Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 31409
CASS
Sentenza 23 giugno 2005

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In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato: spetta al giudice di merito la valutazione della sussistenza di tale pericolo, con motivazione che se immune da vizi non è censurabile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 31409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31409
    Data del deposito : 23 giugno 2005

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