Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice e non con il riesame previsto dal precedente art. 309. (Nella specie il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.)
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2002, n. 23061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23061 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 545
3. Dott. DE NARDO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 033410/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE GI N. IL 22/11/1967
avverso ORDINANZA del 05/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO Sentite le conclusioni del p.g., nella persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv.to Michele Priolo, anche quale sostituto processuale dell'avv. Mauro Anetrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 5 luglio 2001 il tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nei confronti dell'ordinanza della corte d'assise d'appello della stessa città che in data 11 maggio 2001 aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere di UZ IU, assolto in primo grado e condannato dalla predetta corte alla pena dell'ergastolo, rigettate le questioni preliminari relative alla dichiarazione di inefficacia della misura per violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p. e di nullità assoluta per violazione dell'art. 178, comma 1, lell. b), riteneva infondato nel merito il gravame.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il UZ, per mezzo dei difensori di fiducia, denunziando l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p.. Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che "il mezzo di gravame denominato riesame sarebbe applicabile esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura" in quanto per "ripristino della misura" deve intendersi "un'attività che comporta reviviscenza della misura ripristinata", mentre nel caso di specie si sarebbe in presenza "necessariamente di una nuova misura, ontologicamente autonoma rispetto alla precedente, che ha esaurito i suoi effetti e in più è stata eliminata da una decisione che ne aveva stabilito la illegittimità". L'ordinanza impositiva della misura dovrebbe, dunque, essere dichiarata inefficace perché il tribunale non avrebbe deciso nei termini previsti dall'art. 309, comma 10, c.p.p. ed il ricorrente, di conseguenza, dovrebbe essere scarcerato.
Con altro motivo il UZ deduce che la misura cautelare sarebbe stata disposta senza la previa richiesta del p.m. sicché sussisterebbe la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p..
3. I motivi di ricorso sono infondati.
L'art. 300 c.p.p. disciplina i casi in cui le misure cautelari disposte in relazione ad un determinato reato perdono immediatamente efficacia nel corso del procedimento in relazione a determinate decisioni del giudice di merito, con la conseguenza che per tale fatto non è più possibile emettere provvedimenti cautelari. In tali ipotesi, come è evidente, non viene in rilievo la validità della misura cautelare, ma semplicemente la sua efficacia per un fatto esterno alla medesima.
Di conseguenza, allorché l'art. 300, comma 5, c.p.p. prevede la possibilità di disporre nuovamente la misura nei confronti dell'imputato assolto in primo grado, ma condannato in appello, la misura non può che considerarsi una riemissione di quella in precedenza già disposta la cui efficacia era stata paralizzata a seguito dell'assoluzione dell'imputato.
E che non si tratti di una "nuova" misura suscettibile di impugnazione ex art. 309 c.p.p. è reso evidente dalla considerazione che nell'ipotesi in cui non sia stata emessa prima della sentenza di condanna alcuna misura, non troverebbe applicazione l'art. 300, comma 5, c.p.p., ma la misura cautelare potrebbe essere disposta in applicazione della regola generale di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.. L'avere voluto, invece, il legislatore prevedere espressamente la possibilità di riemettere la misura, significa riconoscere un nesso necessario ed indissolubile tra il primo ed il secondo provvedimento, che non può, quindi, considerarsi genetico ed impugnabile ai sensi dell'art. 309 c.p.p.. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, va rilevato che le richieste del p.m. non sono vincolate all'adozione di particolari formule, purché sia possibile comprendere il tenore della richiesta. Orbene nel caso di specie, il p.m. richiesto ad esprimere parere in ordine alla scarcerazione del UZ per scadenza dei termini di custodia cautelare relativamente ad altri reati per i quali era stato condannato in primo grado, restituiva gli atti al giudice "con parere contrario, atteso che è stato condannato in 2^ grado alla pena dell'ergastolo in ordine alla partecipazione all'omicidio del vigile urbano Marino, per cui ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per emettere nei confronti del UZ IU ordinanza di custodia cautelare in carcere, essendo facilmente desumibile dalla gravità della condanna inflitta il concreto pericolo di fuga". Pertanto, poiché sussiste certamente un motivato "parere" del p.m., il problema è di mera interpretazione e consiste nello stabilire se la interpretazione della corte d'assise d'appello che ha ritenuto che il p.m. avesse richiesto la emissione di ordinanza di custodia cautelare per il delitto di omicidio per il quale era stato condannato solo in appello abbia un fondamento logico. La risposta non può che essere affermativa, come è reso evidente, sulla base del contenuto dell'art. 300, comma 5, c.p.p. dalla circostanza che il p.m. indicava nello specifico la misura che tra le diverse misure coercitive possibili doveva essere disposta nei confronti del ricorrente (la custodia cautelare in carcere) e la ragione per la quale doveva essere disposta (il pericolo di fuga), mostrando così di tenere presente e di fare specifico riferimento al citato articolo del codice che consentiva la riemissione della misura.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
4. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 23, legge 332/96.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che a cura della cancelleria si provveda alla comunicazione di cui all'art. 23, legge 332/96. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002