivi per dichiarare compensate le spese del solo giudizio di ssazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quarto, @ decidendo nel merito in il provvedimento relazione al motivo accolto, cassa decorrenza degl impugnato e stabilisce la 40000 interessi legali dalla data dell'ordinanza del 290000 tribunale;
compensa le spese del solo giudizio di 109T 125.11 4567 20.65 cassazione. 3067 12.00 Così deciso in Roma il 29.9.2000. Il Consiglione est. De Grendente Me. Julia Roraris Арайки IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Dott.ssa Donajella D'Anna Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38223 versate € 16177 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) DEPOSITS Aomo 22 MAG 2001 IL CANCELLIERE C1