Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
\CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ESENT CANCELLIERE REPU002 85 / 0 1 E N Richiesta copia studio IO Z CANCELLERIA FI RA dal Sig. per diritti L. 30 11.01.01 لیز IN NO POLOITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 17020/99 Cron.4321 Dott. Francesco RI FIORETTI Consigliere - Rel. Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere - Ud.24/11/00 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE O Richiesta copi sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio IL SOLE dal Sig. dal Tribunale di VELLETRI, con ordinanza del 13/09/99, per diritti L. 3000 il 1-0 GEN. 2001. nella causa iscritta al n° 85/98 vertente IL CANCELLIERE tra CANCELLERIA FALLIMENTO CENTRO COMMERCIALE S. FRANCESCO Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali si Richiesta copia studio dal Sig. HC chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza per diritti L. 3000 sul conflitto, dichiari la competenza del Tribunale di 2000 IL CANCELLIERE 2190 Benevento cassando la menzionata sentenzna di -1- Fallimento pronunciata dal Tribunale di Velletri, con ogni conseguenziale statuizione di legge. ね -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 30.6-7.7.1998 il Tribunale di Benevento dichia- rava il fallimento della s.r.l. Centro Commerciale San Francesco, già con sede in Benevento, contrada San Francesco, ritenendosi territorialmente competente, nonostante i due trasferimenti suc- cessivamente intervenuti (prima ad Albano Laziale e poi a Roma), per essere Benevento l'ultima località ove la società aveva ef- fettivamente operato e dovendosi i due trasferimenti reputarsi fittizi, in quanto prossimi alla presentazione della prima istan- za fallimentare e non accompagnati da alcun reale esercizio di attività d'impresa. Quasi contestualmente, con sentenza 3.7-1.10.1998, il Tribu- nale di Velletri dichiarava il fallimento della stessa società, con riferimento alla sede di Albano Laziale. Successivamente, lo stesso Tribunale di Velletri, con ordi- nanza 13 settembre 1999, preso atto della duplice dichiarazione di fallimento, ha sollevato conflitto dinanzi a questa Corte, ri- chiedendo d'ufficio il regolamento di competenza. Nelle conclusioni scritte 20.8.2000 il P.G. ha chiesto di- chiararsi la competenza del Tribunale di Benevento. MOTIVI DELLA DECISIONE - come rilevato Dall'esame degli atti risulta che la società ha operato soltanto nella sentenza del Tribunale di Benevento - nella sede originaria di Benevento, ove era ubicato un esercizio 1 Heilęci di vendita all'ingrosso (con un negozio di vendita al minuto in S. Giorgio del Sannio), mentre nelle due successive sedi di Alba- no Laziale e di Roma non si è svolta alcuna attività. Ed invero: a) le notifiche dell'invito a comparire inviate alla società nelle due suddette sedi sono rimaste senza esito;
b) dai tentativi di pignoramento mobiliare operati da due creditori presso la sede di Roma, è emerso che quest'ultima consisteva in un mero recapito senza organizzazione alcuna;
c) la sede di Alba- no Laziale è risultata chiusa, ed una raccomandata ivi indirizza- ta da un creditore è stata restituita con la dicitura di avvenuto trasferimento altrove. A ciò deve aggiungersi che i trasferimenti di sede sono av- venuti nel maggio 1997, mentre la prima istanza di fallimento è stata depositata nel luglio 1997. Ricorrono quindi tutte le condizioni per ritenere meramente fittizi i trasferimenti in questione, non accompagnati da una mo- difica reale del centro d'attività ed avvenuti quando già si era manifestato lo stato d'insolvenza. La competenza territoriale va dunque stabilita con riferi- mento alla sede di Benevento, ultimo luogo ove la società risulta avere effettivamente operato, mentre deve essere cassata senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di rego- lamento d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte 2 Huiferi Dichiara la competenza del Tribunale di Cassa senza rinvio la sentenza 3-7.1. Velletri. Così deciso in Roma il 24 novembre l'estensore Hanquilsui est. DEPOSITATA IN CANCELLERÍA 10 GEN. 2001 수 Oggi, IL CANCELLIERE E RI Di NU N призм о O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 3 Benevento. 10.1998 del Tribunale di 2000. Il Presidente lomaro lament IL CANCELLIERE RI Di NU Mane Dr