Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8217 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
0821 7/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTESU Oggetto Pagamento di EZIONE TERZA CIVILE fornitura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1746/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 4002/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.22578 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep.1692 Ud. 21/11/01 Dott. Alfonso AMATUCCI · Consigliere CORTE SUPTENA DIC AZIONE UFFICIO CU ha pronunciato la seguente Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € sul ricorso proposto da: 6 GTU,2002 IL CE MI SD DI MI & SANT ORA SAMI INTERSERVICE SNC di RE Sant & C., corrente in Trieste, in persona degli amministratori EA Miccoli e RE Sant, €0.77 L1500 elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 477/B, CERIA presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GAVA, difesa dall'avvocato COSIMO D'ALESSANDRO con studio in 34133 TRIESTE VIA CORONEO 41/2, giusta delega in atti;
6504463 - ricorrente
contro
FALLIMENTO EUKO SRL;
2001 intimata www 1984 e sul 2° ricorso n° 04002/99 proposto da: 1 FALLIMENTO EUKO SRL in persona del curatore avv. Enrico Guglielmucci, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARIOPARIOLI 180, presso 10 studio dell'avvocato SANINO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato SBISA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SAMI INTERSERVICE DI RENZO SANT SNC;
intimata - avverso la sentenza n. 586/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione I Civile, emessa il 23/10/98 e depositata il 23/11/98 (R.G. 516/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Cosimo D'ALESSANDRO; udito 1'Avvocato Piero BIASIOTTI (per delega Avv. M. SANINO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore k Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con citazione 20.12.93 la Miccoli SD proponeva op- posizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 29.152.205 emesso dal presidente del 2 tribunale di Trieste in data 25.11.1993 su ricorso del Fallimento EUKO srl sulla base di fatture per forniture di serramenti mai saldate, assumendo, da un lato, che la pubblicità mediante volantini di cui alla fattura n. 143/95 del 31.7.95, ancorchè pagata, non era stata ef- fettuata e, dall'altro, che a fronte del residuo credi- to di L. 29.152.205 vantato dalla curatela fallimenta- re, residuava un proprio controcredito di L. 30.765.000 per costi di riparazioni dei serramenti forniti e da essa opponente sostenuti secondo accordo intercorso con la fornitrice. Radicatosi il contraddittorio, il tribunale di Trieste nate con sentenza del 21.4.95 rigettava l'opposizione. Sull'appello proposto dalla stessa opponente la Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 23.10.98, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'appellante a pagare al fallimento EU srl la minor somma di L. 27.974.205, oltre interessi dalla scadenza delle singo- le fatture. Per la cassazione della decisione ricorre la Micco- li SD, esponendo tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento EU srl, e chiede con ricorso incidentale, in base ad unico moti- VO la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l'appello di controparte. Motivi della decisione I l ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti attenendo alla medesima sentenza (335 c.p.c.). ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243, 1252 in re- lazione agli artt. 52 e 56 L.F., nonché degli artt. 1362 e segg. C.C., 1559 e 1703 C.C. ed altresì motiva- zione illogica su un punto decisivo della controversia 3 e 5 cpc, con il primoin relazione all'art. 360 n. motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che tra le parti sia intercorso un unico rapporto di somministrazione e un contestuale controtitolo in favore del fornitore a provvedere alle riparazioni delle serramenta fornite e а detrarre dal prezzo il relativo costo e sostiene, invece, che, alla stregua dei criteri di ermeneutica enunciati e del cor- redo probatorio acquisito, il rapporto intercorso fra le parti andava qualificato come contratto di somministra- zione o mandato e giammai come tanti singoli contratti di vendita tra loro autonomi e indipendenti. Con il secondo motivo, censura la sentenza impugna- ta nella parte in cui ha ritenuto che i crediti reci- procamente vantati dalle parti in causa diano luogo ad una vera compensazione in senso tecnico, operabile solo 4 da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 52 L.F. ed ha affermato che la tesi della Miccoli sdf, se- condo cui esisterebbe un solo rapporto di dare ed ave- re, andava sostenuta con la prova, non fornita, che il credito maturato dalla stessa di circa L. 30.765.000 rifletteva riparazioni delle stesse ferramenta elencati SO-in fatture poste a base del decreto ingiuntivo e stiene, invece, che tale prova risulterebbe per tabulas dalla valutazione comparativa delle fatture poste a ba- se del decreto ingiuntivo e l'elenco dei lavori esegui- ti per eliminare i vizi e difetti. Con il terzo motivo si oppone alla compensazione in sede fallimentare. La curatela del fallimento, controdeduce, in via incidentale, 1' omessa 0 contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha ricono- sciuto l'importo di L.
1.178.000 in favore della SD sulla base della produzione documentale della stessa SD e della mancata contestazione dell'interessata cu- ratela fallimentare e sostiene che la sentenza nulla dice sul motivo per cui detta somma dovrebbe essere re- stituita. Le censure mosse alla sentenza impugnata tanto con il ricorso principale come con quello incidentale ri- sultano infondate. Ed invero, la Corte di merito ha bene evidenziato 5 con precisi elementi di riferimento la situazione giu- ridica venutasi a creare fra le parti in causa, prima con il contratto 15.12.90, in base al quale la EU concesse alla Sdf di Miccoli l'esclusiva di vendita nella zona dei serramenti da essa prodotti, garantendo- li per 5 anni, e successivamente con lettera 16.7.91, in base alla quale autorizzò la stessa SD di Miccoli ad effettuare direttamente le riparazioni alle serra- menta difettose, addossandone i costi alla venditrice, significando che, in assenza degli elementi caratteriz- zanti il contratto di somministrazione, il patto di esclusiva in favore del venditore al dettaglio non è idoneo ad unificare in un unico rapporto le singole vendite di serramenta fatte dal produttore in favore di chi vende al dettaglio, mentre il credito vantato dall'acquirente per le riparazioni effettuate alle ser- ramenta difettose, in tanto si sarebbe potuto opporre in compensazione davanti al giudice adito in sede ordina- ria in quanto si fosse dimostrato che le singole ripa- razioni riflettevano proprio le serramenta di cui era stato chiesto il pagamento con il ricorso al decreto ingiuntivo. Lo stesso è a dirsi in ordine al riconoscimento del credito di L.
1.178.000 dedotto in compensazione dalla SD, se si considera che nessuna contestazione era sta- 6 ta fatta dalla curatela del fallimento circa i mancato inserimento di detto debito nel passivo del fallimento e circa l'accordo intercorso tra 1' EUKO e la SD di conteggiare il pagamento della relativa fattura in sede di successive forniture da parte dell'EUKO. Ne consegue il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale e la compensazione delle spe- se del grado fra le parti, ricorrendone giustificati motivi.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 21.11.01 I Consigliere est. Il Presidente You have Vitoria Aura IL CANCELLIERE C1. Dott.ssa Maria Aiello 109T 12.11 2066 1456T 149.77 6.06.02 031 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 3 of 12 Ufficio di Roma 2 1676 Art. n.