Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 richiede solo la presenza del requisito della totale inabilità e della incapacità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita e prescinde da ogni requisito reddituale. Ne consegue la irrilevanza dell'accertamento in ordine all'avvenuto risarcimento delle conseguenze lesive di un sinistro stradale asseritamente all'origine della patologia invalidante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, i presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI ID, UF AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
UF RT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 546/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 22/02/00 - R.G.N. 5269/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/16 settembre 1996 il Pretore di Modena rigettava la domanda proposta da NE BA nei confronti del Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.10.1993.
L'appello degli eredi dei signor BA, deceduto l'8 aprile 1997, veniva accolto dal Tribunale di Bologna, con sentenza del 17 novembre 1999/22 febbraio 2000. Condividendo le conclusioni del CTU da essi nominato, i giudici di secondo grado ritenevano che, a causa dell'encefalopatia post traumatica (conseguente ad un incidente stradale del 1977), con crisi epilettiche ed importanti elementi psicotici, e della angiopatia ateromasica polidistrettuale, manifestatasi nel settembre del 1992 con una cardiopatia ischemicodisritmica, il signor BA necessitava di assistenza continua gi à all'epoca della presentazione della domanda.
Condannavano, quindi, il Ministero convenuto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dal 1^ novembre 1993 all'8 aprile 1997 e alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, il Ministero dell'Interno.
NA LI e MA BA resistono con controricorso;
non si è costituito, in questa fase, LA BA. Motivi della decisione
Con i primi due motivi il Ministero ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 e del d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, C.P.C.).
Deduce che, a fronte delle divergenti conclusioni dei due CTU, quello nominato in primo grado e quello incaricato in appello, il Tribunale non ha dato ragione della preferenza accordata alla seconda consulenza.
Critica, poi, la relazione del secondo CTU, osservando che questì è pervenuto alla affermazione della necessità di assistenza sulla scorta della sola gravità del quadro clinico, non valutando il danno funzionale che solo può giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Sottolinea che la prima consulenza si era fondata sulla visita del signor BA, all'epoca ancora vivo, mentre il secondo CTU si è limitato all'esame degli atti.
Rileva, ancora, che la comparsa di epilessia nel 1992 non giustifica la necessità di accompagnamento, atteso che le crisi epilettiche sono, per definizione, a carattere temporaneo e, una volta superate, il soggetto è in grado di movimenti autonomi. Il CTU non avrebbe valutato la frequenza delle crisi, atteso che il d.m.
5.2.1992 prevede la percentuale di invalidità del 100% solo per le crisi epilettiche generalizzate con frequenza quotidiana. Tale frequenza non sarebbe stata accertata nella fattispecie in esame, quanto meno con la decorrenza ritenuta.
Con il terzo, subordinato motivo, il Ministero deduce vizio di motivazione della sentenza, laddove, da una parte, dà atto di un aggravamento delle condizioni cliniche della parte nel novembre 1995 (quando una TAC segnalava atrofia cerebrale associata ad encefalopatia multiinfartuale) e, dall'altra, afferma la decorrenza del beneficio dalla domanda amministrativa (ottobre 1993). Aggiunge che, solo a seguito del ricovero del novembre 1995, il CTU afferma che le condizioni generali e quelle intellettive cominciarono a deteriorarsi. Inspiegabile, quindi, è la retrodatazione a due anni addietro.
Critica il CTU per il fatto che ha condotto la propria indagine sulla base di quanto riferito dal figlio della parte. Con il quarto e il quinto motivo il Ministero denuncia violazione dell'art. 2 della legge n. 118/71 ed altro vizio di motivazione, deducendo che non era stato accertato se l'incidente stradale, all'origine di una delle patologie, fosse altrimenti tutelabile in quanto causato da terzi.
Assume che, in tal caso, non competerebbe l'indennità di accompagnamento, atteso il carattere residuale di tale provvidenza e la sua incompatibilità con invalidità altrimenti tutelate (come, nel caso in esame, quando il fatto lesivo sia oggetto di tutela risarcitoria).
Il ricorso non è fondato.
In ordine ai primi tre motivi, osserva la Corte che il Tribunale ha dato atto, in primo luogo, che le conclusioni del CTU nominato in secondo grado non erano state oggetto di rilievi o critiche ad opera delle parti;
ha poi condiviso le conclusioni del proprio ausiliare, implicitamente disattendendo le diverse conclusioni del consulente nominato in primo grado.
L'affermazione del Tribunale circa la assenza di rilievi o critiche alla relazione del CTU di secondo grado non risulta censurata in questa sede;
l'assenza di rilievi alla relazione del secondo CTU, se non esonera il giudice di appello dall'obbligo di dare contezza della preferenza accordata alla soluzione raggiunta dal proprio ausiliare, lo dispensa, peraltro, dall'obbligo di una motivazione specifica, necessaria quando siano state mosse puntuali osservazioni all'operato dello stesso.
Ed il rifiuto delle conclusioni del CTU nominato in primo grado risulta, nella fattispecie, dall'accoglimento ragionato delle diverse conclusioni del secondo CTU.
Infondato, poi, è il rilievo che le crisi epilettiche non avrebbero potuto giustificare "di per sè" l'attribuzione di un accompagnatore per il loro carattere temporaneo, nonché per il fatto che il d.m.
5.2.1992 del Ministero della Sanità prevede una invalidità del 100% solo per le crisi epilettiche generalizzate con crisi quotidiane, nella specie insussistenti (o, meglio, non riscontrate, "quantomeno con la accertata decorrenza"). Il CTU, infatti, ha fondato le proprie conclusioni, sulla totale inabilità e sulla incapacità di assolvere agli atti quotidiani della vita, non sulla sola "encefalopatia epilettogena" post traumatica, ma anche sulla associata patologia cardiovascolare "grave angiopatia ateromasica polidistrettuale").
Ingiusta, poi, è la critica relativa alla dedotta mancata valutazione del danno funzionale, atteso che tale valutazione è implicita nel giudizio, correlato alle infermità riscontrate e alle dichiarazioni raccolte dal familiare, della necessità di assistenza continua "per gli atti della vita quotidiana e la cura della propria persona".
Il quarto e il quinto motivo, che lamentano il mancato accertamento, di ufficio, della imputabilità a terzi della patologia derivante dall'incidente stradale, e dell'eventuale risarcimento ad opera dei responsabili, sul presupposto che un eventuale risarcimento civilistico escluderebbe l'insorgenza del diritto alla indennità di accompagnamento, sono anch'essi infondati.
Va infatti rilevato che, a prescindere dal fatto che la incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la totale inabilità non sono totalmente riconducibili alle conseguenze dell'incidente stradale del 1977, nessuna norma di legge prevede la incompatibilità della indennità di accompagnamento con l'avvenuto risarcimento, da parte del responsabile, delle conseguenze lesive di un incidente stradale.
Del tutto priva di riferimenti normativi è l'asserzione che l'indennità di accompagnamento avrebbe "carattere residuale in quanto rivolta in favore di soggetti che, altrimenti, sarebbero privi di ogni altra tutela".
È vero, invece, che la indennità di accompagnamento richiede solo la presenza del requisito della totale inabilità e della incapacità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18), e che prescinde, al contrario della pensione e dell'assegno di invalidità civile, anche da ogni requisito reddituale;
sono esclusi dall'indennità solo gli "invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto" (ult. comma del citato art. 1). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente Ministero va condannato al rimborso delle spese di questi giudizio nei confronti dei resistenti, con attribuzione al loro procuratore avv. Franco Agostini, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso, nei confronti dei resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10 per spese ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Franco Agostini, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002