Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 2148
CASS
Sentenza 11 ottobre 2016

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Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene.

Commentari2

  • 1Art. 624 c.p Furto
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Prendere cellulare dimenticato sul bancone: furto o appropriazione indebita? (6353/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2021

    Deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto. Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene: tale principio può trovare applicazione solo qualora il telefono sia stato smarrito, e quindi il suo possessore non sappia il luogo ove egli lo ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 2148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2148
Data del deposito : 11 ottobre 2016

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