CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20624 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del riesame di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Catania accoglieva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Siracusa del 3 luglio 2025, che aveva applicato a RO LE la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 21 alle ore 8, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4) cod. pen., e 23, comma 1 e 3, n. 1 legge n. 110 del 1975; artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4) cod. pen. e 2-7 legge n. 895 del 1967; artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4, 648 cod. pen. Ricostruita la vicenda in fatto, sottolineava la gravità e l’elevato allarme sociale della condotta, desunta dal fatto che il ricorrente è stato trovato in possesso di numerose armi, alcune delle quali clandestine, tutte funzionanti, cariche e con il colpo in canna e numerose munizioni nonché dal fatto che era stata ostacolata la eventuale Penale Sent. Sez. 1 Num. 20624 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 vigilanza apponendo un suv trasversalmente sulla strada per ostacolare l’accesso. Il possesso delle armi, nella valutazione del tribunale, era indicativo, con elevatissima probabilità, dell’esistenza di legami con ambienti criminali di elevato spessore, che utilizzano le armi come strumento di offesa o di intimidazione. Valorizzava, inoltre, la personalità dell’imputato, ritenuta indicativa di elevata capacità criminale, sulla base della condotta concomitante e successiva al reato, essendosi egli dato a rocambolesca fuga insieme ai correi, tentando, al contempo di disfarsi delle armi nonché dal fatto che egli, nonostante la giovane età, si trovava in casa di un noto pluripregiudicato, all’epoca sottoposto all’obbligo di dimora con prescrizioni, in compagnia con altri soggetti con precedenti penali o carichi pendenti. Alla luce di tali elementi, valutava che la misura applicata dal GIP, consentendo ampi spazi di libertà all’indagato, non era idonea a contenere le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura in quanto consentiva a questi di continuare a mantenere contatti con esponenti della criminalità locale e con gli altri indagati proprio nel luogo di dimora e che misura appropriata a contenere le ravvisate esigenze cautelari e a recidere i contatti con circuiti criminali e con gli altri indagati, era quella custodiale degli arresti domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato formulando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge per avere il Tribunale fondato la valutazione di concreto e grave pericolo che ha giustificato la più grave misura degli arresti domiciliari sulla sola gravità del fatto, in violazione del disposto dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., omettendo di svolgere la necessaria indagine sulla personalità dell’imputato. Richiama, invece, gli argomenti del GIP che aveva valorizzato la giovane età dell’indagato (poco più che ventenne), l’incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti nonché l’ambiente socio familiare di provenienza, immune da pregiudizi.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con quanto emergente dagli atti in ordine al carattere della riunione (di natura conviviale), in ordine al fatto che il proprietario dell’abitazione ove si trovavano i correi si era assunto la responsabilità della detenzione delle armi, meramente esibite ai presenti, nonché con il fatto che il suv era abitualmente parcheggiato in quella posizione in quanto la strada non è aperta al transito. Chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari era stata fondata su corretti criteri e sulla base di argomenti fattuali. Ha osservato che la valutazione del pericolo di reiterazione era stata fondata anche sulla personalità dell’indagato in base alla quale è stata argomentata la capacità criminale. Infine, ha osservato che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca 2 l’inattualità e l’assenza delle esigenze cautelari o l’adeguatezza di misura meno afflittiva è ammissibile soltanto se venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando le censure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. E tale ultima evenienza è quella che vizia il presente ricorso con il quale, in realtà, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla esclusiva idoneità della misura cautelare applicata in sede di appello.» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo di ricorso proposto per violazione di legge per avere il Tribunale, in violazione dell’art. 274 lett. c) ultima parte cod. proc. pen., fondato la propria decisione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo sulla sola gravità del reato si osserva che, questa Corte, con pronunce constanti ha ritenuto che «[...] il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. In ossequio al principio sopra riportato, nel valutare la concretezza ed attualità del pericolo, ha esaminato sia la fattispecie concreta, sia la personalità dell’imputato, sia il contesto socio ambientale. Con riferimento alla gravità della fattispecie di reato, ha descritto il numero e la tipologia di armi sequestrate (talune delle quali con matricola abrasa), con il relativo munizionamento, rinvenute, in parte, nel campo adiacente l’abitazione, in parte, lungo il percorso di fuga dei soggetti agenti e, in parte, nell’abitazione. Con riferimento alla personalità dell’imputato, ha sottolineato che, nonostante la giovane età, questi, insieme agli altri indagati, all’accesso dei carabinieri, si era dato ad una fuga rocambolesca, tentando, durante il percorso, di disfarsi delle armi, in tal modo dimostrando spregiudicatezza per aver tentato di non farsi identificare e di impedire il ritrovamento delle armi. 3 Ha, infine, argomentato anche in ordine al contesto socio-ambientale, avendo sottolineato che egli si trovava nell’abitazione del pluripregiudicato FA De NE, in stato di custodia cautelare con obbligo di dimora con prescrizioni, insieme ad altri soggetti pregiudicati o con carichi pendenti. Risulta, quindi, infondata la censura di violazione di legge mossa dalla difesa del ricorrente.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione. Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, [...], Rv. 252178). Alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e anche la sussistenza delle esigenze cautela. Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, [...], Rv. 276976). Tanto premesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità in quanto propone una lettura diversa di talune delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione (la posizione della vettura lungo la strada di accesso, le ragioni della condotta di fuga, la dichiarazione confessoria di De NE), senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione e lamenta che il Tribunale non abbia valutato il carattere “occasionale” della riunione, senza desumere da questo, ove pure provato, circostanze idonee ad inficiare le argomentazioni dell’ordinanza.
4. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Catania accoglieva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Siracusa del 3 luglio 2025, che aveva applicato a RO LE la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 21 alle ore 8, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4) cod. pen., e 23, comma 1 e 3, n. 1 legge n. 110 del 1975; artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4) cod. pen. e 2-7 legge n. 895 del 1967; artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4, 648 cod. pen. Ricostruita la vicenda in fatto, sottolineava la gravità e l’elevato allarme sociale della condotta, desunta dal fatto che il ricorrente è stato trovato in possesso di numerose armi, alcune delle quali clandestine, tutte funzionanti, cariche e con il colpo in canna e numerose munizioni nonché dal fatto che era stata ostacolata la eventuale Penale Sent. Sez. 1 Num. 20624 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 vigilanza apponendo un suv trasversalmente sulla strada per ostacolare l’accesso. Il possesso delle armi, nella valutazione del tribunale, era indicativo, con elevatissima probabilità, dell’esistenza di legami con ambienti criminali di elevato spessore, che utilizzano le armi come strumento di offesa o di intimidazione. Valorizzava, inoltre, la personalità dell’imputato, ritenuta indicativa di elevata capacità criminale, sulla base della condotta concomitante e successiva al reato, essendosi egli dato a rocambolesca fuga insieme ai correi, tentando, al contempo di disfarsi delle armi nonché dal fatto che egli, nonostante la giovane età, si trovava in casa di un noto pluripregiudicato, all’epoca sottoposto all’obbligo di dimora con prescrizioni, in compagnia con altri soggetti con precedenti penali o carichi pendenti. Alla luce di tali elementi, valutava che la misura applicata dal GIP, consentendo ampi spazi di libertà all’indagato, non era idonea a contenere le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura in quanto consentiva a questi di continuare a mantenere contatti con esponenti della criminalità locale e con gli altri indagati proprio nel luogo di dimora e che misura appropriata a contenere le ravvisate esigenze cautelari e a recidere i contatti con circuiti criminali e con gli altri indagati, era quella custodiale degli arresti domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato formulando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge per avere il Tribunale fondato la valutazione di concreto e grave pericolo che ha giustificato la più grave misura degli arresti domiciliari sulla sola gravità del fatto, in violazione del disposto dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., omettendo di svolgere la necessaria indagine sulla personalità dell’imputato. Richiama, invece, gli argomenti del GIP che aveva valorizzato la giovane età dell’indagato (poco più che ventenne), l’incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti nonché l’ambiente socio familiare di provenienza, immune da pregiudizi.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con quanto emergente dagli atti in ordine al carattere della riunione (di natura conviviale), in ordine al fatto che il proprietario dell’abitazione ove si trovavano i correi si era assunto la responsabilità della detenzione delle armi, meramente esibite ai presenti, nonché con il fatto che il suv era abitualmente parcheggiato in quella posizione in quanto la strada non è aperta al transito. Chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto l’esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari era stata fondata su corretti criteri e sulla base di argomenti fattuali. Ha osservato che la valutazione del pericolo di reiterazione era stata fondata anche sulla personalità dell’indagato in base alla quale è stata argomentata la capacità criminale. Infine, ha osservato che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca 2 l’inattualità e l’assenza delle esigenze cautelari o l’adeguatezza di misura meno afflittiva è ammissibile soltanto se venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando le censure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. E tale ultima evenienza è quella che vizia il presente ricorso con il quale, in realtà, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla esclusiva idoneità della misura cautelare applicata in sede di appello.» CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo di ricorso proposto per violazione di legge per avere il Tribunale, in violazione dell’art. 274 lett. c) ultima parte cod. proc. pen., fondato la propria decisione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo sulla sola gravità del reato si osserva che, questa Corte, con pronunce constanti ha ritenuto che «[...] il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. In ossequio al principio sopra riportato, nel valutare la concretezza ed attualità del pericolo, ha esaminato sia la fattispecie concreta, sia la personalità dell’imputato, sia il contesto socio ambientale. Con riferimento alla gravità della fattispecie di reato, ha descritto il numero e la tipologia di armi sequestrate (talune delle quali con matricola abrasa), con il relativo munizionamento, rinvenute, in parte, nel campo adiacente l’abitazione, in parte, lungo il percorso di fuga dei soggetti agenti e, in parte, nell’abitazione. Con riferimento alla personalità dell’imputato, ha sottolineato che, nonostante la giovane età, questi, insieme agli altri indagati, all’accesso dei carabinieri, si era dato ad una fuga rocambolesca, tentando, durante il percorso, di disfarsi delle armi, in tal modo dimostrando spregiudicatezza per aver tentato di non farsi identificare e di impedire il ritrovamento delle armi. 3 Ha, infine, argomentato anche in ordine al contesto socio-ambientale, avendo sottolineato che egli si trovava nell’abitazione del pluripregiudicato FA De NE, in stato di custodia cautelare con obbligo di dimora con prescrizioni, insieme ad altri soggetti pregiudicati o con carichi pendenti. Risulta, quindi, infondata la censura di violazione di legge mossa dalla difesa del ricorrente.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione. Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, [...], Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [...], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, [...], Rv. 252178). Alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e anche la sussistenza delle esigenze cautela. Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, [...], Rv. 276976). Tanto premesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità in quanto propone una lettura diversa di talune delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione (la posizione della vettura lungo la strada di accesso, le ragioni della condotta di fuga, la dichiarazione confessoria di De NE), senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione e lamenta che il Tribunale non abbia valutato il carattere “occasionale” della riunione, senza desumere da questo, ove pure provato, circostanze idonee ad inficiare le argomentazioni dell’ordinanza.
4. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5