Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37817 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso d durione c'es prosene prodimonto amature to petrolità e altri det icntificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/as in quanto. Odisposto dufficil Da richiesta di perto Imposto dallu ingro
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Composta da:
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
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Presidente-
- Relatore
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 2529/2025 CC - 17/09/2025 R.G.N. 17855/2025
sul ricorso proposto da:
OL AC nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere MI EN MI;
lette le conclusioni del PG, Gianluigi Pratola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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1.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta (così come delimitata nel corso del procedimento) presentata nell'interesse di AC Vannicola, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza del GIP di Roma del 10/07/2014, irrevocabile il 19/03/2015 (di condanna per violazione legge stupefacenti e ricettazione, fatti accertati il 22/02/2014), ed ulteriori due sentenze già unificate sotto il vincolo della continuazione, precisamente la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 12/04/2019, irrevocabile il 26/06/2019 (di condanna per violazione legge stupefacenti, fatti accertati il 21/02/2018), e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 13/09/2021, irrevocabile il 13/10/2022 (di condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal 2016 al 2018). A fondamento del provvedimento reiettivo, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto insussistenti gli elementi da cui desumersi la medesimezza del disegno criminoso, atteso che i fatti giudicati con la prima sentenza erano antecedenti di circa due anni rispetto all'inizio dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed alle ulteriori violazioni omogenee commesse a partire dal 2016, in epoca peraltro successiva all'esecuzione della pena per la prima condanna. Il dedotto stato di tossicodipendenza è stato ritenuto provato solo a partire dal 2017; in ogni caso il Giudice dell'esecuzione ha rilevato, richiamando giurisprudenza di legittimità, come, in assenza di ulteriori elementi, l'istanza dovesse comunque essere respinta.
2. Vannicola, con atto del suo difensore avv. Angela Porcelli, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.. Il Giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio de quo attraverso una motivazione erronea, inosservante dei principi sanciti dalla Corte di legittimità, per cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Il Giudice dell'esecuzione non si è avveduto che alcuni i reati di cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione erano stato commessi nel medesimo arco temporale entro cui si collocavano gli altri reati già avvinti ex art. 81 cpv. cod. pen. Si duole poi il ricorrente del fatto che il Giudice dell'esecuzione adito non abbia adeguatamente valutato la forza unificante dell'elemento della tossicodipendenza, che, unitamente alla ricorrenza degli altri indici sintomatici della medesimezza del disegno
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criminoso (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio temporale, modalità della condotta), doveva indurre al riconoscimento del vincolo della continuazione.
3. Il sostituto Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. La Difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa dia sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, [...], Rv. 266615). La prova di questa particolare previsione ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, [...], Rv. 270074). Tale specifico accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
3. Nella concreta fattispecie la Corte d'appello di Roma con convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione
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unitaria tra il reato di cui alla sentenza del GIP di Roma del 10/07/2014, irrevocabile il 19/03/2015 e le successive due sentenze già unificate in sede di cognizione. Ha in particolare evidenziato come le condotte di cui alla sentenza GIP di Roma del 10/07/2014 fossero antecedenti di circa due anni rispetto all'accertato inizio dell'associazione ex art. 74 e dei relativi fine, giudicati con le successive due sentenze oggetto della richiesta, e che nel citato lasso temporale il condannato si trovasse in esecuzione della pena precedentemente inflitta per primo fatto;
del tutto deassiale risulta pertanto la giurisprudenza citata in ricorso, secondo la quale il Giudice dell'esecuzione non può ignorare il pregresso riconoscimento della continuazione se il reato cade nell'arco temporale per il quale è già stata riconosciuta, dal momento che nel caso che ci occupa i fatti giudicati con la prima sentenza risalgono agli anni 2011-2014, mentre le condotte già unificate in sede di cognizione, di cui alle ulteriori due sentenze, si collocano temporalmente negli anni 2016 - 2018. Del pari, con argomentazione ancorata agli elementi di fatto emergenti, il G.E. ha escluso che l'invocata tossicodipendenza del condannato potesse assurgere a collante di tutte le ipotesi delittuose, dal momento che detto status risultava comprovato solo a partire dal 2017. Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso tra i fatti, senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze. Va conclusivamente osservato come il ricorrente si sia limitato a sollecitare, in maniera del tutto generica, una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
DISPONE
VOR BEARS 52SAMENTO CASO DI DIFFUSSONE BLES 136/33€ 3. Mr.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Micaela Serena Curami
Presidente Giacomo Rocch
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RUC 20/11/2005