Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
In tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione in pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tra gli elementi fatto, a titolo esemplificativo, rientrano l'irreperibilità o la mancanza di una fissa dimora dell'imputato, ovvero la circostanza che si tratti di un soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2008, n. 39495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39495 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/09/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 01839
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 014746/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO DO ZI, N. IL 01/01/1982;
avverso SENTENZA del 12/11/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per atti alle sezioni Unite, in subordine inammissibile del ricorso.
Udito il difensore Avv. MORLINO Vincenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 12/11/2007 la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 3/3/2007, con la quale IO DO ZI era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.722,00, di multa, con il beneficio della sospensione condizionale e con le pene accessorie conseguenti ex lege - in quanto ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), e successive modifiche perché, in concorso con MA Sow, riproduceva e comunque poneva in commercio 9.122 tra CD e DVD contraffatti.
In Catania, l'1/3/2007.
In fatto, la sentenza della Corte territoriale, sulla base degli atti irripetibili (verbali di arresto, perquisizione e sequestri), dava atto che l'imputato ed il suo complice erano stati trovati all'interno di un immobile adibito a vero e proprio deposito di CD e DVD contraffatti, ciascuno con un proprio borsone pieno della merce suddetta. Tutti gli esemplari erano, inoltre, privi del contrassegno S.I.A.E..
2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Diop, deducendo erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta con quella pecuniaria, in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato, che rendevano estremamente improbabile la solvibilità della sanzione pecuniaria eventualmente applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Il ricorso va rigettato perché infondato.
Non ignora il Collegio l'esistenza, in subiecta materia, di un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui "la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto il citato articolo, comma 2, secondo il quale il Giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, si riferisce alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnata da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare" (cfr. Cass. Sez. 5^, 12/11/2001 n. 42324, Cangeri;
da ultimo, Sez. 3^, 12/2/2008 n. 13845, Diasse ed altro). In buona sostanza, l'indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato riferisce la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 58, secondo cui il Giudice non delibera la sostituzione della pena detentiva breve "quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" alle sole semidetenzione e libertà controllata, comportando, appunto, tali sanzioni una serie di obblighi e divieti ulteriori rispetto alla mera pena sostitutiva. Ora, poiché la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente non comporta alcuna prescrizione ulteriore rispetto alla pena stessa, da ciò discende che la limitazione del Giudice debba riferirsi solo alla sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione e con la libertà controllata e non anche alla pena pecuniaria.
Per contro, altro indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2^, 22/11/2007 n. 5989, Freudiani;
Sez. 5^, 23/11/2006 n. 528, Ferraro), al quale il Collegio aderisce, ritiene che, essendo la conversione della pena detentiva rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito, questi debba valutare tutti i presupposti legittimanti, formulando altresì una prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili. Ora, sembra al Collegio estremamente riduttivo interpretare il concetto di "prescrizione", di cui della L. n. 689 del 1981, art. 58, comma 2, con esclusivo riferimento agli obblighi ed ai divieti in senso "tecnico", relativi alla semidetenzione ed alla libertà controllata ed elencati nei precedenti artt. 55 e 56, piuttosto che in senso lato, con riferimento anche alla concreta possibilità del soggetto condannato di adempiere compiutamente il suo debito pecuniario (rectius, di ottemperare alla statuizione).
D'altronde, anche da un punto di vista prettamente semantico, "prescrizione" è qualunque norma o precetto fissato dalla competente autorità, che non coincide o, comunque, non necessariamente coincide, come, invece, l'opposto orientamento sembra ritenere, con le sue modalità di esecuzione.
Va ancora osservato che la lettura dell'art. 58, comma 2, secondo cui " (il Giudice) non può, tuttavia, sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato" non può che essere letto in relazione al comma 1, il quale, nell'orientare il potere discrezionale del Giudice nella sostituzione della pena detentiva, menziona espressamente i "limiti fissati dalla legge" ed i "criteri indicati nell'art. 133 c.p.". Ora, è pur vero che le condizioni economiche del reo sono previste dall'art. 133 bis e non espressamente dall'art. 133 c.p.. Tuttavia, va osservato:
1) la previsione dell'art. 133 bis (di portata generale) attiene esplicitamente alla facoltà del Giudice di aumentare o diminuire la pena della multa e dell'ammenda allorquando, avuto riguardo alle condizioni economiche del soggetto, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. L'articolo, pertanto, come pure il successivo art. 133 ter (pagamento rateale della multa o dell'ammenda) attengono non al momento per così dire genetico del potere discrezionale del Giudice nell'applicazione della pena, ma ad un momento successivo, in cui il Giudice stesso, valutati tutti i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., debba determinarla in concreto;
2) l'art. 133 c.p. non menziona espressamente le condizioni economiche del reo, ma al comma 2, n. 4) prevede che il Giudice debba tener conto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, "delle condizioni di vita individuale e familiare" del soggetto, che suggeriscono una valutazione onnicomprensiva dello status del prevenuto, non esclusa, dunque, quella di carattere economico. Obietta il ricorrente che la nuova formulazione della L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 2, il quale stabilisce che, una volta deciso di sostituire la pena detentiva breve, "per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il Giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, il Giudice tiene conto della condizione complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare..."- avrebbe eliminato ogni dubbio in ordine alla possibilità di concedere il richiesto beneficio anche ai soggetti con difficoltà economiche.
L'assunto, ad avviso del Collegio, è solo parzialmente fondato, nel senso che non è in discussione che il beneficio della sostituzione della pena detentiva breve possa essere concesso anche ai soggetti in difficoltà economiche, ma che il Giudice ritenga in qualche modo in condizioni di adempiere (salva l'ipotesi di conversione ex art. 660 c.p.p., nel caso di inadempimento). Problema diverso è, invece,
quello della sostituibilità della pena allorché già ab origine risultino in atti elementi certi (ad esempio, nel caso di soggetto irreperibile, senza fissa dimora, nullafacente, dichiarata impossidenza dell'imputato che, per tale motivo, sia stato ammesso al gratuito patrocinio, etc.) sui quali è possibile, fin da subito, fondare un giudizio negativo circa la solvibilità del soggetto e, specularmente, una prognosi negativa circa la possibilità dello stesso di assolvere il suo debito.
Diversamente argomentando, sembrerebbe una illogica forzatura, in contrasto con i principi di economia processuale, intendere la limitazione al potere discrezionale del Giudice, di cui al cit. dell'art. 58, comma 2, come riferita solo alla sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione e con la libertà controllata e non anche con la pena pecuniaria.
3 - Nella specie, risulta accertato che il prevenuto era senza fissa dimora e sprovvisto di qualsivoglia attività lavorativa.
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2008