Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 Giugno 1997, n. 196 ( che ha sancito la equiparazione di tali soci ai lavoratori subordinati) restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle prestazioni di cui all'art. 2 della legge 29 Maggio 1982, n. 297, e agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 80 ( erogazione del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro), anche quando i fatti costitutivi dei crediti ivi considerati si siano verificati anteriormente alla data suddetta, stante il disposto dell'art. 24, primo comma, della stessa legge n. 196 del 1997, che, come "ius superveniens", trova applicazione nei giudizi pendenti alla medesima data ed aventi ad oggetto l'erogazione delle predette prestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 05377/98 proposto da:
AN EP, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIABICA FRANESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, RI IG, RI IA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n.^ 05380/98 proposto da:
AN AT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, RI IG, RI IA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n.^ 05381/98 proposto da:
IA AT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. SCIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 5^ ricorso n.^ 05384/98 proposto da:
TT SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 6^ ricorso n.^ 05388/98 proposto da:
TT SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, RI IG, RI IA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 7^ ricorso n.^ 05389/98 proposto da:
TT SA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, RI IG, RI IA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 8^ ricorso n.^ 05420/98 proposto da:
DI DE OS (quale erede di EP VI), elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SCIABICA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2169/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 24/06/97 R.G.N. 1435/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità per tutti i ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza 8 aprile - 24 giugno 1997 n. 2169/97, accogliendo l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e riformando la impugnata sentenza pretorile, ha rigettato la domanda che gli attuali ricorrenti, in epigrafe indicati, avevano avanzato nei confronti del detto Istituto - unitamente ad altri ricorrenti per i quali questa Corte ha provveduto separatamente al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) a carico del Fondo di garanzia gestito dal detto Istituto, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in relazione e lavoro prestato in favore della società cooperativa a r.l. ISPA, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessoriale del 7 luglio 1990. Il giudice d'appello nel motivare la decisione di rigetto ha escluso la equiparabilità, ai fini in questione, del socio di cooperative di lavoro (qualità attribuita, nel caso di specie, ai ricorrenti) al prestatore di lavoro subordinato, al quale soltanto sarebbe riferita la citata norma di legge istitutiva del fondo di garanzia per il pagamento del T.F.R. in caso di insolvenza del datore di lavoro;
e, pur dando atto che la SOC. coop. ISPA aveva dedotto di avere versato all'INPS per i propri soci lavoratori i contributi previdenziali comprensivi della quota riferibile al finanziamento del sopra detto Fondo di garanzia, e che questi contributi erano stati costantemente ricevuti dall'Istituto, ha negato che tale circostanza avesse rilevanza per poter operare la anzidetta equiparazione, affermando trattarsi di "pagamenti non dovuti, certamente ripetibili da parte dei lavoratori".
Avverso questa sentenza i ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione formulando due motivi di censura, con il primo dei quali denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 in relazione all'art. 24 primo comma, della legge n. 196 del 1997 (che fa salvi i contributi versati all'INPS dalle società cooperative in favore dei soci lavoratori ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia), e con il secondo lamentano vizi di motivazione (per non avere il Tribunale tenuto conto adeguatamente delle conseguenze dei suddetti versamenti nonché della sussistenza nella specie, di un vero e proprio vincolo di subordinazione nel rapporto fra cooperativa e socio). L'I.N.P.S. ha depositato controricorso, deducendo l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza dei ricorsi. All'udienza del 26 aprile 2000, fissata innanzi a questa Corte, il Collegio - decidendo separatamente con sentenza sui ricorsi proposti dagli altri ricorrenti - ha pronunziato, nei riguardi dei ricorrenti indicati in epigrafe, la ordinanza qui di seguito riportata.
"La Corte, rilevato che avverso la sentenza n. 2169/97 del Tribunale di Catania - sezione lavoro, depositata il 24/6/1997 risultano proposti (fra gli altri): a) il ricorso R.G. C. Cass. n. 5384/98 (di TI NT n. a Catania il 28/11/1963), il ricorso n. 5388/98 (di TI NT n. a Catania il 1/3/1950) ed il ricorso n. 5389/98 (di TI NT n. a Catania il 27/09/1935); b) il ricorso n. 5372/98 (di NE EP n. a Catania il 6/9/1947), il ricorso n. 5377/98 (di NE EP n. a Catania il 2/8/1956) e il ricorso n. 5420/98 (di Di TT RI, quale erede di EP NE); c) il ricorso n. 5380/98 (di NE NO n. a Catania il 26/2/1954) e il ricorso n. 5381/98 (di VI NO n. a Catania il 3/2/1967, nella cui sottoscrizione della procura a margine il cognome risulta peraltro indicato come 'IA) ; rilevato altresì che la sentenza menziona fra gli appellati due nominativi di TI NT, senza indicazione di generalità, menziona inoltre un solo nominativo di NE EP, parimenti privo di generalità, e non menziona affatto VI NO;
ritenuta pertanto l'opportunità, anche ai fini della verifica della ammissibilità dei ricorsi dei quali si dispone contestualmente la riunione che il difensore dei ricorrenti suddetti produca, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., documentazione idonea ad accertare la corrispondenza fra le parti destinatarie della sentenza e parti ricorrenti;
P.Q.M.
Dispone la riunione dei sopraindicati ricorsi sotto il n. 5372 R.C. C. Cass.;
assegna per l'incombente di cui sopra il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza". In ottemperanza a questa ordinanza gli attuali ricorrenti hanno depositato memorie aggiuntive datata 16 giugno 2000, unitamente a documentazione afferente alla ammissibilità dei ricorsi, notificate alla controparte il 26 giugno 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Sulla base degli elementi offerti dai chiarimenti e dalle deduzioni fornite dai ricorrenti nelle memorie da ultimo depositate, tenuto altresì conto della relativa documentazione, deve preliminarmente, in relazione alla posizione processuale dei singoli ricorrenti, osservarsi quanto segue.
TI NT, nato a [...] il 1^ marzo 1950 (il cui ricorso è iscritto al n. 5384/1998 R.G. C. Cass. e reca, secondo la deduzione dello stesso ricorrente, l'erronea indicazione della sua data di nascita come 28 novembre 1963) ha dichiarato nella memoria 16 giugno 2000 di avere proposto ricorso per cassazione per mero errore, non essendo stato egli parte del giudizio ne' in primo ne' in secondo grado, ed ha espresso quindi la volontà di rinunciarvi. Poiché l'impugnata sentenza non è dunque, per sua stessa ammissione, a lui riferibile, il suo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile difettando egli di interesse all'impugnazione.
Parimenti è a dirsi per NE EP, nato a [...] il [...] (ricorso n. 5377/1998) e per Di NE RI, vedova ed erede di NE EP, nato a [...] il [...] (ricorso n. 5420/1998), entrambi non destinatari della sentenza impugnata, nella cui intestazione la Di NE non risulta infatti indicata e che il detto NE ha dichiarato non essere a lui riferita: i rispettivi ricorsi sono pertanto da dichiarare inammissibili.
Ed è inammissibile anche il ricorso di NE NO nato a [...] il [...] (il cui ricorso è iscritto al n. 5380/1998 e reca, secondo la deduzione dello stesso ricorrente contenuta nella citata memoria aggiuntiva, l'errata indicazione della data di nascita come 26 febbraio 1954), avendo anch'egli dichiarato di avere per mero errore proposto il ricorso per cassazione e di intendere rinunciarvi non essendo destinatario della sentenza del Tribunale e dovendo dunque anche nei suoi confronti escludersi preliminarmente l'interesse all'impugnazione.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti non sussistono causa di inammissibilità delle rispettive impugnazioni (dovendosi solo prendere atto che, relativamente al ricorso n. 5381/1998, il ricorrente NE NO, nato a [...] il [...] ha dedotto nella menzionata memoria 16 giugno 2000 l'erronea indicazione, nel ricorso, del suo cognome come "VI" ed anche l'erronea indicazione della sua data di nascita come 3 febbraio 1967;
e che, relativamente al ricorso n. 5388/1998, il ricorrente TI NT, nato a [...] il [...], ha dedotto la erronea indicazione, nel proprio ricorso, della sua data di nascita come 1^ marzo 1950).
I ricorsi dunque proposti dai summenzionati NE NO (ricorso n. 5381/1998) e TI NT (ricorso n. 5388/1998) nonché da NE EP, nato a [...] il [...] (ricorso n. 5372/1998) e da TI TO nato a [...] il [...] (ricorso n. 5389/1998) tutti di identico contenuto, devono essere decisi nel merito.
2. - Osserva al riguardo il Collegio che i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione sono fondati.
Infatti nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 24 della legge 24 giugno 1997 n. 196 che, nel dettare disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro e nel prevedere che per i crediti di costoro "trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80", espressamente stabilisce che "restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge" e che "i contributi saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Tale jus superveniens, contenente nuova disciplina del rapporto controverso ed entrato in vigore, come nella specie. anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, rileva nel giudizio di legittimità, allorché le censure svolte contro la sentenza impugnata siano tali da mantenere ancora controversa la materia regolata ex novo (Cass. 25 novembre 1996, n. 10446; Id., 7 dicembre 1999, n. 13694; Id., 18 luglio 1996, n. 6480; Id., 22 giugno 1996, n. 5915; Id., 26 gennaio 1995, n. 919). Tanto si verifica appunto nella specie, sia in relazione al sopra riferito oggetto del giudizio di legittimità, sia perché, in effetti, i ricorrenti espressamente richiamano, a sostegno del loro assunto difensivo, la disciplina di cui al citato art. 24 della legge n. 196 del 1997. Ciò posto va ricordato, come già accennato in narrativa, che il giudice "a quo", nel dare atto della deduzione di avvenuto versamento, nell'interesse dell'attore, dei detti contributi per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 196 del 1997, ha escluso la rilevanza di tale versamento ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione al carico del Fondo di garanzia, con statuizione compatibile con l'implicito accertamento della fondatezza in fatto della detta deduzione, come del resto rilevato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 1996, là dove riferisce delle censure sollevate, nel corso di questo stesso processo, dal detto giudice in ordine alle disposizioni che, escludendo l'equiparazione, ai fini suddetti, dei soci lavoratori ai lavoratori subordinati, privavano di effetti anche la contribuzione assicurativa versata in favore dei primi.
Al riguardo del resto l'INPS non muove alcuna contestazione, limitandosi ad opporre che i versamenti non erano dovuti e così, a sua volta, implicitamente ammettendo la verità dell'avversa deduzione ed il conforme accertamento desumibile dalla sentenza di merito.
In virtù dunque di tale circostanza, e delle conseguenze ad essa attribuite dalla citata norma sopravvenuta, deve ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti, di cui si discute, all'erogazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S., nel caso di insolvenza del datore di lavoro, a prescindere da qualsivoglia esame della questione se la medesima norma abbia natura interpretativa o effetti comunque retroattivi (come pure già ritenuto da questa Corte, rispettivamente, con le sentenze 4 marzo 1999, n. 1856 e 13 gennaio 2000 n. 304). 3.1 - Sopra indicati ricorsi (nn. 5372/1998, 5381/1998, 5388/1998, 5389/1998) devono pertanto essere accolti in relazione ad essi la sentenza impugnata deve essere cassata alla stregua del seguente principio di diritto: "i contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24 giugno 1997, n. 196, restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini prestazioni di Cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, anche quando i fatti costitutivi dei crediti ivi considerati si siano verificati anteriormente alla data suddetta, stante il disposto dell'art. 24, primo comma, della stessa legge n. 196 del 1997, che, come jus superveniens, trova applicazione nei giudizi pendenti alla medesima data ed aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni suddette".
Non sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, poiché l'applicazione del suesposto principio comporta l'accertamento di fatti (i quali, mentre risultano estranei alla logica della decisione impugnata, ancorata al pregiudiziale diniego di equiparabilità, ai fini di causa, della posizione dei soci di cooperatative di lavoro a quella dei lavoratori subordinati, sono, per contro, necessariamente) attinenti alle condizioni ulteriori previste dalla citata normativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo di garanzia e, eventualmente, degli elementi indispensabili per la determinazione del quantum. La causa, relativamente ai ricorsi accolti, dev'essere conseguentemente rinviata a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, e provvederà pure sulle relative spese attinenti al presente giudizio di legittimità.
Per i ricorsi dichiarati inammissibili non è dato emettere pronuncia di condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio, in applicazione dell'art. 152 disp. att. C.P.C..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi nn 5377/1998, 5420/1998, 5380/1998, 5384/1887; nulla per le relative spese di giudizio. Accoglie i ricorsi nn. 5372/1998 (NE EP), 5381/1998 (NE NO), 5388/1998 (TI NT) e 5389/1998 (TI NT); cassa, in relazione ai ricorsi accolti l'impugnata sentenza, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catania, che provvederà anche sulle relative spese. attinenti al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001