Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4077 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Mimon' M IN09 697709 1 NA A RE P U 1 TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 40 77 / 0 1 noi M istrati mmis ibilità azione composta da Presidente dichiarativa paternità. dr. Pasquale Reale R.G. N. 18071/00 Consigliere dr. Mario Rosario Morelli dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere Cron. 8765 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Rep. 1358 Consigliere dr. Luigi Macioce Ud. 08.02.2001 ha pronunciato la seguente: SE NT E NZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE su ricorso iscritto al n° 18071 del Ruolo Generale de- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio gli affari civili dell'anno 2001, proposto dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 DA DO IN, elettivamente domiciliato in Roma, P.
2.3 MAR. 2001. IL CANCELLIERE le Clodio n. 12, presso l'avv. Francesco Crisci, che, CORTE SUPREMA DI CASSAZIC con l'avv. Bruno Fondelli di Firenze, lo rappresenta UFFICIO COPIE Richiesta copia stud e difende per procura a margine del ricorso. dal Sig. NC RICORRENTE per diritti L3000 CONTRO il 2.3 MAR 200 TL CANCELLIER IA RI, NA RI e SS RI, rappre- sentate e difese dagli avv. Mario D'Arezzo di Bologna e Cesare Berti di Roma, presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, Via IV Novembre n. 114, per pro- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 351 FL Richiesta copia studio dal Sig. 3000 dal Sig. KROMOS per diritti L. 2001 per diritti L. 2000 il 23 MAR 2001 il 23.03.01 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Filasciata copia legale BERTI alSig diritti i. 12000 +2 per L. 2 - 21 MORZOU) cura a margine del controricorso. IL CANCELLIERE CONTRORICORRENTI avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze, sezione civile per i minorenni n. 53/99 MIN. del 31 maggio -8 giugno 2000. Udita, all'udienza dell'8 febbraio 2001, la relazione €0,52 L.1000 del Cons. dr. Fabrizio Forte. CANCELLERIA Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, da rigettare nel resto. AY506666 Svolgimento del processo AY506671 Nel 1998 il Tribunale per i minorenni di Firenze di- AY506672 chiarava ammissibile l'azione promossa con ricorso del AY506673 29 gennaio 1998 da RI ER, esercente la potestà AY506674 genitoriale sulle gemelle NA e LE ER, na- AY506675 te il 18 dicembre 1981, per far dichiarare padre delle stesse UI GI, stante l'esistenza di circo- stanze che la giustificavano. Su reclamo del GI, la sezione per i minorenni presso la Corte di appello di Firenze, confermava il decreto di primo grado, rigettando i motivi processua- li e sostanziali a base dell'impugnazione; sul piano processuale, la Corte riteneva di poter disporre essa il deposito degli atti ai sensi dell'art. 274, 3°comma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 3000 Richiesta copia studio. CANCELLERIA dal Sig. FONDEKLI per diritti L. 3000 26 GIU 2001 IL CANCELLIERE CG056703 C.C. omesso in primo grado, con sanatoria del procedi- mento, mentre nel merito giustificavano l'azione l'e- sistenza d'una relazione tra le parti ammessa pure dal GI, che ne affermava la fine al dicembre 1980, e l'ospitalità da lui offerta alla ER in stato di gravidanza nel luglio 1981, in spirito di amicizia e per aiutare la donna a non far conoscere nell'ambiente di lavoro di lei in Bologna l'incipiente maternità, se- condo l'uomo, e per agevolare il riposo della donna in ragione della probabilità di una gravidanza a rischio, secondo la controparte. Le indicate circostanze di fatto erano elementi che, sia pure in sede di mera delibazione, rendevano giu- stificabile l'azione per cui anche indipendentemente dalle foto insieme delle parti di per sè con rilievo non univoco, la domanda era ammissibile per l'esisten- za del fumus emergente dai predetti fatti. Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. il GI con due motivi illustrati da memoria. RI, NA e LE ER si sono difese con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli 4 artt. 112, 162 e 354 c.p.c., dato che il GI nel reclamo alla Corte d'appello di Firenze aveva do- mandato di rilevare la nullità del procedimento di primo grado per omesso deposito degli atti dell'in- chiesta sommaria, dichiarando quindi inammissibile l' azione di controparte, mentre la Corte territoriale a- veva dichiarato che l'omissione dei primi giudici era stata sanata dal deposito di detti atti avvenuto in appello, confermando nel dispositivo il provvedimento del tribunale, mentre avrebbe dovuto rilevare la nul- lità del procedimento e del decreto conclusivo di esso e, dato atto del deposito degli atti per il tempo pre- visto dall'art. 274 c.c., in secondo grado sostituire con una nuova pronuncia quella del tribunale che aveva dichiarato ammissibile l'azione, con omessa pronuncia sulla nullità del procedimento e del decreto dei primi giudici.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, quando il tribunale ha omesso il deposito degli atti, di cui al 3° comma dell'art. 274 c.c., non ricorre un'ipotesi di rimessione degli atti al primo giudice ai sensi de- gli artt. 353 e 354 c.p.c. e il motivo di nullità si converte in motivo di gravame (Cass. 20 marzo 1999 n. 2572), per cui la Corte di appello deve provvedere es- 5 sa all'incombente e decidere quindi sull'ammissibilità dell'azione (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1616, 30 marzo 1994 n. 3143, 28 marzo 1990 n. 2523 e 19 dicembre 1985 n. 6491). Dal decreto impugnato risulta incontestatamente che la Corte territoriale ha provveduto al deposito, di cui all'art. 274 c.c. e nel merito ha respinto il reclamo del GI in base ad alcuni fatti, come l'ammessa relazione tra le parti prima dello stato di gravidanza e la convivenza tra loro in Firenze per alcuni giorni successivamente, circostanze sufficienti a giustifica- re, sul piano sommario e meramente delibativo di que- sta fase, una valutazione di ammissibilità della do- manda delle ER.
2. Il secondo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 269 e 274 c. c., per carenza e mera apparenza di motivazione, preveden- do la prima delle norme che la sola esistenza di rap- porti tra madre e preteso padre all'epoca del concepi- mento non è prova sufficiente della paternità e subor- dinando la seconda norma l'azione all'esistenza di circostanze specifiche che giustifichino il giudizio. Non avendo la ER, com'era suo onere, provato rappor- ti sessuali con il GI nel periodo di concepi- mento (marzo-aprile 1981), ma solo depositato foto che 6 ritraggono le parti insieme, provando un breve periodo di convivenza nel luglio 1981, non v'erano circostanze specifiche che giustificassero la dichiarazione di am- missibilità pronunciata dai giudici del merito. E' inoltre carente di motivazione il decreto della Cor- te quando dà rilievo alla breve ospitalità offerta dal GI alla ER quattro mesi dopo il concepimen- to, essendo solo apparenti le ragioni che collegavano a detta convivenza il concepimento delle minori avve- nuto prima della coabitazione tra le parti, non poten- do avere rilievo alcuno le dichiarazioni della madre di rapporti sessuali con l'uomo al fine di dimostrare il concepimento.
2.1. Il secondo motivo di ricorso, denunciando una ap- parenza o carenza di motivazione è ammissibile, ma è infondato, essendo la decisione motivata. La Corte di merito ritiene infatti che la convivenza delle parti in Firenze, successivamente allo stato di gravidanza della donna, confermi i buoni rapporti tra loro anche dopo che la ER era risultata incinta e dà atto della relazione sessuale tra loro, dando rilievo non esclusivo a quanto dichiarato dalla donna che, se non rileva per la fondatezza dell'azione, assume senso per le ammissioni del GI, che conferma i rap- porti con la donna, anche se fino al dicembre 1980, e - 7 la breve convivenza con lei nell'aprile 1981, pur ne- gando che le figlie possano essere nate da rapporti antecedenti al tempo del concepimento. 40000 Il carattere sommario e delibativo della decisione della Corte territoriale che dall'ospitalità offerta 290000 alla ER desume l'interesse dell'uomo alla gravidan- za collegandolo ad un possibile concepimento delle fi- glie ad opera di lui, consente di riconoscere la giu- stificazione logica dell'azione della ER per la di- chiarazione giudiziale di paternità del GI.
3. Concorrono giusti motivi per compensare interamente tra il ricorrente e le controricorrenti le spese di causa, che restano a carico del ricorrente con riferi- mento alle posizioni delle altre parti, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2001. ingual Male Il presidente Il consigliere estensore Harry CORTE SUPREMA DICASS IL CANGE Prima Sezione Civile LisaFasip MANATATE ROMA Depositato in Cancelleria UFFICIO DELLE 11 22 MAR 201 Registrato in si APR. 2004M 115IL CANCELLIERE aln) 1000 mel (lire Du phire fettinett P. Respo