Sentenza 12 novembre 2001
Massime • 1
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell'art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto il comma terzo dell'articolo citato, secondo il quale il giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, si riferisce alle pene sostitutive di quella detentiva, accompagnate da prescrizioni, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2001, n. 42324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42324 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 12/11/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 1759
3. Dott. GENNARO MARASCA rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere N. 27038/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CA LO, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 3 maggio 2000 dalla Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva:
CA LO veniva condannato per un furto aggravato, commesso in concorso con imputati maggiorenni, negli spogliatoi dello stabilimento Conserve Italia, in danno di Ferriani Marcello, dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia - Romagna, con sentenza in data 2 novembre 1999, alla pena di mesi due di reclusione e L. 200.000 di multa.
La Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni, con sentenza emessa il 3 maggio 2000, respingeva i motivi di impugnazione proposti dal CA e confermava la decisione di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione CA LO, che tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Carenza di motivazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. rispetto alla mancata declaratoria di non doversi procedere per irrilevanza penale del fatto per non avere la Corte di merito tenuto conto in particolare della tenuità del fatto e della occasionalità del comportamento del ricorrente.
2) Carenza di motivazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. rispetto alla contestata eccessività della pena inflitta. 3) Erronea applicazione della legge penale di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. rispetto alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente depositava memoria di replica alla richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di declaratoria di inammissibilità del ricorso costituendo, secondo la Pubblica Accusa, i motivi del ricorso censure in punto di fatto della decisione impugnata, ed insisteva sulla erronea applicazione da parte della Corte di merito degli istituti della irrilevanza del fatto e della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Il ricorso era rimesso all'udienza pubblica.
I primi due motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata. Già con i motivi di appello la difesa aveva chiesto di dichiarare il fatto ascritto al giovane CA irrilevante, ma la Corte di Appello ha rigettato tale richiesta.
La Corte di merito ha ritenuto che le modalità del furto - rectius tentato furto - non fossero rassicuranti e che il comportamento del giovane non fosse occasionale, perché il CA era già stato in precedenza condannato.
Al fine di valutare la tenuità del fatto e, quindi, la sua irrilevanza è necessario tenere conto della intensità del dolo, delle modalità dell'azione, dell'allarme sociale e della occasionalità del comportamento delittuoso.
La Corte ha tenuto conto di tali criteri e, valutate le circostanze del fatto, ha escluso che nel caso di specie ricorressero gli estremi per ritenere il fatto irrilevante.
Sarà sufficiente notare che quando la Corte di merito ha parlato di modalità non rassicuranti, ha inteso ovviamente riferirsi al fatto che il delitto venne commesso in concorso con ben quattro persone tutte maggiorenni.
È del tutto pacifico che i delitti commessi da più persone creino un maggiore allarme sociale, tanto che il legislatore prevede aggravamenti di pena, e che lavorare con maggiorenni è indice di maggiore pericolosità.
Inoltre, come ha più volte rilevato la giurisprudenza a proposito della attenuante della minima partecipazione, il ruolo di palo rivestito dal CA non è affatto marginale, poiché spesso dalla corretta esecuzione di tale attività dipende la riuscita del "colpo".
Quanto, poi, alla occasionalità, è sufficiente ricordare che il CA, come ammesso dallo stesso ricorrente, non era affatto nuovo ad esperienze del genere, tanto è vero che aveva subito già altre condanne, di cui una per un delitto grave, quale certamente è la rapina.
Tali sono gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito per rigettare il motivo di impugnazione del CA.
Si tratta, come è evidente, di valutazione del merito, che, siccome sono sorrette da una motivazione logica e congrua non appaiono censurabili in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è lamentato della eccessività della pena inflitta.
Anche in questo caso il motivo è manifestamente infondato e si risolve in una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.
La pena, che, in verità, non appare affatto eccessiva è stata determinata tenuto conto delle osservazioni svolte in precedenza sulle modalità, definite non rassicuranti dalla Corte di merito, di esecuzione del delitto, sulla non marginalità della attività del CA e sulla non occasionalità dei suoi comportamenti delittuosi. La motivazione appare congrua e logica anche su tale punto della decisione.
Fondato appare, invece, il terzo motivo di impugnazione Il CA aveva richiesto alla Corte di Appello di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 58 L.689/81. La Corte di merito ha rigettato la richiesta, perché le difficili condizioni economiche del CA e della sua famiglia non consentivano la chiesta sostituzione.
Sembra, quindi, che il beneficio della sostituzione della pena sia stato escluso non potendo il CA provvedere al pagamento della somma di danaro corrispondente ai due mesi di reclusione inflitti, a causa delle difficili condizioni economiche sue e della sua famiglia. Ora, a parte il fatto che la somma da pagare non appariva particolarmente rilevante e che, come diremo, vi sono altri istituti per venire incontro a chi non può in una unica soluzione pagare la pena pecuniaria - l'art. 133 ter c.p. prevede la possibilità del pagamento rateale delle pene pecuniarie - il principio affermato dalla Corte di merito per rigettare la richiesta del CA appare errato.
In effetti il giudice di secondo grado, richiamando la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 58 L. 689/81, secondo il quale il giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, ha di fatto affermato che i cittadini che non siano in condizioni economiche soddisfacenti non possono ottenere il beneficio della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Così interpretata la norma è incostituzionale, perché crea una disparità di trattamento tra cittadini che si trovino in situazioni analoghe.
La norma citata, in verità, si riferisce alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, quali la semidetenzione e la libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva che non prevede alcuna prescrizione particolare Tale interpretazione corrisponde alla lettera della norma, ed anche alla sua ratio, che consiste nel garantire che l'imputato che ottenga un beneficio quale è quello, ad esempio, della sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, fornisca garanzie di rispettare le prescrizioni che detta pena, ai sensi dell'art. 56 della legge citata, necessariamente comporta.
Siffatta interpretazione restrittiva rende la norma costituzionalmente legittima, perché la sua estensione alla pena pecuniaria sostitutiva sarebbe, per le ragioni indicate, costituzionalmente illegittima.
D'altro conto tale interpretazione è in linea con l'orientamento del legislatore che ha inteso sempre più personalizzare le pene pecuniarie tenendo conto delle condizioni economiche del condannato. Lungi dall'escludere la pena pecuniaria per i cittadini meno abbienti, il legislatore ha, infatti, introdotto, con l'art. 133 bis c.p., la possibilità di diminuire le pene pecuniarie, quando il giudice ritenga che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Agli stessi principi si ispira la disposizione contenuta nell'art.133 ter c.p., secondo la quale la pena pecuniaria può essere pagata in più rate mensili in relazione alle condizioni economiche del condannato.
Quest'ultimo istituto risulta applicabile anche alle pene pecuniarie sostituite.
In conclusione, il legislatore impone al giudice di tenere conto delle precarie condizioni economiche del condannato non già per escludere un beneficio, o per imporre al giudice, nell'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria, quella detentiva, ma per venire incontro alle esigenze dei cittadini meno abbienti e rendere la pena pecuniaria per loro meno afflittiva.
Dalla legislazione in materia si desume quindi, un principio del tutto opposto a quello enunciato dalla Corte di merito nel senso che la pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva può essere inflitta anche ai cittadini in difficoltà economica, e che la stessa, attraverso l'istituto della rateizzazione, deve essere resa più aderente ai principi di uguaglianza e personalità (così Cass.29 gennaio 1988, Orgiazzi, in Riv. Pen. 1989, 423).
Per le ragioni indicate la decisione impugnata deve essere, quindi annullata, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, opportunamente integrata per il giudizio di imputati minorenni, per un nuovo esame.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, con rinvio, ad altra Sezione, della Corte di Appello di Bologna, per un nuovo esame;
Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2001