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Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 16334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16334 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di AS dato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dalla Consigliera IN IG. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di AS, confermava integralmente la sentenza del 16 giugno 2021 con la quale il Tribunale di AS aveva dichiarato RI TI responsabile del delitto di truffa, commesso in concorso con altro soggetto, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., condannandolo alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa. Secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, l’imputato, unitamente a RÌ NI, aveva indotto in errore la persona offesa mediante la pubblicazione, su una piattaforma di compravendita on line, di un annuncio relativo alla vendita di un trattore, ottenendo così il versamento di somme di denaro, cui non aveva fatto seguito la consegna del bene promesso. 2. Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16334 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BRIGNONE CATERINA Data Udienza: 13/02/2026 2 Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale al delitto di truffa. Con il secondo lamenta vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso. Con il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, anche alla luce della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono manifestamente infondati. Con essi il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale al delitto di truffa e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso. Sostiene, in particolare, che, a fronte di una vicenda nella quale la persona offesa, indotta in errore mediante un annuncio di vendita on line, aveva versato somme di denaro su una carta prepagata intestata al ricorrente senza ricevere la contropartita, la Corte di appello avrebbe attribuito valore decisivo alla mera riconducibilità nominale della carta, senza dimostrare il contributo causale e la consapevolezza, né confrontarsi adeguatamente con la tesi difensiva secondo cui le trattative sarebbero state gestite dal concorrente RÌ NI. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, che la Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, valorizzando non soltanto l’intestazione della carta prepagata al ricorrente, ma anche la disponibilità della carta e il fatto che su di essa fosse confluito l’intero profitto del reato. Ha, inoltre, evidenziato che la carta era stata attivata in prossimità dei fatti ed immediatamente utilizzata per l’incasso delle somme versate dalla persona offesa, circostanza sintomatica della consapevole predisposizione dello strumento per la realizzazione della condotta fraudolenta ed il conseguimento dell’immediata disponibilità del profitto. In tale contesto, l’elemento soggettivo del concorso è stato coerentemente desunto dalla consapevole messa a disposizione del canale di incasso e dalla condivisione del fine illecito. I motivi si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione di una diversa valutazione del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, assumendo che la Corte di appello avrebbe applicato automaticamente l’art. 61, n. 5), cod. pen. sul presupposto della sola contrattazione a distanza e richiamando una decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto. 3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di truffa on line, l’aggravante della minorata difesa è configurabile non già in via automatica per il solo utilizzo dello strumento telematico, ma solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione della rete, determinando una effettiva riduzione delle capacità difensive della vittima (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, Masi, Rv. 287452-01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900- 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Ha esaminato le modalità complessive della condotta, sviluppatasi mediante annuncio su piattaforma di compravendita on line, successivi contatti telefonici e invio di documentazione apparentemente attestante la disponibilità del bene, senza che vi fosse mai un incontro diretto tra le parti o una concreta possibilità di verificare l’identità dell’interlocutore e l’effettiva esistenza o disponibilità del mezzo. In tale contesto, la comunicazione telefonica, inserita in una interlocuzione interamente mediata, non ha eliminato la condizione di distanza tra autore e vittima, ma ha contribuito a consolidare l’affidamento della persona offesa, con conseguente riduzione delle sue capacità di controllo. Il richiamo, operato dal ricorrente, alla pronuncia secondo cui l’aggravante non ricorre quando, pur a fronte di un primo contatto telematico, le trattative si sviluppino anche mediante contatti telefonici e incontri personali idonei a consentire una verifica diretta del bene e dell’identità dell’interlocutore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, Salamone, Rv. 280515-01) si riferisce a fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, nella quale è rimasta costante la distanza tra le parti e non vi è stata alcuna possibilità di controllo diretto. Il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01). Anche sotto tale profilo, il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle circostanze fattuali, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/02/2026 La Cons. est. La Presidente IN IG GI VE
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13/02/2026 La Cons. est. La Presidente IN IG GI VE