Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 46023
CASS
Sentenza 8 ottobre 2003

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Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 46023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46023
    Data del deposito : 8 ottobre 2003

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