Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
Alla revoca della patente di guida, in caso di omissione da parte del giudice di merito, può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo intercorso tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto direttamente la sanzione amministrativa in questione, annullando la sentenza di patteggiamento impugnata nella parte in cui il giudice di merito, erroneamente, aveva disposto la sospensione della patente di guida).
Commentario • 1
- 1. Urto di veicolo in sosta e guida in stato di ebbrezzaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 7 agosto 2016
E' del 15 dicembre 2015, una nuova sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada). Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, aveva dichiarato un imputato “colpevole dei reato di guida in stato dì ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, con l'aggravante di aver cagionato un incidente”. L'imputato, dunque, era stato condannato “alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All'imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 8022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8022 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 162
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 35434/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
GI TE N. IL 28/04/1965;
avverso la sentenza n. 1262/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 19/12/2012 il Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a AN TE la pena di anni 1 mesi 1 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 2 anni in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) ed al reato di cui all'art. 187
C.d.S., comma 1-bis, per aver circolato alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico di g/l 3,7 nonché in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver cagionato un incidente.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, deducendo violazione di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che consegue automaticamente all'accertamento della guida in stato di ebbrezza da parte di chi, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore a g/l 1,5, abbia provocato un incidente stradale, come si desume dal tenore dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, e, con formula analoga, dall'art. 187 C.d.S., comma 1- bis, con riferimento alla guida in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Eduardo Scardaccione, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in continuazione con il reato di cui all'art. 187 C.d.S., aggravato ai sensi dell'art. 187 C.d.S., comma 1-bis per aver provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza, come si desume dalla misura della pena base.
3. L'art. 186, comma 2-bis, citato stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria introdotta con L. 29 luglio 2010, n. 120, dunque già in vigore al momento del fatto commesso da AN TE (23 aprile 2012), che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. 4. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni, statuizione che va pertanto eliminata. Deve essere, invece, disposta la revoca della patente di guida di AN TE;
sanzione che, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per anni due, statuizione che elimina, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014