Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
IN 0.04 9 0/ 0 1 REPU EL POPOLO LSALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE propride, usuce pisne Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 12358/98 - Cron. 864 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. 159 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 28/03/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ھے ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DE IC FR OM (DETTO FRANCO), Richiesta copia studio dal Sig. ..U. SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA ĘZZA DI TREVI 86, 3000 per diritti L. *1.5 GEN. 2001 presso lo studio dell'avvocato BA GOFFREDO, IL CANCELLIERE che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
LIRE 3000 CANCELLERI
contro
ARCICONFRATERNITA S. MARIA DEL BUON CONSIGLIO, in persona del legale rapp.te Cardinale CAMILLO RUINI, CG407425 domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO elettivamente presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, 1, 2000 che lo difende per proc. spec. del Dott.Carlo 584 CAVICCHIONI, notaio in Roma rep.n.46711, del 17/7/98; -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente ER AP Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 1722/97 della Corte d'Appello dal Sig. V ANELLO di ROMA, depositata il 21/05/97; per diritti L. 3.000 09 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 IL CANCELLIE udienza del 28/03/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Goffredo BA, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Antonio VIANELLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 marzo 1981 CE NO De EL premesso che: dall'anno 1946 occupava ininterrottamente "uti domi- nus” alcuni locali (ingresso, due camere e servizi) siti al piano terraneo dell'edificio annesso alla chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio in Roma dotato di un auto- nomo ingresso da via del Buon Consiglio, 19 e nei quali da quel tempo si era “tra- sferito" con la famiglia;
aveva appreso che l'Arciconfraternita di S. Maria del Buon Consiglio aveva ottenuto un provvedimento di rilascio dell'immobile nei con- convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Ro-fronti di tal Costantino CR ma, detta Arciconfraternita per la deliberazione di una sentenza di accertamento del suo acquisto per usucapione della proprietà di quei locali, non essendo a lui oppo- r nibili atti esecutivi compiuti nei confronti terzi. La convenuta, costituitasi nel giudizio, oppose l'infondatezza della do- manda assumendo, fra l'altro, di aver sempre posseduto l'intero edificio, composto da un piano terraneo, da un secondo ed un terzo piano, i quali, soltanto in epoca remota erano stati in parte occupati, verso il corrispettivo di un canone mensile, dai componenti della famiglia De EL. Il tribunale adito rigettò la domanda e la corte d'appello di Roma, pro- nunciando sul gravame proposto dal soccombente, ha confermato la decisione di primo grado con sentenza del 21 maggio 1997. La corte di merito ha condiviso le conclusioni del tribunale avendo ritenuto che dagli elementi probatori acquisiti non era risultato con certezza che l'immobile oggetto della controversia fosse quello di cui l'appellante assumeva di aver posse- 3 duto, né che tale possesso era stato esercitato "uti dominus" per il tempo necessa- rio all'acquisto per usucapione della proprietà. Quanto al primo profilo: al momento dell'esecuzione intrapresa nel maggio 1981 dall'Arciconfraternita nei confronti del CR, i locali in questione mostrava- no segni evidenti di "un abbandono da lungo tempo", attestato dall'ufficiale giudi- ziario e confermato da persone del vicinato le cui dichiarazioni erano state riportate nel verbale descrittivo delle operazioni. Inoltre, a partire dal 23 maggio 1977, il De EL non aveva potuto a- vere la materiale disponibilità dei locali avendo il CR dichiarato di avere in quel tempo ricevuto in comodato dall'Arciconfraternita l'immobile libero da persone e da cose;
la certificazione c.c.i.i.a.a., secondo la quale l'attività di autonoleggio era رو stata intrapresa dall'attore in detti locali il I marzo 1977 era contraddetta dalla pro- duzione in giudizio, da parte del medesimo, del contratto con il quale gli era stato locato l'immobile di via Napoli n° 35, e dalla quietanza di pagamento del relativo canone, rilasciata nel luglio di quell'anno; né vi era la prova certa del possesso per il periodo dal 1957 al 1977, poiché il certificato anagrafico esibito attestava il tra- sferimento della residenza del De EL in Roma nel 1961 senza alcuna specifi- cazione;
privo di qualsiasi valore probatorio era il documento scolastico dal quale risultava che, nel periodo della frequenza della scuola elementare, il De EL aveva avuto l'abitazione nel fabbricato di via del Buon Consiglio n° 19, perchè a- vendo a quell'epoca solo undici anni ( essendo nato nell'ottobre del 1938) non po- teva aver posseduto “uti dominus"; né aveva poi dedotto una "successio" o un""accessio possessionis". Quanto al secondo profilo, il De EL, mentre nell'atto di citazione il De EL aveva dichiarato di aver posseduto i locali siti al piano terra dell'immobile di via Buon Consiglio n°19, negli atti di opposizione all'esecuzione e di intervento in causa contro il CR, aveva identificato l'oggetto del suo pos- sesso con l'appartamento del primo piano dell'edificio; inoltre, dal certificato stori- co anagrafico del 12 maggio 1981 era risultato che il De EL aveva occupato dal marzo dell'anno 1963 locali siti in piani diversi del medesimo stabile: alla prima iscrizione relativa al n° 19 int. 1 di via del Buon Consiglio era seguita l'altra del 15 ottobre 1961 per variazione "al piano terra". Per la cassazione di detta pronunzia ricorre il De EL che espone un motivo di doglianza. Resiste con controricorso l'Arciconfraternita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c., il ricorrente de- nunzia il vizio di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La corte di merito - sostiene il De EL - ha valorizzato la relazione del 21 maggio 1981, redatta nel procedimento di consegna e rilascio a carico del Cru- do dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva in essa dichiarato di essere stato infor- mato che l'immobile era abbandonato da molto tempo, ma non ha considerato che si trattava di informazioni “generiche" fornite da persone non identificate. Il giudice dell'appello, poiché aveva rilevato che l'immobile era stato dato in comodato al CR dall' Arciconfraternita - la quale aveva ammesso la sua par- 5 ziale occupazione da parte del De EL sostenendone l'illegittimità senza pro- wwwwvarla avrebbe dovuto ritenere che il medesimo, avendo posseduto il bene per ol- tre venti anni, ne avesse acquistato per usucapione la proprietà. Lo stesso giudice ha, infatti, affermato che il De EL aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile fino al 23 maggio 1977, data in cui questo era stato dato in comodato ( poiché dal certificato anagrafico del 21 maggio 1981 ri- sultava che il De EL, si era trasferito a Roma nell'anno 1961, i venti anni era- no abbondantemente trascorsi). 요 La corte territoriale ha negativamente valutato anche il certificato della cc.ii.aa. attestante l'esercizio, da parte del De EL, dell'attività di autonoleg- giatore in via del Buon Consiglio 19, risultando confusa la sua residenza dell'autonoleggiatore con il diverso luogo di "ricovero" del veicolo. E, contraria- mente a quanto ritenuto dalla stessa corte, la quietanza del 28 luglio 1977 confer- mava la relazione di fatto che vi era stata tra l'attore e l'immobile. La documentazione scolastica forniva la prova della residenza in quell'immobile nell'anno 1948-1949, mentre la continuità era evidenziata da altra certificazione ritenuta inattendibile da quel giudice pur essendo stata rilasciata da un pubblico ufficiale La corte di merito non ha, poi, considerato, come avrebbe dovuto, che già nell'atto introduttivo del giudizio era palese l'intento di far valere un'accessione del proprio possesso “ad usucapionem" a quello dei genitori, possesso sul bene contestato dall'Arciconfraternita la quale, però, non aveva provato di aver ricevuto il pagamento dei canoni locatizi come da essa affermato. Le differenti indicazioni del bene occupato fatte nell'atto introduttivo di questo giudizio ed in altri era frutto di un evidente "lapsus calami". Inoltre, il giu- dice dell'appello, nel valutare il certificato storico anagrafico, non si è avveduto che non esistono al piano terra del medesimo edificio appartamenti contraddistinti dal numero interno prima dell'1 né che la brevità del tempo fra la prima iscrizione e la "variazione"( che tale non era) doveva imputarsi ai periodici aggiornamenti ese- guiti dell'ufficio dell' anagrafe di Roma. Queste censure non possono trovare adito. L'interpretazione del contenuto della domanda giudiziale e la valutazione delle risultanze istruttorie involgono apprezzamenti " di fatto”, istituzionalmente ri- servati al potere _del giudice del merito e quindi sindacabili in sede di legittimità soltanto se siano sorretti da una motivazione inadeguata, illogica o giu- ridicamente erronea. Altre critiche sono, invece, inammissibili perchè si risolvono in un diverso apprezzamento del contenuto della domanda giudiziale e delle risul- tanze istruttorie. Il che non è certamente consentito neppure con il tramite strumentale della denunzia del vizio di motivazione (n°5 dell'art. 360 c.p.c.) la quale è unicamente diretta a provocare il controllo di legalità della pronunzia impugnata sotto il profilo del modo in cui il giudice del merito abbia dato conto del proprio convincimento così da consentire di ripercorrere l'iter" logico da quello seguito (in proposito vendasi le pronunzie di questa corte nn.932/63, 1237/67, 2308/67, 3750/69, 1143/ 82, 1044/94, 6868/94 e 11198/97). 7 Nella specie, la corte di merito ha motivato esaurientemente il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'appartamento in questione sotto il duplice profilo dell'incertezza del possesso ultraventennale "uti dominus" e dell'identità del bene sul quale l'attore assumeva. di aver esercitato tale possesso. In particolare, quanto al primo profilo, la corte territoriale ha precisato che secondo la descrizione fatta nel verbale di accesso dall'ufficiale giudiziario nel maggio del 1981, l'immobile oggetto della controversia mostrava segni inequivo cabili del suo abbandono da epoca remota, e che questa descrizione, certa ed obiet-- tiva per la sua provenienza da un pubblico ufficiale, era ulteriormente confermata da dichiarazioni rese da persone del vicinato. La stessa corte ha inoltre osservato che: a) dall'anno 1977 all'anno 1981, l'immobile era stato concesso in comodato al CR e, quindi, il De EL non poteva averlo occupato neppure per l'esercizio dell'impresa di autonoleggio che, comunque, risultava altrove;
b) il possesso dell'appartamento negli anni anteceden- ti al 1977, non era stato provato in quanto nei certificati anagrafici prodotti in giu- dizio era attestato che il De EL nell'anno 1961 aveva trasferito la propria re- sidenza in Roma, ma non era indicata la via in cui si trovava la sua abitazione;
c) ir- rilevante era anche il certificato scolastico esibito essendosi in esso attestato sola- mente che il De EL a tale epoca aveva l'età di appena undici anni e non pote- va essergli, pertanto, attribuito un possesso "uti dominus", né dalla domanda giudi- ziale si evinceva il suo intento di far valere l'accessione di un proprio possesso a quello dei genitori. 8 Quanto al secondo profilo, la corte territoriale ha posto in evidenza le con- traddizioni documentali dalle quali emergeva che il possesso come proprietario era esercitato dal De EL su di un bene diverso da quello indicato nella cita- zione introduttiva del processo. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussi- stenza di giusti motivi.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, il 28 marzo 2000. Il Presidente (dr Antonio Vella) Шибайеми Il Consigliere estensore (dr gna Musso) IL CANCELLIERE Dott.ssa Donatella D'Anna 60000 310000 2001 22.1.00M 20 FEB. 2001 8500/001 (lino 1001 9 TE