Sentenza 3 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, il giudizio di gravame, che non si sottrae al principio devolutivo, è governato dalla norma di cui all'art. 342 cod. proc. civ. che, per l'appellante, individua nei motivi specifici di impugnazione i limiti della devoluzione, donde l'inammissibilità di un motivo di appello formulato per la prima volta in comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di gravame, e poi (come nella specie) riproposto come motivo di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14736 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ONE MILADY DI SI RO TA, in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N. 20, presso l'avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO TENERIFE DI SI RO TA, in persona del curatore "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
TI CE, IR RI, GH ER, BA NA, ON LV, BO TERESA, RC IT SRL, CE MAURIZIO;
- intimati -
avverso la sent. n. 434/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA depositata il 3 maggio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato Paulucci Baronkh per delega dell'Avvocato Storace, depositata in udienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Di Gioia che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 10 giugno 1996 il Tribunale di Ravenna dichiarò il fallimento della società di fatto NE e dei soci sigg.ri RO SI e SS RN. La sig.ra SI, qualificandosi titolare della ditta individuale ON IL (già NE), propose opposizione sostenendo che la società NE si era trasformata in impresa individuale sin dal 2 novembre 1994 ed aveva poi mutato denominazione in ON IL e trasferito la propria sede da Ravenna a Comacchio. Eccepì quindi il difetto di competenza del tribunale ravennate ad, in secondo luogo, lamentò la nullità della sentenza di fallimento perché emessa senza che ne' lei ne' l'altro socio, sig. RN, fossero stati preventivamente convocati dal tribunale e posti in condizione di difendersi.
L'opposizione fu respinta, giacché il tribunale ritenne che il trasferimento della sede dell'impresa, avvenuto nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, non potesse incidere sulla determinazione della competenza territoriale del giudice, e che la mancata audizione della sig.ra SI nel corso dell'istruttoria prefallimentare, ad onta dei ripetuti tentativi di notificarle l'avviso di convocazione, fosse dipesa dal comportamento malizioso della stessa opponente, la quale comunque risultava esser venuta a conoscenza in tempo utile della pendenza della procedura. La Corte d'appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla fallita, ha confermato la decisione di primo grado, osservando: che dai certificati della camere di commercio in atti risultava come la ditta individuale NE (poi denominata ON IL), creata in Ravenna dalla sig.ra SI e quindi trasferita a Comacchio, avesse operato disgiuntamente dalla società di fatto recante il medesimo nome NE, costituita sempre in Ravenna dalla medesima sig.ra SI con il figlio SS RN (poi receduto); che sussisteva dunque la competenza del Tribunale di Ravenna a dichiarare il fallimento di detta società, indipendentemente dai mutamenti di sede della diversa impresa individuale;
che era da condividere l'affermazione del primo giudice, secondo cui la mancata audizione della debitrice in fase prefallimentare era dipesa dal tentativo della stessa sig.ra SI di sottrarsi alla procedura;
che, peraltro, le asserite irregolarità delle notifiche a mezzo posta degli avvisi di convocazione prefallimentare, lamentate dall'opponente, non sarebbero comunque state tali da far ritenere che gli avvisi non fossero pervenuti a destinazione, tenuto anche conto che si trattava di avvisi da consegnare in un piccolo comune in cui la destinataria era da tempo conosciuta;
che, in ogni caso, la stessa opponente aveva ammesso di aver esaminato gli atti del procedimento prefallimentare in data 3 giugno 1996, e quindi prima che il fallimento fosse dichiarato e quando ancora avrebbe ben potuto difendersi;
infine, che solo in comparsa conclusionale di secondo grado, dunque tardivamente, ora stata eccepita la non assoggettabilità a fallimento dell'impresa per difetto di adeguate dimensioni, e del resto infondatamente, trattandosi di una società non artigiana dotata numerosi dipendenti. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la sig.ra SI, prospettando tra motivi di doglianza con i quali ripropone le questioni dell'incompetenza territoriale del giudice che ha dichiarato il fallimento, della violazione del diritto di difesa nell'istruttoria prefallimentare ci della mancanza dei requisiti dimensionali dell'impresa occorrenti per l'assoggettabilità a fallimento.
Resiste la curatela con controricorso.
I creditori istanti, già contumaci in appello, non hanno spiegato difese neppure in questa sede.
La ricorrente ha invece ulteriormente illustrato con memoria la proprie tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare, ripropone il tema della non assoggettabilità a fallimento dell'impresa per difetto dei necessari requisiti dimensionali.
La prospettazione della ricorrente però urta contro il decisivo ed assorbente rilievo - già enunciato nella qui impugnata sentenza - che una tale questione non era stata sollevata ne' con l'originario atto di opposizione ne' con il successivo atto d'appello, bensì solo nella comparsa conclusionale di secondo grado. Ciò ha reso la relativa doglianza inammissibile già in sede di gravame ed ancor più ne impedisce l'esame in sede di legittimità.
È appena il caso di ricordare, infatti, che in tema di opposizione avverso sentenza dichiarativa di fallimento il giudizio di gravame non si sottrae al principio devolutivo. Tale giudizio, quindi, è governato dalla norma dell'art. 342 c.p.c., che per l'appellante individua nei motivi specifici di impugnazione i limiti della devoluzione (vedi, tra la altre, Cass. 24 maggio 2000, n. 6796). Donde, appunto, l'inammissibilità di un nativo di appello formulato per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di gravame e poi riproposto come motivo di ricorso per cassazione.
2) Infondato è anche il secondo motivo d'impugnazione, con il quale la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 9 L. fall. (R.D. n. 267 del 1942), insiste nel sostenere che la società di fatto
NE, da lei originariamente costituita in Ravenna con il figlio SS RN, a seguito del recesso di quest'ultimo in data 2 novembre 1994 si sarebbe trasformata in impresa individuale e che successivamente la sede di tale impresa, coincidente con la residenza della titolare, sarebbe stata trasferita in Comacchio, nella circoscrizione del Tribunale di Ferrara. Dal che la ricorrente vorrebbe far discendere l'incompetenza del Tribunale di Ravenna a dichiarare il fallimento.
Tale prospettazione, però, trascura la circostanza che la declaratoria di fallimento di cui si discute - ad onta dell'imprecisione terminologica ravvisabile nel riferimento alla "ditta individuale NE di SI RO, già NE di SI RO e C. s.d.f." - è stata pronunciata nei riguardi della società di fatto (collettiva irregolare) costituita dalla medesima sig.ra RO SI e da suo figlio, sig. SS RN: i quali infatti sono stati entrambi dichiarati falliti anche personalmente in quanto soci di detta società. Indipendentemente dalle vicende da cui tale società può essere stata interessata, non è certo dato postulare una trasformazione in senso proprio di una società in impresa individuale, o viceversa. Può semmai darsi che una società personale, verificatasi una causa di scioglimento (quale il venir mano della pluralità dei soci), attui la propria liquidazione mediante trasferimento dell'azienda in blocco ad un terzo o anche ad uno dei soci (eventualmente al solo socio superstite); ma si è pur sempre in presenza di un fenomeno traslativo di beni ad un diverso soggetto, non della trasformazione di un ente in altro di tipo diverso con la conservazione della medesima identità soggettiva.
Da ciò la irrilevanza, ai fini dell'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento della società, di qualsiasi vicenda riguardante la sede dell'impresa individuale di cui la sig.ra SI è stata titolare: impresa che in nessun caso potrebbe esser considerata come una mera continuazione della società, essendo invece, necessariamente, altra da quella.
Il solo criterio idoneo a determinare la competenza per la dichiarazione del fallimento della società (o di quello personale dei soci, che ne costituisce una mora conseguenza) era dunque quello del luogo ove la società medesima ha avuto la propria ultima sede;
e la stessa ricorrente non contesta che l'ultima sede sociale fosse in Ravenna. Nè varrebbe obiettare che la società, in quanto tale, era cessata sin da quando, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, essa si è sciolta ed è stata liquidata: perché un tal rilievo avrebbe semmai potuto sorreggere motivi di opposizione diversi da quelli prospettati contro la dichiarazione di fallimento in esame, ma non varrebbe certo a dimostrare l'incompetenza territoriale del tribunale nella cui circoscrizione si trovava l'ultima sede della società fallita.
3) Il terzo motivo di ricorso, volto a denunciare la violazione dell'art. 15 L. fall., si riferisce alla mancata audizione della sig.ra SI e del sig. RN in Camera di Consiglio prima della dichiarazione di fallimento.
Premesso che quel che qui rileva è la doglianza riguardante la violazione del diritto di difesa della sig.ra SI (non anche del suo socio, sig. RN, il quale non ha proposto opposizione e non è parta in causa), si devo anzitutto rilevare che la corte territoriale ha disatteso la medesima eccezione prospettata in quella sede dall'appellante per tra distinto ragioni, ciascuna della quali autonomamente in grado di sorreggere la decisione, esposte nell'ordine che segue.
La corte, in primo luogo, ha richiamato e fatto propria la valutazione già espressa dal giudice di primo grado, secondo il quale la mancata audizione della fallenda non aveva inficiato la legittimità del procedimento dichiarativo di fallimento, essendo dipesa dal tentativo della stessa sig.ra SI di sottrarsi alla procedura. In secondo luogo, ha osservato che la notifiche degli avvisi di convocazione non presentavano i vizi denunciati dalla medesima sig.ra SI e che, in particolare, non si poteva ritenere invalida la notifica eseguita a mezzo posta nella sua residenza di S. Giuseppe di Comacchio, via Romea Vecchia 46, sol perché in quella via esistevano due stabili identificati col medesimo numero civico, tanto più che la destinataria ora persona da tempo conosciuta in tale piccola frazione, ne' era vero che in una delle raccomandate ivi indirizzate mancasse l'indicazione del numero civico. In terzo luogo, ha sottolineato come la stessa appellante avesse ammesso di aver potuto esaminare gli atti del procedimento, in data 3 giugno 1996, quando ancora la sentenza di fallimento non ora stata emessa, onde poteva ritenersi che ella avesse comunque avuto la possibilità di difendersi.
Di tali argomentazioni la seconda è, dal punto di vista logico, preliminare rispetto alle altra: perché l'avvenuta rituale notifica degli avvisi di convocazione della debitrice per la udienze camerali in cui si sarebbe dovuto discutere della richiesta di dichiarazione di fallimento esclude "in radice" ogni violazione dell'art. 15 L. fall. (quale risultante dopo la parziale declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata da Corte Cost. 16 luglio 1970, n. 141), consentendo di affermare senz'altro che nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata.
Ora, alla motivazione formulata in argomento dalla corte territoriale, cui dianzi si è fatto cenno, nulla la ricorrente oppone se non la reiterazione della medesima eccezione già sollevata in grado d'appello, limitandosi a ribadire che nella summenzionata frazione di S. Giuseppe di Comacchio esistono due stabili col medesimo numero civico e che in una delle raccomandate li inviate l'indicazione del numero civico farebbe difetto. Ma, come s'è detto, la corte di merito ha già correttamente replicato che la prima di tali circostanze è irrilevante - perché non si può certo presumere che, in presenza di due stabili di una piccola frazione contrassegnati col medesimo numero civico, l'ufficiale postale abbia errato nell'individuazione di quello in cui effettivamente e da tempo risiedeva la destinataria dell'atto da notificare - e che la seconda non è vera, avendo la curatela del fallimento prodotto in causa una fotocopia della raccomandata recante l'indicazione del numero civico. La riproposizione delle precedenti prospettazioni difensive, non accompagnata da una specifica confutazione delle argomentazioni in forza delle quali quelle prospettazioni sono stato disatteso dal giudice "a quo", rende inammissibile il profilo di censura in esame, non potendosi il ricorso per cassazione ridurre ad un'istanza di revisione del precedente giudizio senza l'enunciazione precisa e completa delle ragioni per le quali la decisione impugnata e la ragioni che la sorreggono sarebbero errate. Nè alcun rilievo può esser attribuito agli ulteriori profili di censura adombrati, sempre con riferimento alla notifica dei predetti avvisi di convocazione, nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c., giacché in tale memoria è consentito solo illustrare i motivi di censura già tempestivamente prospettati nel ricorso, ma non anche ampliarne la portata.
Poiché, per le considerazioni ora esposte, almeno una della ragioni per le quali la Corte d'Appello ha escluso la violazione, nel caso in osano, del citato art. 15 L. fall. non è scalfita dal proposto motivo di ricorso, risulta superfluo scrutinare anche le altre doglianze della ricorrente che concernono le ulteriori, autonome ragioni sulle quali la medesima decisione è fondata. 4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La natura della questioni trattate suggerisce di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra la parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2003