Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. Se è vero che detta circostanza presuppone relativamente all'ipotesi dei delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti - il conseguimento di "un lucro di speciale tenuità", tuttavia il requisito dell' "evento dannoso" di speciale tenuità - pure richiesto dalla norma - si attaglia pur sempre ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale.
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Il caso e la questione controversa La Corte di Appello di Torino riteneva l'imputato D.K. responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, in quanto il predetto cedeva a terzi un piccolo quantitativo di hashish (2,2 grammi) per l'irrisorio corrispettivo di 10 euro. In conseguenza, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, fondato precipuamente sul mancato riconoscimento, nella specie, dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, n.4, c.p. Ricorso certamente condivisibile, in quanto il corrispettivo per la cessione dell'hashish appariva risibile, ed allora, quantomeno astrattamente, non pareva esservi ostacolo al riconoscimento della ridetta …
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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La Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite con sentenza n. 24990, depositata in data 2 settembre 2020, ha affermato il principio per cui: “la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990”. La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità prevista all'art 62 n. 4 del codice penale, per cui la pena è diminuita: “nei delitti contro il patrimonio, o che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1999, n. 7830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7830 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 30/3/1999
Dott. Giovanni De Roberto Componente SENTENZA
Dott. Ugo Candela Componente N. 644
Dott. Adolfo Di Virginio Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 31579/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HA ER,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, datata 27.4.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
HA ER ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, datata 27.4.1998, con la quale veniva parzialmente riformata la pronuncia di condanna di primo grado sulla base del reato addebitatogli di cessione illecita di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente deduceva, come censura, la violazione della legge penale quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art.62 n. 4 c.p. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Questo Collegio, difatti, oltre a dover rilevare la genericità del motivo dedotto, non può non confermare l'avviso del giudice di appello quanto alla non applicabilità dell'attenuante in parola ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. È vero che detta circostanza presuppone, - relativamente all'ipotesi del conseguimento di "un lucro di speciale tenuità" riferentesi ai "delitti determinati da motivi di lucro" (quali potrebbero essere in linea astratta i reati in materia di stupefacenti), indicata nell'art. 62 n.
4 - che "l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità". Ma, sempreché si tratti di un fatto-reato offensivo del patrimonio;
il che, però, non è configurabile nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tale reati, difatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza ed all'ordine pubblico, alla salvaguardia del sociale (Cass. sez. un., 24 giugno 1998, Kremi). Il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, liquidata nella misura di cui in dispositivo, da ritenersi congrua in considerazione delle ragioni della declaratoria stessa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999