Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Alla liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione è del tutto estraneo il criterio di cui all'art. 135 cod. pen., dettato per il ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie in caso di condanna, a differenza di quello risultante dal rapporto tra la misura massima dell'indennizzo e la misura massima della custodia cautelare, previste dalla legge, equamente corretto ed integrato in relazione ai danni ulteriori eventualmente subiti rispetto alla privazione della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/1998, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 18.12.1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco Tatozzi " N. 3709
3. " ON PA " REGISTRO GENERALE
4. " NI AI " N. 23701/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro nei confronti di OL ON
avverso ordinanza in data 8.4.1998 della Corte di Appello di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza.
Svolgimento del processo
OL ON, sottoposto per venti giorni a custodia detentiva rivelatasi ingiusta proponeva istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. chiedendo la liquidazione della somma di L. 50.000.000.
L'Avvocatura dello Stato costituendosi in giudizio contestava la carenza di documentazione attestante la sussistenza del diritto e la eccessività della domanda proposta sostenendo che la somma liquidabile era pari a L. 1.449.000.
La Corte di Appello di Torino con ordinanza in data 8.4.98 liquidava al OL a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita la somma di L.
2.000.000 e condannava la Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessive L. 500.000.
La Corte di merito perveniva alla quantificazione dell'indennizzo ricorrendo al criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p., tra pene detentive e pene pecuniarie (L. 1.500.000) aumentata di L. 500.000 per le ripercussioni negative della detenzione sulla base di relazione dell'istanza.
La condanna alla rifusione delle spese veniva liquidata sulla base del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Avverso l'ordinanza della Corte di appello propone ricorso per Cassazione il Ministero del Tesoro chiedendone l'annullamento per aver la Corte di merito nel liquidare l'indennità fatto ricorso, in violazione degli articoli 314 - 315 c.p.p., al criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. considerato dall'ordinamento giurisprudenziale del tutto estraneo ad esso e per difetto di motivazione sul punto della sentenza di danni inferiori rispetto a quelli direttamente derivanti dalla privazione della libertà. Inoltre il ricorrente deduce di essere stato ritenuto integralmente soccombente per la condanna alla rifusione delle spese e ciò in confronto con il parziale accoglimento della domanda che aveva comportato la limitazione della somma liquidata a soli 2.000.000 in luogo dei 50.000.000 richiesti.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello è pervenuta alla liquidazione della indennità nella misura di L.
2.000.000 applicando il criterio di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie previsto dall'art. 135 c.p. (L. 75.000 per 20 giorni di detenzione) aumentate di L. 500.000 per i maggiori danni alla vita di relazione.
L'ordinanza impugnata ha ritenuto di fare ricorso all'indacato criterio in quanto quello previsto dalla giurisprudenza consolidata anche di questa Corte di Cassazione comportante il riferimento al rapporto evidente tra la misura massima dell'indennizzo e la misura massima della custodia cautelare prevista dalla legge equamente corretto ed integrato dai danni ulteriori eventualmente subiti rispetto alla semplice privazione della libertà, non avrebbe alcun fondamento normativo e comporterebbe la inaccettabile conseguenza di comportare un indennizzo minore per la detenzione relativa a reati puniti più gravemente e quindi ??? ??? dovendosi dividere la somma massima liquidabile fissata in L. 1.000.000(?) per una carcerazione preventiva protraibile per un periodo maggiore.
Il criterio adottato dalla Corte di appello di Torino non può essere condiviso sia perché il ricorso a quello di cui all'art. 135 c.p. essendo dettato per il ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie è del tutto estraneo alla materia della equa riparazione della ingiusta detenzione mentre quello indicato dalla giurisprudenza consolidata del rapporto tra somma massima liquidabile e carcerazione massima applicabile trova il suo fondamento normativo nella previsione di cui all'art. 315, n. 2 c.p.p. e nel richiamo alla analoga materia dell'errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) contenuta nel n. 3 della stessa disposizione.
Peraltro anche gli inconvenienti lamentati non giustificano l'abbandono del suddetto criterio posto che, trattandosi di indennità liquidabile in via equitativa, il giudice può, e anche quando non sussistano i presupposti, adeguare la somma risultante dal calcolo matematico e quello eventualmente maggiore, come nell'ipotesi di ripercussioni sulla reputazione della carcerazione disposta in relazione a gravi ed infamanti reati.
In sostanza il giudicante potrà agevolmente e ??? adeguare l'indennizzo alla concreta situazione di danno richiesta avviando così a eventuali disparità di trattamento.
Anche il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione del riconoscimento della ulteriore somma di L. 500.000 è fondato. Infatti la Corte di merito dopo aver sottolineato che i pregiudizi ulteriori rispetto alla sola privazione della libertà personale sono stati dedotti dall'istante genericamente e quindi senza la necessaria e specifica dimostrazione della loro sussistenza, perviene al loro indennizzo nella misura di L. 500.000.
Trattasi di motivazione contraddittoria e come tale non idonea a giustificare la ulteriore liquidazione.
Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata in accoglimento dei primi due motivi con assorbimento in essi del terzo e con rinvio per mancato esame alla Corte di appello di Torino che terrà conto dei principi di diritto per la liquidazione della equa riparazione ricordati e conformi all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
LA CORTE Cancella la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999