Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 46023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46023 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni D'Urso - Presidente -
Dott. Francesco Marzano - Consigliere -
Dott. Carlo Giuseppe Brusco - Consigliere -
Dott. Alfonso Chiliberti - Consigliere -
Dott. Sergio Visconti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT LA N. IL 28/07/1952;
avverso SENTENZA del 30/04/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Alfredo Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 1° giugno 2001 LA EG ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 30 aprile 2001 della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la sentenza 2 giugno 1998 del Pretore di Ferrara con la quale era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e lire 500.000 di multa.
Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione dell'art.606, lett. c), c.p.p. per non essere stati rispettati i termini tra la data fissata per il giudizio d'appello e l'avviso al difensore dell'imputato ex art. 601, co. 5, c.p.p.. La doglianza è infondata, in quanto per l'udienza del 6.4.2001 il difensore ha avuto avviso in data 20.2.2001, mentre per l'udienza di rinvio del 30.4.2001 non andavano concessi nuovamente i termini di cui c'era già stata fruizione: ed infatti, qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato o del difensore, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione o avviso all'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo (Cassazione penale, sez. I, 19 marzo 1998, n. 1685, Marrano). Con il secondo motivo la EG lamenta la violazione della medesima norma per inosservanza delle norme processuali e segnatamente per non essere stata presa in considerazione l'istanza di rinvio formulata dall'imputata e fondata sulla precedente fissazione nella stessa data di altra udienza davanti al Tribunale di Ravenna.
Anche tale doglianza è infondata in quanto, avendo la EG comunicato l'impedimento per esser stata fissata nello stesso giorno udienza nei suoi confronti presso il Tribunale di Faenza, la corte di merito si fece carico in detto giorno di richiedere informazioni, accertando che l'udienza era stata tenuta nella contumacia della EG: ne consegue che un legittimo impedimento sarebbe sussistito laddove la ricorrente avesse optato per l'altra udienza, partecipandovi effettivamente, ma non avendo la EG presenziato ad essa non esisteva in suo favore l'impedimento costituito dalla partecipazione a tale udienza. Diversamente opinando, infatti, la simultaneità di due o più udienze fissate nei confronti di un imputato costituirebbe in suo favore legittimo impedimento per tutte (cfr. Cass. 30.6.1988, Spavone;
Cass. 17.6.1987, Cinetti). Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in quanto è stato nominato difensore d'ufficio un avvocato abilitato alla difesa d'ufficio, ma iscritto presso foro non ricompreso nel distretto della corte d'appello di Bologna. Anche tale motivo è infondato. Osserva infatti questa Corte che, se è vero che l'art. 97, co. 4, c.p.p., prescrive che nel dibattimento possa esser nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2, ciò non vuol dire che il difensore iscritto nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine di altro distretto non sia abilitato ad esercitare la difesa di ufficio. Già un'interpretazione letterale del combinato disposto dei commi 2 e 4 esclude tale soluzione, in quanto il comma 4, ultimo alinea, richiede unicamente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, cosa che non significa necessariamente che l'elenco debba essere quello del distretto in cui è situata l'Autorità giudiziaria che procede, essendo previsto dal comma 2 solo a livello organizzativo che l'ufficio centralizzato sia predisposto a livello distrettuale.
Anche un'interpretazione logico-finalistica porta alle stesse conseguenze: il requisito dell'iscrizione in uno degli elenchi del distretto non incide sull'idoneità o capacità professionale, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, sì che non pregiudica o limita territorialmente in alcun modo l'attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto.
Pertanto, ove non si volesse accedere all'interpretazione letterale, potrebbe al più trattarsi di mera irregolarità in quanto, in difetto di previsione di una sanzione processuale testuale, deve valutarsi soltanto se l'ipotesi possa ricadere nella sanzione della nullità virtuale comminata dagli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., ed una tale eventualità va decisamente esclusa, in quanto l'esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell'elenco dei difensori d'ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l'effettività della difesa, assicura l'assistenza dell'imputato (ed altresì la rappresentanza ove questi sia contumace). Tanto può affermarsi con maggior certezza dopo che, a seguito della legge 27/97, sono cadute le barriere territoriali per l'esercizio della professione forense, sì che non avrebbe senso un'invalidità dell'attività compiuta extra districtum dall'avvocato. Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 08 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 2003.