Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza: detta ultima nozione comprende, infatti, solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede civile - in tutto o in parte - da parte del coniuge obbligato al versamento, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 12.11.1998
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 1542
3. " TO BB " REGISTRO GENERALE
4. " ARTURO SE " N. 22348/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20.2.1998 della Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito, per la parte civile, l'avv. Antonio Pedullà, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 20.2.1998, la Corte d'appello di Genova confermava due sentenze emesse dal RE di Imperia nei confronti di RT GI, rispettivamente in data 13.12.93 e 15.4.96:
a) la prima di condanna alla pena di mesi uno di reclusione e L. 300.000 di multa (oltreché a sanzioni e statuizioni accessorie) per i reati di cui ai capi: A) art. 570 CP (mancato versamento del contributo di mantenimento in L. 200.000 mensili per la moglie e in L. 600.000= per il figlio. In Imperia fino al 9.11.92); B) art. 570 c.1-2/2 CP (mancata assistenza morale per il figlio e mancato versamento differenza fra assegno 6.11.92 e quello originariamente stabilito. Fino all'8.7.93);
b) la seconda di condanna alla pena di mesi tre di reclusione e L. 500.000 di multa (oltre sanzioni e statuizioni accessori) per i reati di cui ai capi: A) art. 570 CP (omesso versamento alla moglie separata VO LA dell'assegno di mantenimento per lei e per il figlio, istituito con sentenza 6.11.92 del Tribunale di Torino. In Imperia nel luglio 1993); B) art. 570 c.
1-2 CP (mancata assistenza morale nei confronti del figlio e mancato versamento della differenza fra assegno 6.11.92 e quello di cui alla sentenza 24.10.86. In Imperia dal giorno 8.7.93 in poi).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza (in relazione alle doglianze proposte dalla difesa dell'imputato):
come la mancata assistenza morale nei confronti del figlio fosse emersa dalle risultanze dibattimentali;
come fossero da ritenere infondate le argomentazioni difensive addotte per contestare "la mancata prestazione di adeguata assistenza economica alla moglie e al figlio"; come gli elementi probatori assunti (vendite e/o cessioni di un immobile e quote sociali alla convivente, al proprio fratello, al fratello della donna;
situazione debitoria assai modesta;
studio avviato;
notevole credito bancario;
immutato tenore di vita) rendessero inutili ulteriori indagini;
come, trattandosi di somme modeste, anche i ritardi nei versamenti assumessero rilevanza;
come sussistesse lo stato di bisogno della VO (priva di lavoro, con la mano sinistra offesa, costretta a chiedere aiuto ai parenti); come il figlio avesse riferito di non averi ricevuto più nulla dal padre dopo il compimento dei diciotto anni (benché disoccupato e solo saltuariamente in grado di trovare lavoro); come la misura della pena, non oggetto d'appello, apparisse comunque congrua;
come le provvisionali concesse dal RE fossero da ritenere giustificate. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore di GI RT, deducendo nell'ordine:
1) "art. 606/c CPP: nullità quantomeno delle statuizioni civili della sentenza impugnata per difetto di rappresentanza della parte civile il cui difensore era sprovvisto di procura speciale ex art.100 cpp";
2) "art. 606/b cpp: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 570 cp";
3) "art. 606/c cpp: mancanza di motivazione della sentenza ricorsa in relazione alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità del RT per il reato di cui all'art. 570 cp";
4) "art. 606/e cpp: omessa motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 597 cpp e della mancata applicazione della continuazione tra i reati contestati nelle due sentenze oggetto del giudizio d'appello";
5) "art. 606/e cpp: difetto di motivazione in relazione alle statuizioni civili della sentenza e la subordinazione della sospensione condizionale al loro adempimento".
All'odierna udienza il Procuratore generale e il patrono di parte civile hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
Motivi della decisione
A sostegno della prima ragione di doglianza, il difensore del RT ha dedotto: in primo grado la parte civile era assistita dall'avvocato Pedullà di Torino;
all'udienza del 20.2.98 la parte civile, presente personalmente, aveva nominato difensore l'avvocato Salvatore Bottiglieri "in sostituzione dell'avv. Pedullà"; da ciò la "nullità quantomeno delle statuizioni civili", per non avere l'avv. Pedullà designato quale suo sostituto il Bottiglieri e per non essere quest'ultimo munito di procura speciale. La censura non è fondata.
Risulta dagli atti in maniera inequivocabile, invero, che all'udienza del 20.2.98 la parte civile - lungi dall'usurpare un potere espressamente riservato al difensore dall'art. 102 cpp (designazione di un sostituto per il caso di impedimento) - si limitò a esercitare il proprio diritto di revocare la nomina dell'avvocato Pedullà e di indicare un "nuovo difensore" nella persona dell'avvocato Salvatore Bottiglieri, presente all'udienza insieme alla signora LA AV:
il tutto, dunque, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 100 cpp e all'art. 24 Disp. Att. cpp (v. in proposito: Cass. VI, sent. 4742 del 10.5.96, Caputo e altri;
Cass. VI, sent. 3549 dell'11.4.96, Di Benedetto;
Cass. V, sent. 11657 del 16.12.97, Sorrentino).
Le ragioni proposte a sostegno del secondo motivo di ricorso, possono così sintetizzarsi: la contestazione suppletiva (mancata assistenza morale al figlio) sarebbe stata formulata dal PM in assenza di querela, con conseguente improcedibilità dei reati;
il ritardo nei versamenti non avrebbe integrato il reato di cui all'art. 570 c.2 CP, anche in considerazione della differenza fra "mantenimento" e "mezzi di sussistenza"; considerazioni analoghe varrebbero anche per il periodo successivo al novembre 1992 (avendo il RT continuato a versare mensilmente L. 800.000 anziché L. 1.500.000). Le doglianze non sono condivisibili.
Risulta dagli atti, invero, che le contestazioni suppletive furono formulate dal PM sulla base dei fatti esposti nelle querele e delle precisazioni e specificazioni successivamente fornite in proposito dalla AV: non è fondata, dunque, la tesi della improcedibilità dell'azione penale prospettata dal ricorrente.
Le ulteriori argomentazioni sono anch'esse da disattendere perché infondate.
È ben vero che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza: detta ultima nozione comprende, infatti, solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene;
pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione, in tutto o in parte, da parte del coniuge obbligato al versamento (dell'assegno stabilito in sede civile), il giudice penale - al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 c. 2/2 cp - deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza;
l'ipotesi di reato si realizza, infatti, solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione e dall'altro la concreta capacità economica dell'obbligato (Cass. VI, sent. 5523 del 4.6.96, Archidiacono;
Cass. VI, sent. 8419 del 18.9.97, Carabellese G.). È altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di specie i giudici del merito giunsero ad affermare la penale responsabilità del RT proprio perché ritennero che non solo gli episodi di totale omissione dei versamenti degli assegni mensili, ma anche quelli di versamenti parziali e/o ritardati (talora per mesi),s i fossero concretamente risolti - avuto riguardo alla modesta entità degli importi indicati dal Tribunale civile e alla situazione di bisogno dei beneficiari - in una vera e propria "privazione dei mezzi di sussistenza".
L'impostazione data al problema dai giudici del merito, quantomeno sotto il profilo teorico-giuridico (di quello "pratico" - sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni per l'integrazione del delitto in questione nel caso di specie - ci si occuperà nel prosieguo di questa stessa sentenza), appare pertanto ineccepibile. Col terzo motivo di doglianza il ricorrente ha sostenuto: che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare distintamente in relazione alle due pronunce del RE;
che le asserzioni sulle possibilità economiche del RT e sullo stato di bisogno della moglie sarebbero apodittiche e inadeguate;
che, allo stesso modo, non si sarebbe dato conto dell'asserita mancanza dei mezzi di sussistenza e della violazione degli altri obblighi.
Dette argomentazioni sono da respingere.
Non desta sorpresa alcuna, anzitutto, che il giudice di secondo grado - posto che le imputazioni contestate nei due procedimenti inizialmente instauratisi erano sostanzialmente analoghe (differenziandosi solo per le epoche di commissione e per gli importi correlativamente dovuti dal prevenuto) - abbia ritenuto opportuno redigere una unica motivazione per rispondere a doglianze d'appello pressocché coincidenti.
La Corte d'appello, d'altro canto, non mancò di porre correttamente e convincentemente in evidenza: a) quanto alla situazione economica del RT: come costui avesse venduto un immobile e ceduto azienda e quote sociali (secondo il RE, al fine di frustrare le pretese della moglie); come fosse titolare di uno studio avviato, godesse di un notevole credito bancario, avesse mantenuto un buon tenore di vita;
come, dunque, non potesse dubitarsi della sua capacità economica di adempiere agli obblighi impostigli dal giudice civile;
b) quanto allo stato di bisogno dei beneficiari: come la AV, priva di lavoro e con la mano sinistra offesa, fosse stata costretta a ricorrere all'aiuto dei parenti;
come anche il figlio, compiuti i diciotto anni, non avesse più ricevuto nulla dal padre (benché disoccupato, dedito a lavori saltuari, in attesa di svolgere il servizio militare); c) quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 570 c. 2 cp: come i mancati e/o ritardati versamenti del dovuto (anche in considerazione della esiguità delle somme stabilite dal giudice civile) si fossero risolti in una mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza;
d) quanto al reato di cui all'art. 570 c.1 cp: come la mancata assistenza morale nei confronti del figlio, fosse confermata dalle circostanziate dichiarazioni del gravame.
Col quarto motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il mancato uso del potere di ufficio, in appello, sia per la concessione delle attenuanti generiche sia per il riconoscimento del vincolo della continuazione.
È agevole osservare in contrario che l'art. 597 c.5 cpp è inapplicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti (tra i quali non figura la continuazione), non impone al giudice d'appello alcun obbligo di concessione, ne' impone di motivare il mancato esercizio delle facoltà riconosciute quando (come nella specie) non vi sia stata la relativa richiesta nei motivi d'appello o nella successiva trattazione orale dell'imputazione (Cass. IV, sent. 8039 del 10.7.95, Abate;
Cass. I, sent. 166 del 10.1.98, Pirozzi E.; Cass.I sent. 8558 del 24.9.97, Chiavaroli).
Anche il quinto e ultimo motivo di ricorso è da disattendere:
perché il RE motivò adeguatamente le proprie statuizioni civili, con riferimento alla "natura del credito" e alla "scarsa propensione del RT a far fronte ai suoi impegni"; perché la Corte territoriale, altrettanto adeguatamente, richiamò sul punto "la natura e l'ammontare del dovuto... e la reiterazione nella condotta".
Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso, e la condanna del RT a pagare le spese processuali e a rimborsare quelle sostenute dalla parte civile (liquidate come in dispositivo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile le spese del giudizio, che liquida in complessive L. 2.000.000 (di cui L.
1.500.000 per onorari di difesa) oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999