Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9733 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
! REPUBBLICA ITALIANA 097 33 10.2 IN NOME DEL POPOLO LIANO D ASSAZION LA CO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reintegra Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 22350/99 26491 WANRel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. - Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1963 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 LUG. 2002U Roma SENTENZA IL CANCELLIERE C1 sul ricorso proposto da: BA FF, DI OS LU, DI OS енет LI, DI OS RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo STUDIO 1 GIUSEPPE DI MEGLIO, SANTARONI, difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrenti - dal Sig. -SOLE-24 ORE- contro per diritti € 1.55 LUG, 2002 DI OS AN, elettivamente domiciliato in ROMA, IL CANCELLIERE VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, difeso dagli avvocati NICOLINO PETRUCCI, GIOVANNI SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
2002 409 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2048/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ES, UI, MI ed UM Di FF NZ, asserendo di essere eredi legittimi di HE Di NZ, deceduto il 29.6.1997 nelle more del giudizio contro di lui introdotto da NI di NZ, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due censure, avverso la sentenza 8.10.98 della Corte d'appello di Napoli con la quale era stato rigettato il gravame dal Di NZ HE avanzato avverso la pronuncia del Tribunale х н della stessa città 31.1-16.5.96, che aveva ritenuto а accertato lo sconfinamento di mq 17, mediante la scala di accesso alle fabbriche dell'appellante, sul suolo di proprietà dell'appellato NI di NZ. Resiste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare è l'indagine sull'ammissibilità del ricorso che i ricorrenti hanno appunto proposto quali eredi di HE Di NZ, parte originaria del giudizio di merito. L'indagine ha dato esito negativo. I ricorrenti infatti non hanno dato alcuna dimostrazione del decesso di HE Di NZ e dell'asserita loro qualità di eredi del medesimo 3 (nessuna dicertificazione di morte, denuncia successione o atto notorio sono stati prodotti) così che resta ingiustificata la loro legittimazione ad agire nell'odierno giudizio , legittimazione-appunto- la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio siccome attinente alla regolare costituzione del l'identificazione dei contraddittorio, in quanto soggetti del processo è questione di ordine pubblico che, interessando la legittimità del contraddittorio e la costituzione del rapporto processuale, è он н preliminare ad ogni altra (v. tra le tante Cass. А n.209/75, n. 6048/82,3228/98 e n.3299/2000). Ed invero, colui che propone ricorso per cassazione;
nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cpc, pena l'inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio e sia l'asserita qualità di erede di quest'ultima, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 cpc e quindi alla proposizione dell'impugnazione in proprio nome (v. ex plurimis Cass.n.n.2024/67,n.3265/75,n. 1711/77, n. 6096/78,n.259/79 4 n.945/80, n.1402/80 (S.U.), n. 4713/81, n.5062/81,n.3675/8 5, n.4740/87, n.1/94, n.1345/94, n.10022/94, n.1114/2001). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo ик н giudizio, liquidate come da dispositivo. я
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna pagamento, in favore di i ricorrenti, in solido, al spese del presente NI Di NZ, delle 64,00 oltre giudizio, che liquida in euro 600,00 per onorari . ad euro Roma 14 1. Miffer Dres. 2002. margo - Memaks. st. еуро IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaric DEPOSITATO IN CANCELL 5 0 .2002 1097/29,11 456T 20,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data.
9.A.PR. 2004erie .
4. TOT. 149,77 13.07.0 0 €... 149.77 al n CENTORE RANIANANOVE/77 (euro Servizi (Dott.se har a PPO) Il Responsali udiziari DR RAC CHIM!) :