Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 1172
CASS
Sentenza 12 novembre 1998

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza: detta ultima nozione comprende, infatti, solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede civile - in tutto o in parte - da parte del coniuge obbligato al versamento, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 1172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1172
    Data del deposito : 12 novembre 1998

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