Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, il provvedimento amministrativo dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 è legittimamente adottato e non può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia motivato con l'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata per strada, in prossimità di civili abitazioni e con atteggiamenti "scandalosi ed adescatori", idonei a compromettere la moralità dei minorenni ovvero la tranquillità pubblica e, quindi, tali da integrare l'attività prevista dall'art. 1, n. 5, della legge n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2014, n. 28801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28801 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 63
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36806/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.C. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 962/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 07/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 7 dicembre 2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo - sezione distaccata di San Elpidio a Mare, emessa il 24 gennaio 2012, che aveva condannato B.C. alla pena di mesi uno di arresto siccome colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2, (inosservanza di foglio di via obbligatorio: accertato in (OMISSIS) ).
2. Ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta illegittimità del foglio di via del Questore ed alla sua mancata disapplicazione (insussistenza di un'effettiva pericolosità dell'imputata, non deducibile di per sè dalla mera appartenenza alla categoria sociale delle prostitute). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di B.C. è inammissibile.
1.1 Le deduzioni prospettate in ricorso ripropongono, infatti, in termini oltretutto quanto mai generici e meramente assertivi, la tesi difensiva, relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo che inibiva alla B. il ritorno nel territorio del Comune di Porto S. Elpidio, già disattesa dai giudici di merito con argomentazioni plausibili ed immuni da vizi logici o giuridici.
1.2 Al riguardo è opportuno precisare, preliminarmente, che a norma della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art 5, allegato E, le autorità giudiziarie applicano gli atti amministrativi in quanto siano conformi alle leggi;
ciò significa, per quanto riguarda i giudizi penali, che nei processi in cui si faccia valere la pretesa punitiva fondata su atti della pubblica amministrazione, come avvenuto nel caso di specie, l'atto illegittimo deve essere considerato tamquam non esset e il giudice, dichiarata la illegittimità dell'atto, ne rifiuta l'applicazione.
Trattasi di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (in termini Sez. 1^, n. 6 del 14/01/1966 - dep. 22/02/1966, Picarella, Rv. 100639) che proprio in tema di foglio di via obbligatorio asseritamente mancante di motivazione, ha pure da tempo chiarito (Sez. 1^, n. 4507 del 16/10/1973 - dep. 27/06/1974, Covino, Rv. 127267) come l'indagine sulla legittimità di tale provvedimento deve essere condotta caso per caso e che, alla stregua degli elementi acquisiti, il giudice dovrà, di volta in volta, controllare l'esistenza del potere della pubblica amministrazione e delle circostanze in cui il potere e stato esercitato: solo a seguito di conclusione negativa egli potrà disapplicare il provvedimento, assolvendo l'imputato che abbia contravvenuto all'ordine di rimpatrio in esso contenuto.
1.3 Ciò posto, non ignora il collegio che la giurisprudenza amministrativa sia ormai orientata nel senso di ritenere che la prostituzione a fini di lucro personale - in quanto attività lecita ancorché immorale - può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili (Tar Veneto n. 260 del 2009; Tar Lombardia, Brescia, n. 892 del 2009; Tar Umbria n. 503 del 2010, Tar Calabria n. 301/2013) e che l'allontanamento con foglio di via obbligatorio, non costituisce lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e che pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che lo stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. Tar Lombardia, Brescia, n. 892 del 2009; Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 414 del 2008).
Nello specifico caso in esame, però, che la motivazione del provvedimento amministrativo fosse insufficiente e lacunosa, facendo essa esclusivo riferimento all'esercizio di prostituzione, rappresenta solo una indimostrata asserzione della difesa della ricorrente, avendo al contrario i giudici di merito, ed in particolare la Corte territoriale, espressamente precisato, che il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno ricollegava la pericolosità sociale della B. alla circostanza che l'imputata aveva esercitato la prostituzione per strada, in prossimità di civili abitazioni con atteggiamenti ritenuti "scandalosi ed adescatori" certamente idonei a compromettere la moralità dei minorenni, ovvero, più in generale, la tranquillità pubblica.
La Corte territoriale, in altri termini, ha escluso che il provvedimento amministrativo fosse illegittimo, espressamente richiamando l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la prostituzione, quando viene esercitata nelle pubbliche vie e in modo scandaloso, con grave danno morale dei giovani e degli adolescenti, non è più un fatto privato e socialmente irrilevante, che possa sottrarsi all'ordinaria Azione di polizia, ma costituisce, appunto, quell'attività prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 5, che bene giustifica le misure di polizia stabilite dalla citata legge (in termini Sez. 1, n. 4881 del 28/02/1978 - dep. 29/04/1978, Riccardi, Rv. 138778).
In presenza di un logico ed argomentato percorso motivazionale, nessun profilo di illegittimità è allora fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014