Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2002, n. 23061
CASS
Sentenza 12 febbraio 2002

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Massime1

L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice e non con il riesame previsto dal precedente art. 309. (Nella specie il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.)

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2002, n. 23061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23061
Data del deposito : 12 febbraio 2002

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