Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 8022
CASS
Sentenza 28 gennaio 2014

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Massime1

Alla revoca della patente di guida, in caso di omissione da parte del giudice di merito, può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo intercorso tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto direttamente la sanzione amministrativa in questione, annullando la sentenza di patteggiamento impugnata nella parte in cui il giudice di merito, erroneamente, aveva disposto la sospensione della patente di guida).

Commentario1

  • 1Urto di veicolo in sosta e guida in stato di ebbrezza
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 7 agosto 2016

    E' del 15 dicembre 2015, una nuova sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada). Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, aveva dichiarato un imputato “colpevole dei reato di guida in stato dì ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, con l'aggravante di aver cagionato un incidente”. L'imputato, dunque, era stato condannato “alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All'imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 8022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8022
Data del deposito : 28 gennaio 2014

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