Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Anche sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 213, comma secondo - sexies, del nuovo Codice della Strada continua ad essere applicabile la sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato (nella specie, quello di guida in stato di ebbrezza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 40080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40080 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2385
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 01287/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) EL RK OM, N. IL 21/09/1981;
avverso ORDINANZA del 25/02/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Bua F. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 febbraio 2008 la Corte d'appello di Genova, sezione terza penale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ordinava la restituzione a El HA Omar del ciclomotore "Piaggio runner", targato BP04197, sequestrato il 26 settembre 2006 dal Corpo di Polizia municipale di Genova, sezione di Corigliano, in relazione al reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 7, osservando che la fattispecie sottoposta al suo esame non rientrava in alcuna delle ipotesi di confisca disciplinate rispettivamente dall'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, e art. 204 C.d.S..
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, il quale lamenta erronea interpretazione dell'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, sussistendo un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza alcolica.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova è fondato.
L'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, (comma introdotto dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 5 bis, comma 1, lett. c), n. 2, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo C.d.S.), è stato modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 169, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Tuttavia, anche nella sua attuale formulazione, la norma continua a prevedere l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dei (soli) ciclomotori e motoveicoli nel caso in cui gli stessi siano adoperati per commettere un reato, giacché la L. n. 286 del 2006, ha unicamente eliminato la previsione dell'applicazione della sanzione nelle ipotesi di violazioni amministrative di cui all'art. 169 C.d.S., commi 2 e 7, e artt. 170 e 171 C.d.S., (si tratta delle norme che disciplinano il trasporto, rispettivamente, "di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore", quello "di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote", nonché l'uso "del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote").
La fattispecie in esame concerne proprio, invece, la commissione del reato di guida in stato di ebrezza, previsto dall'art. 186 C.d.S., e non è, quindi, interessata dal citato ius superveniens. Analogamente priva di effetti è la successiva modifica, apportata al testo dell'art. 186 C.d.S., dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, (disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, che prevede l'applicazione del "fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni" nel solo caso in cui "il conducente in stato di ebrezza provoca un incidente stradale".
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussista un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza previsto dall'art. 186 C.d.S., e che la sanzione necessaria della confisca, ex art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, costituisca l'espressione di una più intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007). S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008