Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
L'interesse dell'indagato ad ottenere, in sede di riesame o di appello, una pronuncia sulla legittimità del titolo cautelare non più efficace o revocato, al solo fine di precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, può essere legittimamente dedotto anche dal difensore quando l'indagato è presente in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 50721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50721 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2788
Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 30390/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA PI N. IL 25/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 1675/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 17/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Papelli Francesco che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. NA TR ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso l'ordinanza 31/5/2014 del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia di convalida del fermo emesso dal PM presso il Tribunale di Nuoro e di contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio, minacce e porto d'armi).
2. Osservava il Tribunale che il titolo per il quale NA era ristretto in carcere non era più costituito dall'ordinanza impugnata, ma dalla nuova e autonoma ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro, acquisita in udienza e fornita in visione al difensore. L'interesse ad una pronuncia sul ricorso di riesame avverso l'ordinanza cautelare emessa provvisoriamente dal giudice incompetente formulato dal difensore ex art. 314 c.p.p., comma 2, era inammissibile non essendo stata espressa personalmente da NA, presente in udienza, "la chiara intenzione, oltre tutto attraverso motivi specifici (non indicati dal difensore, ne' a verbale ne' nella memoria depositata), di coltivare l'impugnazione al fine di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (in tal senso valga per tutte Cass. Sent. SS.UU. n. 7931/2010)".
3. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta nullità dell'ordinanza per violazione delle norme di cui agli artt. 309, 27, 127 e 314 c.p.p., art. 591 c.p.p., lett. a. Sostiene il ricorrente che, in base alla stessa giurisprudenza citata dal tribunale, aveva prospettato l'interesse del ricorrente, presente in udienza, affinché il giudizio fosse celebrato, in quanto altrimenti, nella futura richiesta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. egli non avrebbe potuto contestare l'ingiustizia della detenzione sofferta tra la data di applicazione della prima ordinanza custodiale sino al momento della notifica della seconda. Replicando all'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui il ricorrente non avrebbe personalmente dichiarato l'interesse alla coltivazione del gravame, ai sensi dell'art. 314 cit., rilevava che detta dichiarazione era stata espressa dal difensore che aveva esplicato "un diretto potere di rappresentanza nella manifestazione di un interesse di natura tecnico- processuale".
4. Con motivi nuovi depositati il 7/10/2014, il difensore di NA ribadisce il proprio interesse alla decisione sul gravame, esplicitato anche con la produzione di sentenze di legittimità sul punto, necessaria per poter valutare l'ingiustizia del periodo custodiale sofferto sino alla notifica della nuova ordinanza. Lo stesso indagato presente aveva espresso l'assenza di indizi a suo carico. Nel prendere in esame le argomentazioni del giudice del riesame, la parte osserva che al momento della decisione la nuova ordinanza non era stata ancora notificata e che per ottenere una pronuncia nel merito del ricorso non erano necessarie speciali modalità dal momento che la presenza dell'indagato costituiva adesione implicita alla istanza del difensore. Anche le Sezioni Unite citate dal tribunale del riesame avevano ritenuto sufficiente che "l'intenzione della futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà". Quanto alla mancata indicazione di motivi specifici o di nuovi elementi di novità della "nuova" ordinanza rispetto alla "vecchia", ribadiva che la nuova ordinanza non era stata notificata e che la deduzione con il gravame di mancanza di una autonoma valutazione degli indizi da parte del primo giudice, con l'integrale riferimento al provvedimento di fermo, era elemento capace di evidenziare l'assoluta novità della nuova ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'eventuale interesse dell'indagato a ottenere una pronunzia, in sede di riesame o di appello, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare, anche se diretta a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, non può presumersi, ma deve essere dedotto dall'indagato in termini positivi e univoci (Cassazione n. 9943/2007 RV. 235886). Sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 7931 del 2010, depositata nel 2011, ha puntualizzato che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de liberiate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima, precisando che, essendo la domanda di riparazione, come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315 c.p.p., comma 3 e dell'art. 645 c.p.p., comma 1, atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà (Sez. 6, n. 3531 del 14/01/2009, dep. 27/01/2009imp. Gervasi, Rv. 242404).
2. Occorre però considerare che nel caso in esame, l'imputato era presente ed era assistito dal difensore avv. Petrelli.
3. La richiesta di ottenere la decisione di merito sull'istanza di riesame è una scelta di carattere tecnico che comporta la necessità che l'imputato nell'operarla si consulti con il difensore, quale soggetto munito delle debite conoscenze giuridiche e sia consigliato dal medesimo, nella di lui tipica funzione di assistenza;
d'altro canto il difensore, nell'espletare il compito defensionale, ha il dovere di informare l'imputato e di concordare con lui le possibili strategie processuali, rappresentandogli le implicazioni che ne derivano, per cui deve ritenersi che l'imputato possa prestare il consenso alle istanze del difensore, anche con un comportamento concludente. Se il silenzio di per sè (ad eccezione del caso in cui sia la legge a stabilirne gli effetti) costituisce un fattore neutro, non v'è dubbio che esso, unitamente ad altre circostanze, sia suscettibile di assumere una determinata significatività (si veda in materia l'insegnamento della Cassazione civile: Cass. 25-8-99 n. 8891 Rv. 529439; Cass. 26-2-04 n. 3861 Rv. 570555; Cass. 16-3-07 n. 6162 Rv. 596701).
4. Orbene, la presenza dell'imputato all'udienza ed il fatto che la richiesta concernente la richiesta di decisione nel merito dell'istanza di riesame provenisse da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima parte processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all'atteggiamento silente dell'assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato (vedi in termini Sez. U. n. 9997 del 2008).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma.
Dispone trasmissione a cura della Cancelleria opera del provvedimento al direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014