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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN NC nato a [...] il [...] IO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per il ricorso presentato nell'interesse di AN NC;
rigetto per la posizione di IO SE. udito il difensore L'avvocato Denicolo' nell'interesse di IO SE, dopo essersi brevemente soffermata su alcuni punti del ricorso presentato ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Furfaro, per la posizione di AN NC, insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1842 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2021, depositata il 19 marzo 2024, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Gorizia che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condaNNto, in concorso tra loro / per i reati di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla pena di anni quattro di reclusione NA AN, n.q. di socia maggioritaria al 99% e amministratore unico dal 5.3.2013 e sino al fallimento e il di lei marito, PP ON, n.q. di amministratore di fatto della AR s.r.I. )dichiarata fallita l'11 settembre 2017. 2. PP ON affida il proprio ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla posizione di amministratore di fatto della società fallita riconosciutagli in entrambe le sentenze di merito. Deduce che la decisione impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, diversamente da questa, ha valorizzato gli esiti di alcune intercettazioni telefoniche al fine di ritenere provato che egli, non in modo occasionale, aveva compiuto attività gestorie proprie del ruolo di amministratore della società. Sottolinea, però, che siffatte intercettazioni, come anche quella considerata in primo grado, sono state disposte in un diverso procedimento che lo vedeva indagato per associazione per delinquere e reati concernenti gli stupefacenti, procedimento che risulta archiviato su richiesta dello stesso pubblico ministero. Siffatte conversazioni sarebbero state intercettate, quindi, in relazione a reati per nulla connessi con quelli per cui è causa e affette da inutilizzabilità patologica a norma dell'art. 279 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del 2019, applicabile ratione temporis alla vicenda in questione, inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del processo. 2.1.1. Deduce, altresì, in ogni caso, che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quei necessari elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato in un settore gestionale della società e avrebbe invece valorizzato quelle mansioni che in qualità di direttore tecnico gli competevano in virtù del contratto di lavoro che lo legava alla società. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mera apparenza della motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. 3. NA AN affida il proprio ricorso a sette motivi, tutti proposti per violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall., 2621, 2622 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali addebitatale al capo 4 per avere proseguito l'attività di impresa dal 2013 al 2015 nonostante una situazione patrimoniale negativa, occultata attraverso l'esposizione a bilancio di fatti non corrispondenti al vero, descritti nell'imputazione. Deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa un "taroccamento" dei bilanci e rappresenta che i dati in essi riportati comunque presupponevano un debito con l'RA mai sottaciuto e mai in seguito pagato. Contesta poi la sussistenza dell'elemento soggettivo in quanto, in relazione alla previsione di cui all'art. 2621 cod. civ., difetterebbe il dolo intenzionale di ingaNNre i soci o il pubblico e il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto avendo avuto essa, al contrario, la volontà di mantenere in vita la società evitandone il dissesto e dunque il fallimento. 3.2. Con il secondo motivo ravvisa l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3 dell'imputazione, concernente la distrazione di euro 25.000,00 utilizzati, secondo la decisione impugnata, per le spese di costituzione di altra società, la LT TI s.r.I., facente capo alla AN (socia al 70% e amministratrice unica), danaro, che secondo l'imputazione, proveniva da conto personale della AN, ma trasferito in quest'ultimo sempre da altro conto personale dell'imputata sul quale era stato fatto confluire, quando l'AR s.r.l. era già in stato di insolvenza, il saldo di tre fatture spettante alla società fallita. Rileva la ricorrente che nella sentenza impugnata, lo svolgimento dei fatti viene descritto come segue: il 12.3.2014 un cliente della fallita versava nel conto di questa, n. 19917.10, euro 25.00000 a saldo di tre fatture;
che in pari data veniva eseguito un giroconto su conto personale della AN di pari somma e sempre in tale data usciva da tale ultimo conto un bonifico di 25.000,00 a favore della LT international s.r.l. con causale «anticipo fondi amministratore AN NA». Orbene, si evidenzia nel ricorso, che contraddittoriamente la Corte d'appello ha ritenuto essere della fallita il conto n. 19917.10 in cui afferma essere stato versato inizialmente il danaro quando invece tale conto viene ritenuto, sempre dalla Corte d'appello e con riferimento all'ipotesi accusatoria di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata sub 1, conto personale dell'imputata. Con riferimento a tale ultima bancarotta, infatti, si contesta nell'imputazione e si afferma in sentenza che è configurabile la distrazione perché il principale debitore della fallita aveva versato il dovuto non su conto della fallita, ma sul conto n. 19917.10, ritenuto personale della AN. La sentenza, dunque, nella prospettazione difensiva, si appaleserebbe del tutto 2 illogica e incoerente in quanto il medesimo conto corrente, in un caso, viene ritenuto facente capo alla fallita e, in altro caso, facente capo alla AN. 3.3. Con il terzo motivo svolge analoghe contestazioni in ordine alla ravvisata illogicità della sentenza posto che la bancarotta fraudolenta di cui al capo 1 viene riconosciuta per avere un debitore della fallita versato su conto personale dell'imputata (lo stesso che con riferimento al capo 3 è stato ritenuto aziendale) somme dovute alla società. Si duole poi del difetto di motivazione in relazione all'elemento psicologico non essendo stato considerato che il versamento del denaro della società sul conto dell'imputata era stato effettuato al solo fine di evitare il fallimento e salvaguardare l'attività imprenditoriale. 3.4. Con il quarto motivo deduce che la Corte d'appello, dopo aver correttamente escluso l'occultamento e la sottrazione dei libri e delle scritture contabili dell'anno 2014, ha poi tratto conclusioni errate là dove ha ravvisato la bancarotta fraudolenta documentale con riferimento, in relazione all'anno 2014, alla contabilità relativa ai rapporti tra la società fallita e la LT TI nonostante il consulente di parte avesse ricostruito i rapporti in esame e l'entità delle operazioni. 3.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'articolo 11 d.lgs n. 74 del 2000 e sempre il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di sottrazione al pagamento delle imposte. Deduce che nella specie difetterebbe il requisito della fraudolenza e che, comunque, in ordine ad esso, la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna motivazione posto che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che [faccia] coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro idoneità alla riduzione delle garanzie del credito». Le sentenze di merito non si sarebbero poste dunque in continuità con il principio secondo cui, ai sensi del citato articolo 11, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta solo quando sono connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (nella specie, peraltro, neanche portata avanti dall'RA). 3.6. Con il sesto motivo lamenta l'apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. 3.7. Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione per essere stato seguito un criterio meramente oggettivo senza nessuna 3 considerazione dell'incensuratezza dell'imputata, del suo comportamento processuale e dell'intensità del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. 1. Ricorso di PP ON. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento"». (Sez. U, n. 16, del 21/6/2000, Tammaro Rv 216246-01). Tale negozio processuale di tipo abdicativo può però avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma non può incidere sul potere-dovere del giudice di " essere, anche in siffatto giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, né le inutilizzabilità "relative" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, deve, invece, essere attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi del procedimento (così, sempre, Sez. U. Tammaro). Occorre però ricordare che, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» Non può dunque dubitarsi, alla luce della formulazione letterale dell'art. 270 cod. proc. pen., che sia categoricamente preclusa l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in 4 procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate, situazione alla quale è per quanto detto riconducibile il caso del procedimento concernente reati non connessi a quelli oggetto dell'iniziale autorizzazione. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza di appello, pur avendo ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione valorizzata in primo grado tra l'imputato e TE AN avvenuta il 26 geNNio 2018 — posto che essa è stata «oggetto di autonomo procedimento penale [tra l'imputato e letto AN, v. pag. 15 della sentenza di appello], attualmente sub iudicem in fase di appello, a carico di quest'ultimo per tentata estorsione ai danni di ON PP» instaurato su denuncia dell'imputato del 16 geNNio 2018 —, è comunque giunta alle medesime conclusioni facendo però riferimento ad altre intercettazioni rinvenute nel fascicolo del pubblico ministero ed espressamente e minuziosamente riportate. La Corte d'appello, dunque, valorizzando sia la "storia imprenditoriale" dell'imputato «che lo vede dal 1993 titolare di società che si occupano di trasporto», sia i contenuti delle sommarie informazioni rese da AT PP e da ST AL il 23 giugno 2016, sia, infine, le intercettazioni effettuate nel periodo geNNio - maggio 2016, è pervenuta con motivazione lineare, completa e non manifestamente illogica, all'affermazione della penale responsabilità dello ON. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità anche di tali ultime intercettazioni in quanto effettuate a suo dire nel procedimento n. 5583 del 2014 RGNR per associazione per delinquere e reati concernenti gli stupefacenti, ma l'esame degli atti allegati al ricorso per cassazione non consente di trarre le conseguenze ivi auspicate, posto che da essi non emerge, a differenza di quanto si può rilevare per le intercettazioni tra ON e letto, che proprio quelle intercettazioni utilizzate dalla Corte d'appello siano state disposte per il suddetto procedimento o per altro procedimento non connesso. Ed invero, dall'esame della documentazione allegata si evince, infatti, la diversità dei procedimenti: il numero identificativo del registro delle intercettazioni del procedimento tra ON e letto è 32/18 e concerne l'intercettazione effettuata il 26 geNNio 2018 «relativa al procedimento penale n. 224/18 RGNR- 32 R.Int.», mentre quello delle intercettazioni utilizzate dalla Corte d'appello è 638/S/14, intercettazioni effettuate in forza del «decreto n. 5583/14 RGNR e nr. 638/S/14); il decreto di archiviazione del 24/2/19 non reca il numero del procedimento e alcun riferimento alla richiesta di archiviazione e la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero riguarda il procedimento n. 3685/2018 e non quello n. 5583 del 2014. Non risulta quindi provato che le intercettazioni utilizzate siano state effettuate per il procedimento di tentata estorsione o per quello di associazione per delinquere o, infine, che riguardino altro procedimento non connesso. La ravvisata genericità della deduzione della 5 ricorrente porta a considerare la stessa manifestamente infondata non ritenendo questa Collegio di doversi discostare dall'insegnamento di Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01, secondo cui nel «ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.». 1.1.2. In ordine poi alla questione sollevata in relazione alle specifiche mansioni dell'imputato quale direttore tecnico che, secondo la prospettiva difensiva sarebbero del tutto compatibili con i comportamenti riscontrati, deve rilevarsi che in linea generale il direttore tecnico dirige il personale dell'azienda, consiglia il titolare in merito alle decisioni da prendere per migliorare il rendimento, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e si occupa delle questioni legali concernenti le cause in cui è coinvolta l'azienda. Tali compiti però non escludono che in capo alla medesima persona possano assommarsi entrambe le posizioni quando siano individuabili, come nel caso in esame, una serie di indici che consentano di ritenere che, di fatto, i compiti del direttore tecnico, valutati in uno con altri indici, si siano tradotti in un'amministrazione di fatto della società. Sono allora corrette le conclusioni a cui è pervenuta la Corte d'appello che, dopo aver riportato pertinenti brani delle intercettazioni, ha affermato che l'imputato «poneva in essere, in modo non occasionale, attività gestorie proprie del ruolo di amministratore della fallita: era un punto di riferimento gestionale coi clienti e i fornitori, assumeva decisioni in ordine a pagamenti da eseguire, assumeva decisioni in ordine alla gestione dei dipendenti, dialogava con il commercialista quale titolare della AR, chiedeva i pagamenti ai debitori e interloquiva coi familiari relazione ai finanziamenti e ai leasing» ed è giunta alla logica conclusione che l'imputato, travalicando i compiti propri del direttore tecnico e svolgendo mansioni tali da improntare la vita della società, era da considerarsi collocato al vertice dell'organizzazione aziendale. 1.2. Manifestamente infondata è la censura svolta nel secondo motivo e concernente l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all' aggravante di più fatti di bancarotta. Ed invero, siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e il suo esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo ed è censurabile nel giudizio di legittimità solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce ius 6 receptum il principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Orbene, le valutazioni della Corte d'appello, anche se concise, non possono dirsi apparenti o insufficienti avendo il Giudice distrettuale messo in luce il rilevante numero dei reati e la gravità degli stessi, elementi che, complessivamente valutati, lo hanno portato a confermare la decisione del giudice di primo grado di escludere la prevalenza sulle aggravanti delle circostanze attenuanti, concesse, peraltro, per il solo comportamento processuale. 2. Ricorso di NA AN. 2.1. La ricorrente è stata condaNNta per il delitto di bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali (cap.4), quale amministratrice formale della fallita, per aver proseguito l'attività di impresa dal 2012 al 2015 nonostante una situazione patrimoniale negativa, occultata attraverso l'esposizione a bilancio di fatti non corrispondenti al vero. La motivazione della Corte d'appello, anche in parte qua conforme a quella di primo grado, riporta con minuziosità i dati dell'analisi contabile del curatore da cui emerge l'incontestata forte discrasia tra le perdite di esercizio riportate nei bilanci (che addirittura negli anni 2016 e 2017 registrano degli utili) e quelle effettive che, per la loro entità, come osservato nella sentenza di primo grado, avrebbero dovuto comportare, già dal 2012, lo scioglimento della società. La ricorrente afferma che il ravvisato "taroccamento" dei bilanci non sarebbe configurabile posto non era stata indicata solo la forte esposizione debitoria nei confronti dell'RA, peraltro mai "sottaciuta" e mai saldata. Orbene, che tale debito non fosse stato sottaciuto all'RA è cosa evidente, meno evidenti e del tutto illogiche sono le conclusioni a cui perviene la ricorrente. Ed invero, come insegnano le Sezioni Unite Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016) «Attraverso il bilancio, si forniscono [...] notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda [...] Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale "valutazione su di una valutazione" non sarebbe possibile (ovvero sarebbe 7 assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri - obbligatori e/o largamente condivisi - per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti "certificatori": Organismo italiano di contabilità e, a livello sovraNNzionale, TI Financial Reporting Standard. [...] L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti "in modo veritiero e corretto" tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio». Orbene, alla luce di tale insegnamento non può che sottolinearsi che la ritenuta conoscenza da parte dell'RA del debito della società non lo cancella certo e l' omessa indicazione dello stesso in bilancio, come logicamente evidenziato dalla Corte d'appello, è grave in quanto non solo era idonea a indurre i creditori — e fra tutti proprio l'RA — a non chiedere il fallimento, ritenendo che la società, poiché sana, era in grado di rientrare nella propria esposizione debitoria, ma consentiva oltretutto alla società di continuare a godere di credito bancario e di ingaNNre eventuali fornitori in ordine alla sua effettiva situazione. Tale ragionamento, conforme a quello del giudice di primo grado, è privo di qualsiasi aporia argomentativa e non è minimamente scalfito dalle ulteriori deduzioni della ricorrente in merito all'insussistenza del dolo. Sul punto si osserva che la Corte d'appello ha valorizzato, richiamandolo, il principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto da intendersi non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01 Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804) e coerentemente ha evidenziato sia che la condotta della ricorrente è stata posta in essere al fine, pacificamente ammesso e ribadito anche in questa sede, di continuare l'attività aziendale, pur se in dissesto irreversibile sin dal 2012, sia che la consapevole omissione dell'ingente debito tributario e l'introduzione nel bilancio di inesistenti poste attive attraverso la sovrastima delle immobilizzazioni e dei crediti provano la consapevolezza della ricorrente della falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori nonché dell'idoneità di tali false rappresentazioni a trarre in inganno questi ultimi in ordine alla capacità 8 della società di far fronte ai propri obblighi. Tali considerazioni per la loro linearità e conseguenzialità sono esenti dai vizi rilevabili in questa sede di legittimità anche ove si abbia riguardo a quanto lucidamente rilevato nella sentenza di primo grado là dove di evidenzia che «proprio gli artifici cui gli imputati sono ricorsi — essendo state esposte nei bilanci attività insussistenti e conseguentemente ridotte le passività — dimostrano la consapevolezza e volontarietà della condotta riguardo al mendacio, diretta intenzionalmente a trarre in inganno al fine di proseguire indebitamente l'attività di impresa da parte della AR s.r.I., dirottando al contempo risorse economiche e materiali [...] da questa alla LT TI s.r.l. [amministrata dalla stessa ricorrente e] succeduta alla fallita nei rapporti commerciali con il cliente principale, il Consorzio Cab)». 2.2. Parimenti infondate sono le censure mosse con il secondo motivo concernente la distrazione di 25.000,00 euro contestata al capo 3 dell'imputazione. 2.2.1. L'errore materiale, riscontrato nel ricorso, in cui è effettivamente incorsa la Corte d'appello (viene indicato come conto corrente della fallita un conto corrente dell'imputata) non è idoneo a scalfire la fondatezza della condaNN. Il Tribunale ricostruisce la vicenda come segue: la somma di euro 25.000,00, accreditata il 12.3.2014 sul conto corrente n. 19917.10 intestato all'imputata con la causale "saldo fatture n. 15, n. 16, n. 17 del 28.2.14" emesse dalla AR s.r.l. e proveniente dalla Working Trucks s.r.I., veniva fatta transitare prima su altro conto corrente bancario (n. 18629.05), sempre intestato alla Muraro e, sempre nello stesso giorno, veniva trasferita sul c/c n.20002.94 intestato alla LT TI s.r.l. e utilizzata in parte per coprire i costi di costituzione di tale ultima società di cui l'imputata era oltre che socia insieme al figlio, anche amministratore unico. Orbene, tale ricostruzione poco differisce da quella operata dalla Corte d'appello posto che l'errore di considerare, come ha fatto la Corte distrettuale, il primo c/c intestato alla società e non all'imputata nulla sposta in ordine alla configurabilità della condotta distrattiva (commessa quando già l'AR s.r.l. era in stato di insolvenza avendo già ricevuto un pignoramento) in quanto comunque il danaro, trasferito alla LT s.r.l. il 12.3.2014 e mai restituito, sarebbe spettato ad ogni modo alla fallita in quanto pagato a saldo di fatture da questa emesse. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, alcuna illogicità è quindi ravvisabile né rispetto alla contestazione di cui al capo 3 né rispetto a quella di cui al capo 1 dell'imputazione che si riferiscono rispettivamente a differenti fatti di bancarotta fraudolenta perpetrati rispettivamente il 12 marzo 2014 e nell'ottobre 2013. 9 2.2.2. Manifestamente infondata è la censura concernente l'elemento psicologico che ad avviso del ricorrente dovrebbe coprire anche il fallimento da considerarsi evento del delitto di bancarotta. Sul punto è il caso di ricordare, mutuando quanto espresso a chiare lettere dalle citate Sez. U Passarelli e dalla successiva e prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, che la condotta nel reato de quo si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo e comunque esterno alla condotta stessa. L'elemento psicologico consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 3. Con riferimento alla presunta illogicità della sentenza in ordine ai fatti di cui al capo 1 e 2 valgono sostanzialmente le considerazioni che precedono. Come osservano i Giudici di merito, i fatti ascritti sono incontestati: dopo la notifica del pignoramento da parte di LI per un debito di € 812.992,16, è stato acceso un conto corrente e su questo e su altro conto corrente entrambi intestati alla ricorrente sono stati fatti confluire dal CAB Consorzio Autotrasportatori, principale cliente della AR s.r.I., dal 2013 al fallimento, ben 929.809,08 euro (capo 1); sono stati registrati, con la causale "anticipo fondi" e "restituzione fondi" svariati accreditamenti su conti correnti intestati alla ricorrente e all'amministratore di fatto ON (capo 2). La ricorrente quindi reitera in punto di insussistenza dell'elemento psicologico le medesime considerazioni svolte con il ricorso in appello senza confrontarsi minimamente con la motivazione che ben evidenzia che le condotte descritte ( dirottamento dei pagamenti del principale debitore su un conto personale dell'amministratrice; apertura di una nuova società avente il medesimo oggetto sociale della fallita e amministrata sempre dalla ricorrente;
esecuzione di pagamenti preferenziali verso creditori diversi dall'RA e restituzione di danaro all'amministratrice) «raccontano una volontà diametralmente opposta a quella di voler salvare la società, che anzi era di fatto abbandonata», ma sottolineano piuttosto la volontà di «continuare l'attività aziendale con la nuova società LT TI s.r.I.». 4. Con riferimento al quarto motivo con cui si deduce l'illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla riconosciuta bancarotta fraudolenta documentale si osserva quanto segue. La Corte d'appello, nel ricostruire la vicenda, ha ritenuto che il fatto addebitato integri unicamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale da 10 irregolare tenuta delle scritture contabili ed ha evidenziato, per quello che rileva ai fini della configurabilità di tale fattispecie criminosa, conformemente a quanto messo in luce anche nella sentenza di primo grado sulla base della nota della GdF del 2.5.2018, che «nel mastrino contabile dell'esercizio 2012, alla voce "altri crediti verso clienti" sono stati scritti 705.320 euro di crediti insussistenti, quale conseguenza di artifici contabili che hanno coinvolto anche il "conto cassa contante"; nel conto economico relativo all'anno 2014 sono stati indicati debiti reali e iva sottostimati attraverso un artificio contabile volto a rilevare un credito d'imposta per euro 110.350 insussistente;
nel conto economico relativo all'esercizio 2015, oltre agli errori provenienti dal precedente esercizio di sottostima delle passività erariali, previdenziali e iva, sono stati scoperti artifici contabili volti all'annullamento di tali debiti attraverso crediti verso clienti inesistenti». Tale motivazione, dunque, ove letta in uno con quella parte della decisione di primo grado conforme dove si evidenzia (pag. 15) che «tale modalità della tenuta della contabilità, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare, caratterizzatesi per la sua inattendibilità, ha reso oltremodo gravosa, se non impossibile quanto all'annualità 2014, la ricostruzione del movimento degli affari della società fallita», è priva di lacune o di aporie argomentative o di contrarietà a norme di legge posto che entrambe le sentenze trovano la loro solida base nella documentazione in atti, la cui interpretazione, non manifestamente illogica, sfugge al controllo di legittimità. Risulta quindi corretto l'inquadramento dei fatti, come operato dalla Corte distrettuale, unicamente nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della documentazione contabile che presuppone — diversamente dalla fattispecie di bancarotta per sottrazione o distruzione o falsificazioni di libri o altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242) — un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti e esaminati e richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrebbe rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di Giovanni, Rv. 232209 Sez. 5, n. 22109 del 11 maggio 2005, Veronesi, Rv. 231564). Deve poi ribadirsi che l'interesse tutelato nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alla mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma ha riguardo alla loro conoscenza 11 documentata giuridicamente utile;
ne deriva che il delitto è configurabile non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito sia impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando, come nella vicenda che qui ci occupa, gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex multis, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455-01; Sez. 5, n. 45174 del 22/5/2015, Faragona, Rv. 265682-01) 5. Anche il quinto motivo di ricorso è del tutto infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto si risolve nella reiterazione del medesimo motivo di appello e nella critica solo apparente, ma non certo costruttiva, delle ragioni poste a base della decisione impugnata. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato siano oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale e abbiano natura fraudolenta ossia si caratterizzino per la sussistenza di elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva. Tale ricostruzione della fattispecie astratta del delitto in questione ben si attaglia, come limpidamente ed efficacemente evidenziato dalla Corte distrettuale, alla fattispecie concreta in esame posto che: LI aveva pignorato presso le banche il consistente importo di cui si è detto per i debiti erariali maturati dalla fallita;
pochi giorni dopo l'imputata comunicava al creditore principale della fallita gli estremi di un diverso e nuovo conto corrente, intestato direttamente alla creditrice e non pignorabile dall'RA, dove effettuare i pagamenti per debiti contratti con la fallita;
su tale conto dal 2013 al 2017 venivano versati oltre 900.000,00. E' allora evidente che lo stratagemma di far versare quanto dovuto alla fallita, debitrice dell'RA, su un conto di un diverso soggetto, sia a pieno titolo qualificabile "atto fraudolento", essendo idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (mancanza di fondi nelle casse sociali) e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'RA (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798-01). 6. In ordine a quanto dedotto col sesto motivo si rimanda a quanto ritenuto in ordine al secondo motivo di ricorso proposto da ON sulla base delle medesime censure. 7. Inammissibile, in quanto inedito, è il settimo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio;
si rileva in 12 igliere estensore NN MA A)UI 711) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE ogni caso che la Corte d'appello, con motivazione completa e lineare, ha ben spiegato con chiarezza le ragioni poste a conferma della sentenza di primo grado. 8. Al rigetto dei ricorsi segue la condaNN degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condaNN degli imputati al pagamento delle spese processuali. Roma, 1° ottobre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per il ricorso presentato nell'interesse di AN NC;
rigetto per la posizione di IO SE. udito il difensore L'avvocato Denicolo' nell'interesse di IO SE, dopo essersi brevemente soffermata su alcuni punti del ricorso presentato ne chiede l'accoglimento. L'avvocato Furfaro, per la posizione di AN NC, insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1842 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2021, depositata il 19 marzo 2024, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Gorizia che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condaNNto, in concorso tra loro / per i reati di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla pena di anni quattro di reclusione NA AN, n.q. di socia maggioritaria al 99% e amministratore unico dal 5.3.2013 e sino al fallimento e il di lei marito, PP ON, n.q. di amministratore di fatto della AR s.r.I. )dichiarata fallita l'11 settembre 2017. 2. PP ON affida il proprio ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla posizione di amministratore di fatto della società fallita riconosciutagli in entrambe le sentenze di merito. Deduce che la decisione impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, diversamente da questa, ha valorizzato gli esiti di alcune intercettazioni telefoniche al fine di ritenere provato che egli, non in modo occasionale, aveva compiuto attività gestorie proprie del ruolo di amministratore della società. Sottolinea, però, che siffatte intercettazioni, come anche quella considerata in primo grado, sono state disposte in un diverso procedimento che lo vedeva indagato per associazione per delinquere e reati concernenti gli stupefacenti, procedimento che risulta archiviato su richiesta dello stesso pubblico ministero. Siffatte conversazioni sarebbero state intercettate, quindi, in relazione a reati per nulla connessi con quelli per cui è causa e affette da inutilizzabilità patologica a norma dell'art. 279 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del 2019, applicabile ratione temporis alla vicenda in questione, inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del processo. 2.1.1. Deduce, altresì, in ogni caso, che la sentenza impugnata non avrebbe indicato quei necessari elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato in un settore gestionale della società e avrebbe invece valorizzato quelle mansioni che in qualità di direttore tecnico gli competevano in virtù del contratto di lavoro che lo legava alla società. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mera apparenza della motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. 3. NA AN affida il proprio ricorso a sette motivi, tutti proposti per violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 I. fall., 2621, 2622 cod. civ. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali addebitatale al capo 4 per avere proseguito l'attività di impresa dal 2013 al 2015 nonostante una situazione patrimoniale negativa, occultata attraverso l'esposizione a bilancio di fatti non corrispondenti al vero, descritti nell'imputazione. Deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui ravvisa un "taroccamento" dei bilanci e rappresenta che i dati in essi riportati comunque presupponevano un debito con l'RA mai sottaciuto e mai in seguito pagato. Contesta poi la sussistenza dell'elemento soggettivo in quanto, in relazione alla previsione di cui all'art. 2621 cod. civ., difetterebbe il dolo intenzionale di ingaNNre i soci o il pubblico e il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto avendo avuto essa, al contrario, la volontà di mantenere in vita la società evitandone il dissesto e dunque il fallimento. 3.2. Con il secondo motivo ravvisa l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 3 dell'imputazione, concernente la distrazione di euro 25.000,00 utilizzati, secondo la decisione impugnata, per le spese di costituzione di altra società, la LT TI s.r.I., facente capo alla AN (socia al 70% e amministratrice unica), danaro, che secondo l'imputazione, proveniva da conto personale della AN, ma trasferito in quest'ultimo sempre da altro conto personale dell'imputata sul quale era stato fatto confluire, quando l'AR s.r.l. era già in stato di insolvenza, il saldo di tre fatture spettante alla società fallita. Rileva la ricorrente che nella sentenza impugnata, lo svolgimento dei fatti viene descritto come segue: il 12.3.2014 un cliente della fallita versava nel conto di questa, n. 19917.10, euro 25.00000 a saldo di tre fatture;
che in pari data veniva eseguito un giroconto su conto personale della AN di pari somma e sempre in tale data usciva da tale ultimo conto un bonifico di 25.000,00 a favore della LT international s.r.l. con causale «anticipo fondi amministratore AN NA». Orbene, si evidenzia nel ricorso, che contraddittoriamente la Corte d'appello ha ritenuto essere della fallita il conto n. 19917.10 in cui afferma essere stato versato inizialmente il danaro quando invece tale conto viene ritenuto, sempre dalla Corte d'appello e con riferimento all'ipotesi accusatoria di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata sub 1, conto personale dell'imputata. Con riferimento a tale ultima bancarotta, infatti, si contesta nell'imputazione e si afferma in sentenza che è configurabile la distrazione perché il principale debitore della fallita aveva versato il dovuto non su conto della fallita, ma sul conto n. 19917.10, ritenuto personale della AN. La sentenza, dunque, nella prospettazione difensiva, si appaleserebbe del tutto 2 illogica e incoerente in quanto il medesimo conto corrente, in un caso, viene ritenuto facente capo alla fallita e, in altro caso, facente capo alla AN. 3.3. Con il terzo motivo svolge analoghe contestazioni in ordine alla ravvisata illogicità della sentenza posto che la bancarotta fraudolenta di cui al capo 1 viene riconosciuta per avere un debitore della fallita versato su conto personale dell'imputata (lo stesso che con riferimento al capo 3 è stato ritenuto aziendale) somme dovute alla società. Si duole poi del difetto di motivazione in relazione all'elemento psicologico non essendo stato considerato che il versamento del denaro della società sul conto dell'imputata era stato effettuato al solo fine di evitare il fallimento e salvaguardare l'attività imprenditoriale. 3.4. Con il quarto motivo deduce che la Corte d'appello, dopo aver correttamente escluso l'occultamento e la sottrazione dei libri e delle scritture contabili dell'anno 2014, ha poi tratto conclusioni errate là dove ha ravvisato la bancarotta fraudolenta documentale con riferimento, in relazione all'anno 2014, alla contabilità relativa ai rapporti tra la società fallita e la LT TI nonostante il consulente di parte avesse ricostruito i rapporti in esame e l'entità delle operazioni. 3.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell'articolo 11 d.lgs n. 74 del 2000 e sempre il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di sottrazione al pagamento delle imposte. Deduce che nella specie difetterebbe il requisito della fraudolenza e che, comunque, in ordine ad esso, la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna motivazione posto che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che [faccia] coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro idoneità alla riduzione delle garanzie del credito». Le sentenze di merito non si sarebbero poste dunque in continuità con il principio secondo cui, ai sensi del citato articolo 11, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta solo quando sono connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (nella specie, peraltro, neanche portata avanti dall'RA). 3.6. Con il sesto motivo lamenta l'apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. 3.7. Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione per essere stato seguito un criterio meramente oggettivo senza nessuna 3 considerazione dell'incensuratezza dell'imputata, del suo comportamento processuale e dell'intensità del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. 1. Ricorso di PP ON. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento"». (Sez. U, n. 16, del 21/6/2000, Tammaro Rv 216246-01). Tale negozio processuale di tipo abdicativo può però avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma non può incidere sul potere-dovere del giudice di " essere, anche in siffatto giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, né le inutilizzabilità "relative" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, deve, invece, essere attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi del procedimento (così, sempre, Sez. U. Tammaro). Occorre però ricordare che, secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.» Non può dunque dubitarsi, alla luce della formulazione letterale dell'art. 270 cod. proc. pen., che sia categoricamente preclusa l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in 4 procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate, situazione alla quale è per quanto detto riconducibile il caso del procedimento concernente reati non connessi a quelli oggetto dell'iniziale autorizzazione. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza di appello, pur avendo ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione valorizzata in primo grado tra l'imputato e TE AN avvenuta il 26 geNNio 2018 — posto che essa è stata «oggetto di autonomo procedimento penale [tra l'imputato e letto AN, v. pag. 15 della sentenza di appello], attualmente sub iudicem in fase di appello, a carico di quest'ultimo per tentata estorsione ai danni di ON PP» instaurato su denuncia dell'imputato del 16 geNNio 2018 —, è comunque giunta alle medesime conclusioni facendo però riferimento ad altre intercettazioni rinvenute nel fascicolo del pubblico ministero ed espressamente e minuziosamente riportate. La Corte d'appello, dunque, valorizzando sia la "storia imprenditoriale" dell'imputato «che lo vede dal 1993 titolare di società che si occupano di trasporto», sia i contenuti delle sommarie informazioni rese da AT PP e da ST AL il 23 giugno 2016, sia, infine, le intercettazioni effettuate nel periodo geNNio - maggio 2016, è pervenuta con motivazione lineare, completa e non manifestamente illogica, all'affermazione della penale responsabilità dello ON. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità anche di tali ultime intercettazioni in quanto effettuate a suo dire nel procedimento n. 5583 del 2014 RGNR per associazione per delinquere e reati concernenti gli stupefacenti, ma l'esame degli atti allegati al ricorso per cassazione non consente di trarre le conseguenze ivi auspicate, posto che da essi non emerge, a differenza di quanto si può rilevare per le intercettazioni tra ON e letto, che proprio quelle intercettazioni utilizzate dalla Corte d'appello siano state disposte per il suddetto procedimento o per altro procedimento non connesso. Ed invero, dall'esame della documentazione allegata si evince, infatti, la diversità dei procedimenti: il numero identificativo del registro delle intercettazioni del procedimento tra ON e letto è 32/18 e concerne l'intercettazione effettuata il 26 geNNio 2018 «relativa al procedimento penale n. 224/18 RGNR- 32 R.Int.», mentre quello delle intercettazioni utilizzate dalla Corte d'appello è 638/S/14, intercettazioni effettuate in forza del «decreto n. 5583/14 RGNR e nr. 638/S/14); il decreto di archiviazione del 24/2/19 non reca il numero del procedimento e alcun riferimento alla richiesta di archiviazione e la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero riguarda il procedimento n. 3685/2018 e non quello n. 5583 del 2014. Non risulta quindi provato che le intercettazioni utilizzate siano state effettuate per il procedimento di tentata estorsione o per quello di associazione per delinquere o, infine, che riguardino altro procedimento non connesso. La ravvisata genericità della deduzione della 5 ricorrente porta a considerare la stessa manifestamente infondata non ritenendo questa Collegio di doversi discostare dall'insegnamento di Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01, secondo cui nel «ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.». 1.1.2. In ordine poi alla questione sollevata in relazione alle specifiche mansioni dell'imputato quale direttore tecnico che, secondo la prospettiva difensiva sarebbero del tutto compatibili con i comportamenti riscontrati, deve rilevarsi che in linea generale il direttore tecnico dirige il personale dell'azienda, consiglia il titolare in merito alle decisioni da prendere per migliorare il rendimento, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e si occupa delle questioni legali concernenti le cause in cui è coinvolta l'azienda. Tali compiti però non escludono che in capo alla medesima persona possano assommarsi entrambe le posizioni quando siano individuabili, come nel caso in esame, una serie di indici che consentano di ritenere che, di fatto, i compiti del direttore tecnico, valutati in uno con altri indici, si siano tradotti in un'amministrazione di fatto della società. Sono allora corrette le conclusioni a cui è pervenuta la Corte d'appello che, dopo aver riportato pertinenti brani delle intercettazioni, ha affermato che l'imputato «poneva in essere, in modo non occasionale, attività gestorie proprie del ruolo di amministratore della fallita: era un punto di riferimento gestionale coi clienti e i fornitori, assumeva decisioni in ordine a pagamenti da eseguire, assumeva decisioni in ordine alla gestione dei dipendenti, dialogava con il commercialista quale titolare della AR, chiedeva i pagamenti ai debitori e interloquiva coi familiari relazione ai finanziamenti e ai leasing» ed è giunta alla logica conclusione che l'imputato, travalicando i compiti propri del direttore tecnico e svolgendo mansioni tali da improntare la vita della società, era da considerarsi collocato al vertice dell'organizzazione aziendale. 1.2. Manifestamente infondata è la censura svolta nel secondo motivo e concernente l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all' aggravante di più fatti di bancarotta. Ed invero, siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e il suo esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo ed è censurabile nel giudizio di legittimità solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce ius 6 receptum il principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Orbene, le valutazioni della Corte d'appello, anche se concise, non possono dirsi apparenti o insufficienti avendo il Giudice distrettuale messo in luce il rilevante numero dei reati e la gravità degli stessi, elementi che, complessivamente valutati, lo hanno portato a confermare la decisione del giudice di primo grado di escludere la prevalenza sulle aggravanti delle circostanze attenuanti, concesse, peraltro, per il solo comportamento processuale. 2. Ricorso di NA AN. 2.1. La ricorrente è stata condaNNta per il delitto di bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali (cap.4), quale amministratrice formale della fallita, per aver proseguito l'attività di impresa dal 2012 al 2015 nonostante una situazione patrimoniale negativa, occultata attraverso l'esposizione a bilancio di fatti non corrispondenti al vero. La motivazione della Corte d'appello, anche in parte qua conforme a quella di primo grado, riporta con minuziosità i dati dell'analisi contabile del curatore da cui emerge l'incontestata forte discrasia tra le perdite di esercizio riportate nei bilanci (che addirittura negli anni 2016 e 2017 registrano degli utili) e quelle effettive che, per la loro entità, come osservato nella sentenza di primo grado, avrebbero dovuto comportare, già dal 2012, lo scioglimento della società. La ricorrente afferma che il ravvisato "taroccamento" dei bilanci non sarebbe configurabile posto non era stata indicata solo la forte esposizione debitoria nei confronti dell'RA, peraltro mai "sottaciuta" e mai saldata. Orbene, che tale debito non fosse stato sottaciuto all'RA è cosa evidente, meno evidenti e del tutto illogiche sono le conclusioni a cui perviene la ricorrente. Ed invero, come insegnano le Sezioni Unite Passarelli (n. 22474 del 31/03/2016) «Attraverso il bilancio, si forniscono [...] notizie sulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche a tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la predetta azienda [...] Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del bilancio) devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma tale "valutazione su di una valutazione" non sarebbe possibile (ovvero sarebbe 7 assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri - obbligatori e/o largamente condivisi - per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono e sono, in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzate ad opera di soggetti "certificatori": Organismo italiano di contabilità e, a livello sovraNNzionale, TI Financial Reporting Standard. [...] L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti "in modo veritiero e corretto" tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio». Orbene, alla luce di tale insegnamento non può che sottolinearsi che la ritenuta conoscenza da parte dell'RA del debito della società non lo cancella certo e l' omessa indicazione dello stesso in bilancio, come logicamente evidenziato dalla Corte d'appello, è grave in quanto non solo era idonea a indurre i creditori — e fra tutti proprio l'RA — a non chiedere il fallimento, ritenendo che la società, poiché sana, era in grado di rientrare nella propria esposizione debitoria, ma consentiva oltretutto alla società di continuare a godere di credito bancario e di ingaNNre eventuali fornitori in ordine alla sua effettiva situazione. Tale ragionamento, conforme a quello del giudice di primo grado, è privo di qualsiasi aporia argomentativa e non è minimamente scalfito dalle ulteriori deduzioni della ricorrente in merito all'insussistenza del dolo. Sul punto si osserva che la Corte d'appello ha valorizzato, richiamandolo, il principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto da intendersi non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01 Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804) e coerentemente ha evidenziato sia che la condotta della ricorrente è stata posta in essere al fine, pacificamente ammesso e ribadito anche in questa sede, di continuare l'attività aziendale, pur se in dissesto irreversibile sin dal 2012, sia che la consapevole omissione dell'ingente debito tributario e l'introduzione nel bilancio di inesistenti poste attive attraverso la sovrastima delle immobilizzazioni e dei crediti provano la consapevolezza della ricorrente della falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori nonché dell'idoneità di tali false rappresentazioni a trarre in inganno questi ultimi in ordine alla capacità 8 della società di far fronte ai propri obblighi. Tali considerazioni per la loro linearità e conseguenzialità sono esenti dai vizi rilevabili in questa sede di legittimità anche ove si abbia riguardo a quanto lucidamente rilevato nella sentenza di primo grado là dove di evidenzia che «proprio gli artifici cui gli imputati sono ricorsi — essendo state esposte nei bilanci attività insussistenti e conseguentemente ridotte le passività — dimostrano la consapevolezza e volontarietà della condotta riguardo al mendacio, diretta intenzionalmente a trarre in inganno al fine di proseguire indebitamente l'attività di impresa da parte della AR s.r.I., dirottando al contempo risorse economiche e materiali [...] da questa alla LT TI s.r.l. [amministrata dalla stessa ricorrente e] succeduta alla fallita nei rapporti commerciali con il cliente principale, il Consorzio Cab)». 2.2. Parimenti infondate sono le censure mosse con il secondo motivo concernente la distrazione di 25.000,00 euro contestata al capo 3 dell'imputazione. 2.2.1. L'errore materiale, riscontrato nel ricorso, in cui è effettivamente incorsa la Corte d'appello (viene indicato come conto corrente della fallita un conto corrente dell'imputata) non è idoneo a scalfire la fondatezza della condaNN. Il Tribunale ricostruisce la vicenda come segue: la somma di euro 25.000,00, accreditata il 12.3.2014 sul conto corrente n. 19917.10 intestato all'imputata con la causale "saldo fatture n. 15, n. 16, n. 17 del 28.2.14" emesse dalla AR s.r.l. e proveniente dalla Working Trucks s.r.I., veniva fatta transitare prima su altro conto corrente bancario (n. 18629.05), sempre intestato alla Muraro e, sempre nello stesso giorno, veniva trasferita sul c/c n.20002.94 intestato alla LT TI s.r.l. e utilizzata in parte per coprire i costi di costituzione di tale ultima società di cui l'imputata era oltre che socia insieme al figlio, anche amministratore unico. Orbene, tale ricostruzione poco differisce da quella operata dalla Corte d'appello posto che l'errore di considerare, come ha fatto la Corte distrettuale, il primo c/c intestato alla società e non all'imputata nulla sposta in ordine alla configurabilità della condotta distrattiva (commessa quando già l'AR s.r.l. era in stato di insolvenza avendo già ricevuto un pignoramento) in quanto comunque il danaro, trasferito alla LT s.r.l. il 12.3.2014 e mai restituito, sarebbe spettato ad ogni modo alla fallita in quanto pagato a saldo di fatture da questa emesse. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, alcuna illogicità è quindi ravvisabile né rispetto alla contestazione di cui al capo 3 né rispetto a quella di cui al capo 1 dell'imputazione che si riferiscono rispettivamente a differenti fatti di bancarotta fraudolenta perpetrati rispettivamente il 12 marzo 2014 e nell'ottobre 2013. 9 2.2.2. Manifestamente infondata è la censura concernente l'elemento psicologico che ad avviso del ricorrente dovrebbe coprire anche il fallimento da considerarsi evento del delitto di bancarotta. Sul punto è il caso di ricordare, mutuando quanto espresso a chiare lettere dalle citate Sez. U Passarelli e dalla successiva e prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, che la condotta nel reato de quo si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo e comunque esterno alla condotta stessa. L'elemento psicologico consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 3. Con riferimento alla presunta illogicità della sentenza in ordine ai fatti di cui al capo 1 e 2 valgono sostanzialmente le considerazioni che precedono. Come osservano i Giudici di merito, i fatti ascritti sono incontestati: dopo la notifica del pignoramento da parte di LI per un debito di € 812.992,16, è stato acceso un conto corrente e su questo e su altro conto corrente entrambi intestati alla ricorrente sono stati fatti confluire dal CAB Consorzio Autotrasportatori, principale cliente della AR s.r.I., dal 2013 al fallimento, ben 929.809,08 euro (capo 1); sono stati registrati, con la causale "anticipo fondi" e "restituzione fondi" svariati accreditamenti su conti correnti intestati alla ricorrente e all'amministratore di fatto ON (capo 2). La ricorrente quindi reitera in punto di insussistenza dell'elemento psicologico le medesime considerazioni svolte con il ricorso in appello senza confrontarsi minimamente con la motivazione che ben evidenzia che le condotte descritte ( dirottamento dei pagamenti del principale debitore su un conto personale dell'amministratrice; apertura di una nuova società avente il medesimo oggetto sociale della fallita e amministrata sempre dalla ricorrente;
esecuzione di pagamenti preferenziali verso creditori diversi dall'RA e restituzione di danaro all'amministratrice) «raccontano una volontà diametralmente opposta a quella di voler salvare la società, che anzi era di fatto abbandonata», ma sottolineano piuttosto la volontà di «continuare l'attività aziendale con la nuova società LT TI s.r.I.». 4. Con riferimento al quarto motivo con cui si deduce l'illogicità della motivazione e la violazione di legge in ordine alla riconosciuta bancarotta fraudolenta documentale si osserva quanto segue. La Corte d'appello, nel ricostruire la vicenda, ha ritenuto che il fatto addebitato integri unicamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale da 10 irregolare tenuta delle scritture contabili ed ha evidenziato, per quello che rileva ai fini della configurabilità di tale fattispecie criminosa, conformemente a quanto messo in luce anche nella sentenza di primo grado sulla base della nota della GdF del 2.5.2018, che «nel mastrino contabile dell'esercizio 2012, alla voce "altri crediti verso clienti" sono stati scritti 705.320 euro di crediti insussistenti, quale conseguenza di artifici contabili che hanno coinvolto anche il "conto cassa contante"; nel conto economico relativo all'anno 2014 sono stati indicati debiti reali e iva sottostimati attraverso un artificio contabile volto a rilevare un credito d'imposta per euro 110.350 insussistente;
nel conto economico relativo all'esercizio 2015, oltre agli errori provenienti dal precedente esercizio di sottostima delle passività erariali, previdenziali e iva, sono stati scoperti artifici contabili volti all'annullamento di tali debiti attraverso crediti verso clienti inesistenti». Tale motivazione, dunque, ove letta in uno con quella parte della decisione di primo grado conforme dove si evidenzia (pag. 15) che «tale modalità della tenuta della contabilità, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare, caratterizzatesi per la sua inattendibilità, ha reso oltremodo gravosa, se non impossibile quanto all'annualità 2014, la ricostruzione del movimento degli affari della società fallita», è priva di lacune o di aporie argomentative o di contrarietà a norme di legge posto che entrambe le sentenze trovano la loro solida base nella documentazione in atti, la cui interpretazione, non manifestamente illogica, sfugge al controllo di legittimità. Risulta quindi corretto l'inquadramento dei fatti, come operato dalla Corte distrettuale, unicamente nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della documentazione contabile che presuppone — diversamente dalla fattispecie di bancarotta per sottrazione o distruzione o falsificazioni di libri o altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263242) — un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti e esaminati e richiede il dolo generico costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrebbe rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 24328 del 18/05/2005, Di Giovanni, Rv. 232209 Sez. 5, n. 22109 del 11 maggio 2005, Veronesi, Rv. 231564). Deve poi ribadirsi che l'interesse tutelato nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alla mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma ha riguardo alla loro conoscenza 11 documentata giuridicamente utile;
ne deriva che il delitto è configurabile non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito sia impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando, come nella vicenda che qui ci occupa, gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex multis, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455-01; Sez. 5, n. 45174 del 22/5/2015, Faragona, Rv. 265682-01) 5. Anche il quinto motivo di ricorso è del tutto infondato, ai limiti dell'inammissibilità, in quanto si risolve nella reiterazione del medesimo motivo di appello e nella critica solo apparente, ma non certo costruttiva, delle ragioni poste a base della decisione impugnata. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configura, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato siano oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale e abbiano natura fraudolenta ossia si caratterizzino per la sussistenza di elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva. Tale ricostruzione della fattispecie astratta del delitto in questione ben si attaglia, come limpidamente ed efficacemente evidenziato dalla Corte distrettuale, alla fattispecie concreta in esame posto che: LI aveva pignorato presso le banche il consistente importo di cui si è detto per i debiti erariali maturati dalla fallita;
pochi giorni dopo l'imputata comunicava al creditore principale della fallita gli estremi di un diverso e nuovo conto corrente, intestato direttamente alla creditrice e non pignorabile dall'RA, dove effettuare i pagamenti per debiti contratti con la fallita;
su tale conto dal 2013 al 2017 venivano versati oltre 900.000,00. E' allora evidente che lo stratagemma di far versare quanto dovuto alla fallita, debitrice dell'RA, su un conto di un diverso soggetto, sia a pieno titolo qualificabile "atto fraudolento", essendo idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (mancanza di fondi nelle casse sociali) e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'RA (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798-01). 6. In ordine a quanto dedotto col sesto motivo si rimanda a quanto ritenuto in ordine al secondo motivo di ricorso proposto da ON sulla base delle medesime censure. 7. Inammissibile, in quanto inedito, è il settimo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio;
si rileva in 12 igliere estensore NN MA A)UI 711) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE ogni caso che la Corte d'appello, con motivazione completa e lineare, ha ben spiegato con chiarezza le ragioni poste a conferma della sentenza di primo grado. 8. Al rigetto dei ricorsi segue la condaNN degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condaNN degli imputati al pagamento delle spese processuali. Roma, 1° ottobre 2024