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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15663 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA LI IC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco Leandro ALBERGHINA, che concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni per le parti civili costituite TA IN e GE IO con l'Avv. ET GIUNTA. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 24/05/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 07/06/2021 con la quale la IN è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 646 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN PP IC, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15663 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 19/01/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 cod. pen.; la difesa chiede l'annullamento della sentenza non ritenendo sussistenti i requisiti sostanziali di cui all'art. 646 cod. pen., in mancanza di qualsiasi prova in ordine alla responsabilità della ricorrente, non ricorre una appropriazione uti dominus, ma semplicemente una violazione di un obbligo di custodia, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorire l'occultamento di tali somme di denaro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. pen.; i fatti possono essere collocati senza alcun dubbio nel periodo novembre 2013/ gennaio 2014; la previsione di legge di cui all'art. 646 all'epoca di commissione del fatto prevedeva la reclusione fino a tre anni ed una multa massima di euro 1032 con successiva modifica nella misura della pena da due a cinque anni di reclusione e multa dal 1000 a 3000; il reato in applicazione del principio dell'irretroattività della disposizione sfavorevole avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti sono manifestamente infondati e il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso si manifesta all'evidenza per reiteratività, oltre che per una sua oggettiva genericità in mancanza di confronto con le ampie argomentazioni spese dalla Corte di appello per ricostruire l'articolata e complessa condotta di appropriazione indebita posta in essere dalla ricorrente nell'ambito della propria attività lavorativa. In sostanza, la ricorrente, senza compiutamente proporre una critica argomentata alla sentenza impugnata, si è limitata a sostenere in modo del tutto generico ed aspecifico una propria alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in considerazione della genericità delle argomentazioni proposte, che non si confrontano sul punto con la analitica e condivisibile motivazione della Corte di appello nella corretta considerazione del decorso e scadenza del termine di 2 4,EL prescrizione, facendo corretta applicazione, in considerazione del caso concreto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione al computo dei periodi di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432-02) e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021. La ricorrente di fatto, con motivo del tutto generico ed aspecifico, non solo non si confronta con la motivazione della Corte di appello di Caltanissetta sul punto, ma introduce un argomento eccentrico, tra l'altro in assenza di qualsiasi compiuta allegazione per sostenere la propria tesi quanto all'intervenuto decorso del termine di prescrizione. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite GE IO e TA IN, che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00 ciascuno oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite GE IO e TA IN, che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00 ciascuno oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 19/01/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore Avv. Francesco Leandro ALBERGHINA, che concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni per le parti civili costituite TA IN e GE IO con l'Avv. ET GIUNTA. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 24/05/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna del 07/06/2021 con la quale la IN è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 646 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione IN PP IC, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15663 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 19/01/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 cod. pen.; la difesa chiede l'annullamento della sentenza non ritenendo sussistenti i requisiti sostanziali di cui all'art. 646 cod. pen., in mancanza di qualsiasi prova in ordine alla responsabilità della ricorrente, non ricorre una appropriazione uti dominus, ma semplicemente una violazione di un obbligo di custodia, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorire l'occultamento di tali somme di denaro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. pen.; i fatti possono essere collocati senza alcun dubbio nel periodo novembre 2013/ gennaio 2014; la previsione di legge di cui all'art. 646 all'epoca di commissione del fatto prevedeva la reclusione fino a tre anni ed una multa massima di euro 1032 con successiva modifica nella misura della pena da due a cinque anni di reclusione e multa dal 1000 a 3000; il reato in applicazione del principio dell'irretroattività della disposizione sfavorevole avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti sono manifestamente infondati e il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso si manifesta all'evidenza per reiteratività, oltre che per una sua oggettiva genericità in mancanza di confronto con le ampie argomentazioni spese dalla Corte di appello per ricostruire l'articolata e complessa condotta di appropriazione indebita posta in essere dalla ricorrente nell'ambito della propria attività lavorativa. In sostanza, la ricorrente, senza compiutamente proporre una critica argomentata alla sentenza impugnata, si è limitata a sostenere in modo del tutto generico ed aspecifico una propria alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in considerazione della genericità delle argomentazioni proposte, che non si confrontano sul punto con la analitica e condivisibile motivazione della Corte di appello nella corretta considerazione del decorso e scadenza del termine di 2 4,EL prescrizione, facendo corretta applicazione, in considerazione del caso concreto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione al computo dei periodi di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432-02) e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021. La ricorrente di fatto, con motivo del tutto generico ed aspecifico, non solo non si confronta con la motivazione della Corte di appello di Caltanissetta sul punto, ma introduce un argomento eccentrico, tra l'altro in assenza di qualsiasi compiuta allegazione per sostenere la propria tesi quanto all'intervenuto decorso del termine di prescrizione. 4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite GE IO e TA IN, che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00 ciascuno oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite GE IO e TA IN, che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00 ciascuno oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 19/01/2023 Il Consigliere estensore