Sentenza 13 ottobre 2009
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La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti.
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
Leggi di più… - 5. Compatibile lo spaccio di lieve entità con l'attenuante del danno di speciale tenuità (Tribunale di Genova, I, 22 settembre 2011)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'attenuante del danno di speciale tenuita' (62 n. 4 c.p.) può trovare applicazione anche nei reati in materia di stupefacenti a condizione che l'evento dannoso o pericoloso concretamente verificatosi sia 'connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale'. TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. I, 22 SETTEMBRE 2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tratta in arresto il 16.9.2011 *** è stata presentata in udienza per la convalida e il giudizio direttissimo e chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. E'stato sentito sulle circostanze dell'arresto uno degli ufficiali di P.G. operanti ed è stata interrogata l'imputata. L'arresto è stato convalidato e, con ordinanza alla cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 41758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41758 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/10/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1672
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 10705/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) KA HO, N. IL 14/11/1975;
avverso la sentenza n. 6721/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, del 23/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO, per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23.7.2008 - deliberata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss. - il GUP di Brescia ha tra l'altro applicato a
KA HO, cittadino marocchino imputato di plurime condotte di detenzione illecita e cessione di hashish (capo 49.1) e cocaina (capi 49.2, per trenta grammi, e 49.3), l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, "essendo il danno patrimoniale di lieve entità".
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale distrettuale, deducendo violazione di legge in relazione all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, perché la speciale tenuità, quand'anche ritenuta rilevante pure per i reati determinati da motivi di lucro ancorché non contro il patrimonio, mai potrebbe attenere ad evento dannoso o pericoloso, come invece è notorio essere la commercializzazione delle droghe, per i gravissimi danni prodotti alla salute fisica del singolo consumatore. Sussisterebbe anche manifesta illogicità della motivazione, laddove il GUP ha escluso l'attenuante speciale del fatto lieve, applicata ai coimputati, in ragione del quantitativo ed alla frequenza delle dazioni, poi invece applicando l'attenuante de qua per la ritenuta speciale tenuità del lucro.
2.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato ed al suo accoglimento consegue l'annullamento della sentenza impugnata, in ordine alla posizione del KA HO, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
L'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è oggi (dopo la modifica introdotta con L. n. 19 del 1990) prevista sia per i delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, sia per i delitti - diversi dai precedenti - comunque determinati da motivi di lucro. Nel primo caso il presupposto dell'applicazione dell'attenuante è l'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. Nel secondo caso i presupposti sono due e debbono concorrere: l'avere agito per conseguire, o l'avere comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l'essere poi l'evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità. Non essendo il reato contestato un delitto appartenente alla prima tipologia, risulta non solo apparente, ed in definitiva omessa, ma anche erronea la motivazione con cui il GIP ha argomentato l'applicazione dell'attenuante de qua al caso di specie, affermando essere il danno patrimoniale di lieve entità e non confrontandosi invece con il solo tema rilevante nella fattispecie, in ordine all'eventuale presenza del secondo requisito (essere l'evento di speciale tenuità: tema sul quale appare comunque opportuno richiamare lo specifico insegnamento di Sez. 6, sent. 7830 del 30.3 - 16.6.2009 in proc. AN e Sez. 4, sent. 3621 del 26.2 - 9.4.1993 in proc. Mosca).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di KA HO e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009