Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
Integra il reato di costruzione edilizia abusiva la realizzazione di un terrapieno di rilevanti dimensioni sia in ampiezza che in altezza, non potendosi inquadrare tale intervento tra quelli per i quali non è richiesto il permesso di costruire. (Fattispecie nella quale l'intervento eseguito presentava un'estensione pari a 3000 mq. per 2 metri di altezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35629 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02049
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 012848/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FRAGAPANE CONCETTA, N. IL 27/06/1974;
avverso SENTENZA del 26/10/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 dicembre 2005, il Tribunale di Catania aveva condannato Concetta Fragapane, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, pena sospesa e la confisca dell'immobile in sequestro, avendola ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3, della L. 5 novembre 1971, n.1986, art. 2, commi 1 e 2, art. 13, art. 4, comma 1 e art. 14, della L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17, 18 e 20 (come accertato in
Catania il 12 febbraio 2002).
Si era trattato della realizzazione di un terrapieno di circa 3000 mq di area e dell'altezza di mt. 2,00 e della costruzione di una recinzione in muratura con pilastri e travi in cemento armato, senza concessione edilizia e in violazione delle disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato e in zona sismica.
Il Tribunale aveva altresì accertato la realizzazione da parte dell'imputata di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti consistenti in rottami, autoveicoli e parti di essi, pneumatici usati, cassonetti per l'immondizia, rifiuti ferrosi, elettrodomestici dismessi ed altro.
Con sentenza del 26 ottobre 2006, la Corte d'Appello di Catania, su appello dell'imputato, ha revocato la confisca dell'immobile in sequestro e disposto la restituzione dello stesso agli aventi diritto, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione il difensore della imputata, deducendone la mancanza e l'illogicità della motivazione e denunciando l'erronea applicazione della legge da parte dei Giudici.
Quanto al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3 (oggi D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3), la ricorrente deduce che il materiale depositato nell'area di cui aveva la disponibilità non sarebbe qualificabile come rifiuto, trattandosi di moto tipo ape, targate, perfettamente funzionanti e lì parcheggiate temporaneamente da Manutencoop, di 40 cassonetti del Comune di Taormina, lì custoditi su richiesta dei genitori della imputata titolari dell'impresa Ecolandia che acquistava tali beni dopo la dismissione decisa dal Comune e provvedeva alla ristrutturazione di quelli riutilizzabili.
Il diverso convincimento dei Giudici di merito sarebbe fondato, secondo la ricorrente, su mere deduzioni, che non risulterebbero essere state vagliate rigorosamente, ad es. attraverso una consulenza tecnica per accertare se i beni depositati fossero passibili di reimpiego.
Per quanto riguarda poi la costruzione di una recinzione, questa sarebbe stata finalizzata ad evitare che altri scaricasse rifiuti nell'area relativa;
tale recinzione, in quanto ricadente in zona agricola, non sarebbe stata subordinata a concessione edilizia. Mancherebbe inoltre nella sentenza la motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. In via subordinata, anche per quanto riguarda la continuità e la sistematicità di raccolta dei materiali definiti come rifiuti, la motivazione della sentenza sarebbe, secondo l'imputata, meramente apparente, mancando il riferimento ad una qualche prova di supporto. Per cui la ricorrente avrebbe potuto tutt'al più essere riconosciuta responsabile della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art.14, per omesso controllo sul fondo di propria pertinenza oppure di quella di cui all'art. 51, comma 1, del medesimo decreto, irrilevante sul piano penale.
Quanto poi ai reati edilizi, la ricorrente deduce che non sarebbe necessaria la concessione edilizia ne' per la recinzione ne' per la sopraelevazione con terreno di riporto, alla stregua della L.R. n. 37 del 1985, artt. 5 e 6.
L'imputata conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne il reato edilizio e quelli connessi, se corrisponde a verità che la L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art.6 esclude dalla necessità di concessione edilizia la "recinzione di fondi rustici", nel caso di specie trattavasi, secondo i Giudici di merito, di un'opera ben più complessa, comportante la realizzazione di un terrapieno di rilevanti dimensioni sia in ampiezza che in altezza, quindi recintato e all'interno del quale era depositato il materiale che ha dato luogo alla contestazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3.
Poiché siffatta opera non rientra tra quelle non subordinate a concessione edilizia secondo la legislazione statale (cfr., per un caso analogo, Cass. 29 settembre 1999 n. 11126) e secondo l'analoga normativa regionale, le censure svolte al riguardo appaiono manifestamente infondate.
Con riguardo infine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1991, art.51, comma 3, i Giudici hanno accertato l'abbandono nell'area recintata suddetta di circa 100 cassonetti di varia provenienza, di numerose moto-ape, in prevalenza targate ma non in grado di marciare, di una roulotte con targa rotta, di parti meccaniche e di carrozzeria di auto, di un tetto di imbarcazione CA , con funi marine e due ancore, di una serie di cancelli, di 60 pannelli in isopan accatastati, ragionevolmente desumendo dallo stato e dalla varietà dei materiali abbandonati la loro qualificazione come rifiuti e il loro smaltimento in discarica non autorizzata.
A fronte di tale congruo accertamento, la ricorrente espone, con riferimento a due soli tipi di materiali (le moto-ape e i cassonetti) e a pretesa esimente, giustificazioni ritenute dalla sentenza impugnata, con giudizio incensurabile in questa sede di legittimità, poco credibili di per se stesse e comunque sostenute da elementi di prova giudicati inattendibili (le dichiarazioni della stessa imputata) o del tutto vaghi e riportanti affermazioni di terzi interessati (le dichiarazioni della persona incaricata di realizzare la recinzione), giustificazioni che pertanto non incidono minimamente sull'assetto logico della motivazione e sulla sua rispondenza alle risultanze istruttorie.
La manifesta infondatezza delle censure del ricorso ne comporta la dichiarazione di inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso, anche se dovuta, come nel caso in esame, alla manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato (secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; recentemente con le puntualizzazioni di cui a Cass. S.U. 22 giugno 2005 n. 23428), che nel caso di specie per il reato sismico sarebbe già maturata (tenuto conto delle sospensioni del decorso della stessa di anni uno e giorni nove) in data 25 febbraio 2006. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali nonché la condanna della ricorrente a pagare in favore della Cassa delle Ammende la somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007