Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell'ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente "gonfiato", anche quando sia previsto a carico del richiedente l'obbligo di successiva rendicontazione sull'effettivo impiego delle somme percepite.
Commentario • 1
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2010, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/01/2010
Dott. BARTOLINI Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 181
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 33732/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC TO N. IL 25/01/1955;
2) LA GI CO N. IL 23/07/1947;
3) PA NG N. IL 22/06/1974;
avverso la sentenza n. 5186/2005 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Molino Luca, del Foro di Verbania, per l'imputato CA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. IL FATTO ED I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONEDell'originario e ben più ampio processo rimangono sub judice due vicende, in ciascuna delle quali sono stati ravvisati gli estremi del delitto di truffa per conseguire erogazioni pubbliche, asseritamene perpetrato in danno della Regione Piemonte. La Regione pone a disposizione di imprenditori, tra l'altro, finanziamenti per iniziative di sviluppo turistico ed alberghiero e questi finanziamenti, in parte a fondo perduto ed in parte ad interesse agevolato, sono concessi in esito ad una procedura che, nei suoi termini essenziali, prevede il versamento del contributo previa consegna di un preventivo dettagliato di spesa, accompagnato da una autocertificazione che attesta la sussistenza delle condizioni indicate dalla normativa, cui segue la verifica finale della corrispondenza tra quanto erogato e quanto realmente impiegato. Nella prima delle dette vicende oggetto di giudizio l'Immobiliare SI PA s.r.l. risultava avere chiesto un contributo per l'acquisto di arredi, per un valore di oltre un milione di Euro, presentando una dichiarazione, che si riteneva esser falsa, di non avere in precedenza usufruito di un beneficio per la stessa causale ed un preventivo che si assumeva essere notevolmente "gonfiato" negli importi e comunque falso, per essere stato redatto su un modulario appartenente ad una impresa diversa da quella realmente impegnata nella fornitura. Per questo episodio sono imputati CH RE e CA GI OM, soci entrambi, l'uno occulto e l'altro legale rappresentante, della Cierreesse s.r.l., alla quale veniva riferita la reale veste di venditrice degli arredi. In esito al primo grado di giudizio, tenuto nelle forme del rito abbreviato, costoro furono assolti;
furono invece condannati in appello, su impugnazione del pubblico ministero.
La seconda vicenda riguarda la fornitura di attrezzature per una gelateria, della quale era titolare l'imputato VE WO. Per far ottenere a costui un contributo regionale per l'acquisto di attrezzature, era stato redatto dallo stesso e dal CA (che in questo caso aveva agito per conto della CH s.r.l. amministrata dal cognato CH RE) un preventivo che era stato sospettato di essere inveritiero perché "gonfiato" negli importi di spesa indicati e dissimulatorio della vera realtà degli acquisti da effettuare. Dall'imputazione di truffa ex art. 640 bis c.p. anche per questo episodio gli imputati erano stati assolti nel giudizio di prime cure e ritenuti per contro penalmente responsabili nel giudizio di appello.
Per entrambe le dette vicende il primo giudice aveva osservato che non potevano ricorrere gli estremi del delitto di truffa perché il vero e proprio rapporto truffaldino si sarebbe verificato soltanto al momento della verifica finale, quando la Regione sarebbe stata definitivamente ingannata sui presupposti e sugli importi dei finanziamenti. Prima di allora, si era affermato, il preventivo rappresentava una semplice previsione di massima, necessaria a far valutare la compatibilità dell'intervento richiesto con le linee programmatiche della politica regionale;
ma l'ingiusto profitto del richiedente, con danno per l'ente erogante, non avrebbero potuto prodursi che dopo il completamento della procedura. La pronuncia di condanna, ad opera del giudice di appello, è stata per contro fondata sulla valorizzazione del preventivo come momento al quale ricondurre gli estremi dell'artificio e dell'induzione in errore dell'amministrazione regionale. Sin dal momento dell'approvazione del preventivo, si è rilevato in sentenza, la regione poneva nella concreta disponibilità dei richiedenti le somme oggetto di contributo e quindi sin da questo atto erano sussistenti gli elementi costitutivi del delitto in addebito. La successiva rendicontazione aveva la funzione di consentire una verifica sull'operato dei soggetti finanziati e di permettere le restituzioni di quanto non utilizzato o la presentazione di richieste supplementari di credito. La Corte di appello ha inoltre contestualmente disatteso numerosi rilievi che i difensori avevano opposto avverso i motivi di appello e che specificamente si riferivano all'uno od all'altro dei due episodi di illecito.
Avverso la pronuncia di condanna hanno interposto ricorso per cassazione i difensori del CH e del CA nonché il VE personalmente.
Per il CH si formula un unico motivo di gravame, con il quale l'annullamento della sentenza è chiesto per carenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla sua partecipazione personale all'episodio di truffa che gli è stato addebitato. Si ricorda che il CH era in origine imputato di aver tenuto una condotta corruttiva per avere, nella sua qualità di assessore regionale al turismo ed allo sport, illecitamente favorito le iniziative della Immobiliare SI PA s.r.l.. Da questa imputazione egli era stato assolto, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, e questa assoluzione privava di sostegno l'accusa di avere contribuito a far ottenere alla stessa Villa PA finanziamenti che si asseriva essere stati indebiti, da spendere presso la sua azienda commerciale. Nessun elemento dimostrava che egli fosse al corrente dello scopo che aveva il preventivo di spesa rilasciato dalla s.r.l. RR del cognato, della quale egli era soltanto un socio di capitale.
Per il CA si ripropone la questione concernente la rilevanza del preventivo di spesa a costituire elemento cui riferire gli estremi dell'artificio e dell'induzione in inganno per l'ente regionale, questione diversamente risolta dai primi giudici del merito. Ed in proposito si osserva che gli stessi bandi per la presentazione delle domande di contributo prevedono come fatto fisiologico la non corrispondenza tra la previsione di impegno e la finale risultanza degli investimenti. Si sostiene poi che il preventivo presentato per l'Immobiliare Villa PA non presentava elementi di falsità, pur essendo stato compilato su uno stampato riferito ad una impresa diversa da quella dell'imputato. E si afferma che sarebbe spettato all'impresa beneficiaria del finanziamento comunicare alla Regione Piemonte le variazioni avvenute nel contenuto del rapporto, essendo l'esponente CA soltanto un venditore di merci. In definitiva, si conclude, la sentenza impugnata ha travisato le risultanze probatorie in atti.
L'imputato VE formula nell'atto di suo pugno tre motivi di doglianza. In primo luogo si denuncia la violazione dell'art. 522 c.p.p., per essere stato egli dichiarato penalmente responsabile per un fatto diverso da quello oggetto di contestazione. L'originaria accusa gli ascriveva di avere utilizzato un preventivo artefatto;
l'affermazione di penale responsabilità era stata pronunciata per non aver egli informato la regione finanziatrice di avere, dopo la presentazione del preventivo, speso meno di quello che era stato preventivato. Con un secondo motivo si denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, sulla base di due considerazioni: la spesa finale per le attrezzature era stata la stessa indicata da subito nel preventivo;
e comunque non sarebbe stato possibile perpetrare il reato perché la regione trattiene una parte del contributo per rilasciarla soltanto dopo la verifica finale, da effettuare sulle fatture di spesa effettiva. Infine, si impugna la pronuncia per illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed alla commisurazione della pena, parametrata ad un importo asserito del profitto palesemente erroneo.
Tutti gli imputati chiedono la cassazione della sentenza nel capo che ha dichiarato la loro penale responsabilità.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Si pone come preliminare all'esame degli altri motivi di ricorso la questione concernente il rilievo da assegnare, quale elemento da cui far dipendere la sussistenza degli addebitati delitti di truffa, al preventivo di investimenti da presentare alla regione con la domanda di finanziamento di tali iniziative;
piuttosto che alla conseguente rendicontazione, con la quale si conclude il rapporto tra il richiedente e l'ente pubblico. Su questo punto hanno espresso opposte opinioni, come si è riferito nella premessa in fatto, il giudice di primo grado ed il giudice di appello. Per l'uno il preventivo è una semplice previsione di impegno di spesa, del tutto interlocutoria ed ininfluente, in una procedura che relega l'eventuale danno per l'Ente erogatore, vittima di raggiri, al momento della conclusione del rapporto con il beneficiario. Per il successivo giudicante il preventivo assume già un aspetto rilevante a dar luogo al delitto di truffa perché sulla sua sola base è materialmente erogato il finanziamento. Da queste contrapposte ricostruzioni del fatto sono derivate le diverse conclusioni raggiunte nei precedenti giudizi relativamente alla sussistenza delle imputazioni ed alla responsabilità dei giudicabili. E la medesima questione, nella presente sede riproposta, assume particolare importanza in relazione all'addebito ascritto al capo di imputazione sub h), per il quale la falsificazione del preventivo, nelle somme di spesa progettate, costituisce, se non l'unico, il principale elemento di accusa. Il principio al quale rifarsi è quello per cui il delitto in esame si consuma nel momento nel quale il bene che rappresenta l'ingiusto profitto entra nella disponibilità dell'agente (Cass. sez. 5^, 29 gennaio 2009, n. 14905). La percezione dell'ingiusto profitto cagiona, corrispondentemente, la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Cass. sezioni unite, 21 giugno 2000, n. 18). Ne segue che quanto risulta essere posteriore a questo momento significativo è estraneo agli elementi strettamente necessari a configurare il reato. La possibilità, ad esempio, per la vittima di rientrare in possesso dei beni di cui si è spogliata può incidere su aspetti della vicenda rilevanti a fini diversi dalla verifica di sussistenza dell'illecito penale, quali la determinazione della pena, la concomitanza di circostanze attenuanti e simili. Ma quando il soggetto passivo si priva di una sua utilità patrimoniale e questa entra nel patrimonio dell'agente, la figura criminosa della truffa deve intendersi realizzata. Questo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, appare perfettamente compatibile con la realtà della speciale procedura di finanziamento nel cui contesto si afferma essere stato perpetrato dagli odierni ricorrenti il raggiro in pregiudizio della Regione Piemonte.
Molto schematicamente, questa procedura prevede che l'interessato ad ottenere un contributo in denaro dall'ente presenti una domanda munita di un preventivo di spesa documentato, riferito ad un progetto preciso di investimento. Nel caso di nuovi arredi per una iniziativa turistica, ad esempio, si prevede vengano allegate alla richiesta le planimetrie dell'immobile da corredare, l'indicazione della dislocazione della mobilia e della sua distribuzione, la fornitura del materiale grafico e quanto inoltre occorra a far apprezzare il contenuto e l'opportunità della proposta. La Regione assegna a ciascuna richiesta un punteggio e, in base ad una graduatoria e dopo un esame delle proposte, distribuisce i contributi che ritiene meritevoli. I bandi regionali specificano che la documentazione da allegare è considerata indispensabile ai fini della valutazione dell'intervento (ad es., punto 10 del bando zone obiettivo 2 DOCUP);
che i beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale delle spese sostenute ed a richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento (punto 19); che gli stessi beneficiari sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell'intervento, conformemente al preventivo presentato ed agli obiettivi in esso contenuti, a pena di riduzione automatica del finanziamento concesso (punto 19); e che se il beneficiario non realizza l'intervento per il quale il finanziamento è stato concesso, l'Ente provvedere alla revoca dello stesso ed al recupero dell'erogato (stesso punto 19). Il finanziamento è poi accreditato al destinatario in somme differenziate a seconda che l'agevolazione avvenga a fondo perduto oppure a tasso agevolato;
e per la porzione ritenuta finanziabile, salva una somma che l'erogante consegna soltanto dopo una verifica finale. Al termine dell'operazione finanziata gli organi di controllo effettuano una verifica concernente l'effettiva realizzazione del progetto approvato ed il quantum della spesa occorsa. In questa fase viene corrisposta, se ne ricorrono gli estremi, la somma a saldo che l'Ente si era trattenuto per tutelarsi. In tal senso il giudice di appello ha ricostruito il contenuto delle deposizioni raccolte dai funzionari regionali e dei bandi per la presentazione delle domande, prodotti in atti (sent. da pag. 23).
Dalla descrizione che i bandi effettuano della procedura, la Corte di appello torinese ha tratto il convincimento secondo cui l'elemento fondante del rapporto tra l'ente ed il richiedente, ed al quale è data esecuzione con il versamento delle tranches di contributo erogate prima della verifica finale, è costituito dal preventivo e dai suoi allegati, illustrativi del progetto approvato. Il progetto deve essere eseguito così come lo ha rappresentato il richiedente ed è stato reputato utile dalla controparte, essendo possibili variazioni soltanto se rese conoscibili ed autorizzate. In questo quadro di risultanze, deve convenirsi con il giudice di appello nel ritenere che l'accoglimento del preventivo costituisce un elemento di accordo contrattuale che impegna reciprocamente il soggetto richiedente e l'Ente finanziatore. Da questo accordo entrambe le parti assumono diritti e doveri;
ed il versamento delle somme basate sul preventivo rappresenta l'esecuzione del negozio. Se questo è frutto di un raggiro, la causa della prestazione è illecita ed il profitto che il beneficiario ottiene è un profitto ingiusto. In questo senso, del resto, già si è pronunciata questa Corte. Si è affermato, al riguardo: "Nel delitto di cui all'art. 640 bis c.p., il danno patrimoniale per l'ente pubblico si identifica... con il danno emergente sorto al momento della elargizione in denaro in conseguenza di una falsa prospettazione riguardante la spesa;
ne consegue che è ravvisarle il suddetto delitto nell'ipotesi in cui, al di là della effettiva realizzazione dei lavori finanziati, siano state prospettate modalità di esecuzione degli stessi del tutto diverse da quelle utilizzate" (Cass. sez. 6^, 19 gennaio 2004, n. 38). È, dunque, la prospettazione, fatta propria dall'Ente erogatore, l'elemento decisivo di cui tener conto per apprezzare la liceità della condotta del richiedente il beneficio. Questi può, per varie cause, rivelarsi inadempiente, in buona o mala fede, in tutto o in parte, agli obblighi assunti con l'approvazione della sua domanda. Ma se questa sua domanda aveva tratto volutamente in inganno il finanziante, quell'inadempimento si presta ad essere esaminato sub specie di illecito penale. Quanto poi segue, con il possibile recupero delle somme erogate in dispregio al preventivo, consentendolo le condizioni dell'autore del raggiro, appare circostanza ulteriore, rispetto ad una figura di reato che deve dirsi, se ne ricorrono tutti gli altri estremi, già realizzata dal momento dell'incasso delle somme artatamente ottenute. In ordine dunque alla questione posta all'esame anche di questo collegio, relativa al ruolo da assegnare al preventivo piuttosto che alla rendicontazione, deve dirsi che quest'ultima, in quanto evento posteriore alla consumazione del delitto di truffa, ove questo delitto sussista, non assume altra rilevanza se non quella di un meccanismo attraverso il quale la regione può cercare di non subire irrevocabilmente un danno che si è già verificato. Il controllo dei conti può consentire di limitare il pregiudizio, evitando la consegna del saldo ed offrendo l'occasione per chiedere una restituzione. Ma, appunto perché il rendiconto serve per dare modo di pretendere una restituzione, appare palese che un reato caratterizzato dalla produzione di un danno con corrispondente ingiusto profitto altrui si è configurato ben prima del rendiconto stesso.
Nel presente giudizio, il giudice di appello ha dimostrato (pag. 47 sentenza) che in entrambe le vicende oggetto di processo la Regione Piemonte aveva posto concretamente a disposizione, con dei bonifici bancari, somme elevate (un milione di Euro nell'una; oltre 80.000, nell'altra), delle quali si era spogliata a favore dei richiedenti, e che sempre a loro favore erano state vincolate somme ulteriori che completavano le erogazioni. Dunque, conformemente a quanto ha ritenuto la stessa Corte territoriale, i preventivi hanno costituito lo strumento idoneo a cagionare un concreto danno per l'Ente pubblico, con profitto ingiusto per le parti istanti, attraverso il quale strumento nella vicenda di specie fu posta in essere la condotta di raggiro.
Devono aggiungersi, per completare l'esame dei rilievi difensivi, le brevi considerazioni che seguono.
Ha osservato il ricorrente CA che le stesse procedure di bando per le domande di finanziamento prevedono come aspetto fisiologico di queste la possibilità che il preventivo differisca dal risultato finale del costo dell'investimento, in dipendenza delle inevitabili modifiche che, si sostiene, si rendono sempre necessarie in corso d'opera. Si precisa, però, dallo stesso ricorrente, che ciò vale ".. ferma restando la tipologia ed il sostanziale contenuto dell'intervento.." e questa è già una precisazione limitativa di palese rilievo. L'argomento riposa, di per sè, su una lettura soltanto in parte corretta della documentazione allegata (i bandi), posto che gli stessi, per quanto riguarda le "inevitabili modifiche" da affrontarsi nell'attuazione pratica, presuppongono la buona fede di chi usufruisce del contributo parametrato sul preventivo. Ed è in relazione al preventivo che l'interessato assume l'obbligo di dare notizia delle dette modifiche e delle loro ragioni, per ottenerne una autorizzazione. Il rilievo difensivo è privo di fondamento per il caso in cui sin dall'inizio la realtà rappresentata con il preventivo è artatamente costruita e volutamente divergente dall'esecuzione che ci si appresta ad intraprendere. Tanto premesso, occorre procedere ad esaminare partitamene le posizioni dei singoli imputati.
AC TO.
Si ascrive a condotta concorrente del CH un episodio di truffa (capo e) nel quale gli elementi di inganno in pregiudizio della Regione Piemonte sono plurimi: il preventivo presentato nell'interesse della SI PA s.r.l. è stato ritenuto "gonfiato" negli importi di spesa;
lo stesso preventivo indicava come fornitrice degli arredi alla beneficiaria SI PA un'impresa (la AN) diversa da quella realmente interessata alla fornitura (la RR s.r.l., della quale il CH era socio); ed il medesimo preventivo conteneva la dichiarazione della beneficiaria di non avere usufruito in precedenza di finanziamenti per la stessa causale mentre di un contributo analogo la stessa aveva già goduto in precedenza. Nel presente processo risulta concorrente con il detto CH il solo CA, formale intestatario della RR s.r.l., essendosi proceduto separatamente nei confronti di loro coimputati o essendo stata definita altrimenti la posizione processuale di taluni di costoro. Mentre il CA contesta (oltre ad altro) la sussistenza dei sopra indicati elementi di artificio e di raggiro, per il CH si deduce principalmente la mancanza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla affermata sua partecipazione alla truffa. In proposito, il principale argomento difensivo riguarda la caduta correlazione tra l'originaria imputazione di corruzione che si ascriveva al ricorrente e l'imputazione di truffa per la quale si procede. Il primo addebito, quello corruttivo, vedeva il CH essersi attivato, nella sua qualità di assessore regionale allo sport ed al turismo, per far ottenere all'immobiliare SI PA un contributo finalizzato a consentire ad essa di comperare arredi presso la di lui impresa, CH s.r.l. Da questa imputazione il CH è stato assolto e se ne trae occasione per sostenere che, caduta questa accusa, resta priva di fondamento quella in oggetto, di truffa. L'affermazione è palesemente non condivisibile, posto che il comportamento corruttivo poteva essere riferito a benefici ottenibili anche con un preventivo veritiero;
e che una truffa mediante un preventivo addomesticato poteva essere compiuta anche indipendentemente da previe attività di corruzione - e, del resto, nel capo di imputazione sub e), in esame, non si fa alcun accenno alla veste di amministratore pubblico dell'imputato. Non era stata contestata, ne' appartiene alla materia del decidere, tra le due imputazioni alcuna connessione finalistica. L'argomento, dunque, non è idoneo a dimostrare nella pronuncia impugnata una contraddizione od una illogicità che possano essere apprezzate come ragione per un annullamento della sentenza.
Si sostiene, poi, che il giudicante non ebbe possibilità di conoscere lo specifico fatto costituito dall'avere la beneficiaria dei contributi SI PA già conseguito in un passato poco lontano contributi pubblici per la medesima causale: circostanza che avrebbe impedito la ripetizione del beneficio.
Sul punto, il giudice del merito ha ricordato l'incrocio di interessi che legava l'assessore al cognato CA: l'uno presidente del consiglio di amministrazione della CH s.r.l., avente quale socio e amministratore di fatto il CA;
quest'ultimo amministratore della RR s.r.l., della quale era socio di capitale il CH, e che operava negli stessi locali della prima società nonché nel medesimo settore commerciale (produzione e vendita di arredi e attrezzature turistico-alberghiere). Sul fatto che il CH agisse attivamente anche per la RR, ufficialmente del cognato, avevano riferito i testi SC AN, SC AM e TA AN. La Corte territoriale ha altresì ricordato che il detto CH tentò di dimostrare di aver voluto dissociarsi dalle attività della RR, relativamente proprio alle vicende per cui è processo, con l'asserire che nel corso di una assemblea dei soci di questa, il 10 luglio 2003, egli era stato messo in minoranza e che pertanto si era indotto a cedere, poco dopo, le sue quote. Fu dimostrato, al riguardo, che in quella data il predetto non poteva essere stato presente all'assemblea perché si trovava in volo nella tratta Roma- Torino. Appare pertanto corretta e logicamente ben argomentata la conclusione raggiunta nel giudizio per cui le forniture da effettuarsi dalla CH s.r.l. e dalla RR s.r.l. erano perfettamente conosciute dall'odierno imputato CH. Una siffatta conclusione è stata giustificata dal giudice di appello con l'ulteriore richiamo ad una convergente serie di elementi desunta da plurime testimonianze e risultanze di fatto. Le deposizioni dei testi IR AL, RI RO e MI SI (riportate in sentenza nei passi più significativi) raccontavano di interessamenti, premure ed opportunità provenienti dal CH, in persona, e dal CA per attrarre nell'ambito dei loro esercizi commerciali la clientela con il prospettare la concreta possibilità di far ottenere agevolazioni se gli acquisti fossero avvenuti presso di loro. La documentazione relativa alla vicenda delle forniture alla SI PA ed ai preventivi che per essa furono redatti fu trovata nella ruota di scorta dentro il portabagagli di un'auto del CA, in una busta recate i nominativi dei destinatari nelle persone del CH e del titolare della SI PA, Bruno Antonio. L'occultamento della documentazione dimostrava, per il precedente giudice, la natura compromettente della stessa. Del resto, è facile osservare che soltanto se la SI PA avesse potuto ottenere un cospicuo finanziamento regionale essa avrebbe potuto acquistare dalla CH s.r.l. e dalla RR s.r.l. merci per un milione di Euro.
In ordine, più particolarmente, al concreto fatto della conoscenza, da parte del medesimo CH, del precedente contributo ottenuto dalla SI PA, ostativo all'erogazione successiva, sempre il giudice di merito ha ricordato la deposizione del teste De AO, funzionario regionale, che riferì della richiesta pervenutagli proprio dall'assessore in carica di inserire in una relazione che intendeva ottenere dagli uffici una postilla certificante il fatto che quella società non aveva inserito la menzione delle spese di arredamento nella richiesta di finanziamento da essa presentata anni prima. Per tal modo, sarebbe venuto ad essere smentito da un atto proveniente dagli uffici regionali uno degli elementi fattuali sui quali si fonda l'addebito di truffa per cui si procede, e che consiste nell'esser risultata menzognera l'autocertificazione della SI PA con la quale essa dichiarava di non aver mai goduto di erogazioni per l'acquisto di arredi, in precedenza. La postilla non fu inserita, nella relazione, ottenuta la quale, il CH chiese spiegazioni. Gli fu risposto che la circostanza oggetto della sua pretesa non risultava veritiera, posto che la pregressa e ben più comprensiva domanda di contributo della SI PA conteneva anche l'istanza di aiuto per l'acquisto di arredi. Se ne è tratta la conclusione, a parere di questa Corte logicamente conseguente, che il CH, mentre le indagini erano in corso, avesse un preciso interesse a far figurare, proprio in documenti provenienti dall'Ente, che non ricorreva la condizione ostativa (il precedente finanziamento) per l'accoglimento della istanza di erogazione successiva, avente il ricordato valore di almeno un milione di Euro. Sul punto, il modo con il quale era stata formulata la risalente domanda poteva lasciare spazio a qualche dubbio di interpretazione ma l'avvenuto esame a testimone di alcuni funzionari regionali ha definitivamente chiarito che il contributo dell'Ente aveva ricompreso porzioni di spesa per materiali di arredamento. L'ottenere una sorta di interpretazione autentica in senso contrario ad opera degli uffici dell'Ente erogatore poteva servire a privare di fondamento uno dei pilastri dell'accusa. Quanto riferito dal teste De AO implicava necessariamente che l'imputato sapesse della detta condizione ostativa e della conseguente falsità dell'autocertificazione della SI PA che corredava il nuovo preventivo.
Le argomentazioni così riassunte che si leggono nella sentenza impugnata privano di fondamento le ulteriori osservazioni svolte nel ricorso. Su aspetti di minore importanza si rinvia alla trattazione dell'impugnazione proposta dal CA che propone rilievi comuni al CH.
In conclusione, il gravame nell'interesse del CH deve essere respinto, per infondatezza.
LA GI CO.
Il primo dei motivi di censura formulati nell'interesse del CA è già stato esaminato., Esso si risolve nella deduzione di irrilevanza del preventivo che correda le domande di finanziamento, nelle procedure per l'elargizione di aiuti alle iniziative turistico ricettive nella Regione Piemonte. E la relativa questione ha costituito oggetto della premessa, alla quale si rimanda. Denuncia, poi, il ricorrente difensore l'insussistenza degli elementi costitutivi delle truffe in addebito. E ciò perché, relativamente all'incolpazione sub e), non ricorre la falsità ideologica del prevenivo, il quale fu legittimamente intestato ad un'impresa fornitrice diversa, lo stesso preventivo non era "gonfiato" negli importi e l'imputato non era a conoscenza del fatto che la SI patrizia aveva già usufruito di un ostativo precedente finanziamento;
e perché, quanto all'addebito sub h), il preventivo "VE" non poteva dirsi artatamente "gonfiato".
Il preventivo "SI PA", su modulario ditta AN. Il giudice d'appello ha considerato ideologicamente falso il preventivo presentato dalla SI PA alla regione non soltanto per quanto riguardava gli importi di spesa in esso contemplati ma anche e soprattutto perché esso lasciava intendere che gli arredi per i quali veniva chiesto il finanziamento sarebbero stati forniti dall'impresa AN (della quale era stato utilizzato, con il consenso di questa, un modulario intestato) anziché dalla RR s.r.l.. La circostanza riposa su documenti, cosi come riposa su altrettanti documenti il giro di fatturazioni che sarebbe risultato tra la AN e le imprese realmente interessate alla fornitura. Che in proposito non possa pensarsi ad una sorta di errore o ad una mera confusione ma che si sia trattato di una precisa strategia attuata dal CA e dal CH è stato affermato e riferito proprio da costoro. In questa ed altre operazioni di vendita di arredi per strutture ricettive, essi hanno spiegato, si era ricorsi ad una "triangolazione" allo scopo di non far figurare il nominativo del CH come quello della persona che era coinvolta in iniziative da finanziarsi dalla regione che interessavano direttamente il suo assessorato. Non è occorso null'altro, al giudice del merito, per dimostrare che per tal modo si costruiva per l'ente regionale, attraverso la produzione di un preventivo di acquisto di beni da un'impresa soltanto prestanome, una falsa realtà, idonea a celare all'amministrazione anche possibili ragioni per manifestare un dissenso. È, infatti, evidente che l'identità del fornitore dei beni può avere una qualche rilevanza ai fini della valutazione della liceità dell'iniziativa da vagliare e della effettiva consistenza o probabilità della sua riuscita. E proprio nel caso in esame il fatto di indicare una ditta per un'altra si rivelava significativo a nascondere occasioni per facili sospetti, fondati o meno, di cointeressenza e di complicità con i privati da parte di esponenti delle istituzioni pubbliche. Non per nulla, come si è riferito, la Corte territoriale ha attribuito importanza all'essere stata trovata la documentazione AN-SI PA, con il nome dell'assessore in carica e quello del soggetto da finanziare, nel nascondiglio costituito dalla ruota di scorta di un'autovettura.
I preventivi "gonfiati".
In ordine all'artificio costituito dalla presentazione di preventivi indicanti spese superiori a quelle realmente da effettuare, le argomentazioni dei ricorrenti non sono riuscite a dimostrare nella sentenza impugnata la sussistenza di vizi di motivazione o di travisamento dei fatti. Gli elementi materiali dai quali ha preso le mosse l'addebito non sono contestati. Il preventivo SI PA indicava una spesa totale per Euro 1.326.650, gli accordi conclusi con la CH s.r.l e la RR s.r.l. risultavano inferiori a questo importo per Euro 427.542 ed a fronte del detto preventivo fu liquidato dall'amministrazione un contributo in parte a fondo perduto ed in parte a tasso agevolato. Il preventivo VE era stato redatto per un investimento superiore ai 100.000 Euro, era fondato su due preventivi per tale cifra rilasciati dalla CH s.r.l., ma il VE sottoscrisse commissioni di acquisto, fino alla data della domanda e proprio con chi gli aveva fornito gli elementi per corredare il diverso preventivo allegato alla stessa (la CH s.r.l.) per soli 80.000 Euro. In entrambi i casi la divergenza tra il progetto esibito e la realtà degli accordi venditore-compratore risulta provata documentalmente. La ricostruzione che dei fatti ha operato il giudice di appello non denota vizi logici o incomprensioni delle risultanze desumibili dalla detta documentazione. L'occultamento di una parte di questa dava ragione alle affermazioni dell'appellante pubblico ministero sull'importanza e la natura rivelatrice della stessa. Ed i rilievi difensivi, per i quali i preventivi potevano lecitamente non tener conto degli sconti in uso nella prassi commerciale per le grosse forniture, che avrebbero ridotto i concreti costi dei beni da finanziare, si scontrano con l'esigenza, pretesa dai bandi di presentazione delle domande, di trasparenza, di chiarezza e di verità tra quanto rappresentato al vaglio dell'Ente e la realtà delle spese da affrontare.
Ulteriori argomenti, relativamente all'addebito sub H), sono svolti a proposito della posizione VE WO.
La falsa attestazione della SI PA di non avere usufruito in precedenza di finanziamenti analoghi a quello oggetto del capo di imputazione sub e).
Uno degli elementi di frode legati alla presentazione del preventivo SI PA che ha indotto la Corte di appello a riformare la pronuncia assolutoria di primo grado è costituito dall'autocertificazione con la quale l'immobiliare suddetta corredava la domanda di contribuzione (se ne è trattato a proposito della posizione dell'imputato CH). Con la dichiarazione si attestava che non erano state in precedenza ottenute erogazioni per l'acquisto di arredi;
mentre una erogazione siffatta risultava già ottenuta. Sul punto si è dibattuto, sia in relazione all'effettiva sussistenza della precedente fornitura da riferire proprio alla stessa tipologia di iniziative da supportare (acquisto arredi) e sia in relazione alla conoscenza dell'esistenza di questa precedente fornitura negli imputati CH e CA. Si è già riferito, a proposito del CH, degli elementi in base ai quali la Corte distrettuale ha ritenuto che egli fosse al corrente della circostanza, che impediva la lucrosa opportunità successiva di effettuare ulteriori forniture. Analoga consapevolezza la stessa Corte ha ritenuto di ravvisare nel CA in base ad una serie di argomenti che vanno dalla contiguità di interessi e di attività tra i predetti giudicabili al ritrovamento, più volte ricordato, di documenti occultati, che legavano entrambi allo stesso progetto ed entrambi al gestore della SI PA. Nelle argomentazioni svolte in sentenza non si colgono le denunciate mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà di motivazione ne' i dedotti travisamenti di risultanze. Non si ravvisano, nella pronuncia, salti logici o incoerenze ed in ogni caso il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello che, degli elementi di fatto, è esclusivo appannaggio del giudice di merito. Le doglianze che il ricorrente formula al riguardo (pagg.
4-6 dei motivi) non appaiono idonee a privare di forza argomentativa e di coerenza la motivazione della sentenza impugnata, la quale, da documentazioni e testimonianze precise, ha tratto un convincimento che risulta essere una congrua ed affidabile ricostruzione di quanto avvenuto. La stessa riduttiva lettura che il ricorrente effettua delle deposizioni dei testi IR, RI, MI, cui aggiunge il Rosina, non può celare il fatto di rilievo desunto dalle stesse: che le imprese CH e RR erano menzionate, nell'ambiente, in discorsi che collegavano ad acquisti presso di loro la possibilità di ottenere finanziamenti regionali. È dunque impossibile ritenere viziato da errore logico o argomentativo il convincimento del giudice di appello, raggiunto nel senso che negli odierni imputati CH e CA doveva essere esistita la consapevolezza della mancata rispondenza a realtà di quei preventivi di spesa SI PA e VE, che avevano, a diretto oggetto, consistenti forniture da effettuare dalle loro aziende. Il ricorso CA deve essere dichiarato infondato. PA NG.
Il primo dei motivi di censura riguarda l'asserito mutamento del fatto ritenuto nella sentenza di condanna, rispetto a quello che era stato originariamente contestato. Si addebitava al predetto di avere presentato alla Regione Piemonte una domanda di finanziamento munita di un preventivo "gonfiato" negli importi. Le commissioni di acquisto concluse al tempo della richiesta di preventivo erano, infatti, risultate inferiori all'importo del preventivo.
Ricorda in proposito il difensore ricorrente che dagli atti era emersa una cronologia degli avvenimenti diversa da quella ricostruita con la pronuncia impugnata, idonea a privare di sostanza la proposizione accusatoria. La domanda, si ricorda, era stata presentata ad un intermediario il 12/2/2004, non ancora fornita di preventivi in allegato, ed era stata trasmessa alla regione soltanto il successivo 26/3/2004. Nel frattempo, il VE aveva ricevuto il preventivo per 105.000 Euro dalla CH s.r.l.; aveva ordinato attrezzature per 80.000 Euro ed aveva allegato alla domanda, perché venisse trasmessa alla destinataria, il preventivo CH. Il giudice di appello ha osservato che già il 5/7/2004 era stata erogata al VE la prima tranche del contributo, sulla base del preventivo che le era giunto il 26/3/2004; ed ha ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto informare l'Ente erogatore del fatto che gli accordi intervenuti con i fornitori erano stati conclusi per somme inferiori a quelle complessivamente indicate nel progetto. Da questa asserzione ha trovato occasione il motivo di ricorso che vuole inosservato il disposto dell'art. 522 c.p.p., per immutazione del fatto (da commissivo ad omissivo), con conseguente nullità della pronuncia gravata. In realtà, la Corte territoriale ha osservato che, se era vero che il VE aveva man mano effettuato acquisti sino a raggiungere un importo pressoché corrispondente all'ammontare della spesa preventivata, era vero, altresì, che era mancata la corrispondenza tra il preventivo presentato alla regione e la realtà degli accordi conclusi in quel momento con i fornitori. Questa circostanza di fatto è sufficiente ad integrare il reato in addebito, posto che, come si è riferito nella premessa, già il preventivo rappresenta l'elemento comportamentale dell'agente sufficiente ad ottenere una prestazione pecuniaria dall'Ente pubblico. Nel caso di specie, la regione aveva approvato il preventivo ed aveva versato il contributo, per tal modo cadendo nell'inganno e procurandosi un ingiusto danno patrimoniale. Di nessun rilievo è stato considerato il fatto per cui, prima della finale rendicontazione, il VE aveva aggiunto spese ulteriori sino a raggiungere, alla fine, un importo pressoché equivalente a quello inizialmente esposto nel preventivo. L'imputato, ha affermato il giudice di merito, avrebbe dovuto segnalare l'evoluzione della situazione alla Regione Piemonte ed in questa mancata trasparenza di rapporti è stato ravvisato un elemento di illiceità penalmente valutabile. In realtà, i bandi per la presentazione delle domande non pongono a carico del beneficiario delle erogazioni un onere di informazione che sia sanzionato penalmente. Occorrono, si è per testimoni riferito, le autorizzazioni dell'ente, per le modifiche del progetto, ma l'inadempimento a queste prescrizioni rimane sul piano dei rapporti contrattuali tra l'amministrazione ed il destinatario del contributo. Ciò che, per contro, costituisce l'illecito penale nel caso in esame è l'idoneità assunta dal preventivo CH, per 105.000 Euro, a rappresentare un progetto che fu approvato e finanziato dalla regione, quando nel momento della presentazione del progetto le commissioni di acquisto dimostravano una realtà fattuale da esso diversa, sia nella tipologia di parte dei beni da acquistare (da usati a nuovi), sia nell'identità delle imprese dalle quali acquistare le attrezzature e sia negli importi da spendere. La conclusione per tal modo raggiunta da conto della infondatezza da riferire al secondo motivo di ricorso. Il ricorrente difensore ha dimostrato che il VE giunse, attraverso plurimi accordi di fornitura, a sostenere costi pressoché uguali a quelli che aveva indicato nel preventivo presentato alla Regione Piemonte. Questa circostanza priverebbe di ogni sostanza l'addebito di truffa, non avendo l'ente finanziatore riportato alcun danno effettivo. Nè, comunque, si aggiunge, un danno effettivo sarebbe stato cagionabile davvero, posto che la regione si tutela, trattenendo una porzione del contributo, per consegnarla soltanto dopo la verifica di quanto effettivamente speso dal beneficiato. Tuttavia, se si riconosce che un raggiro punibile sub specie di truffa si realizza allorché l'ente finanziatore versa concretamente una somma al soggetto di cui ha approvato la domanda sulla base di un determinato progetto ingannevole, si riconosce anche che gli avvenimenti successivi a questo versamento, ed all'incasso delle somme, sono posteriori ad un reato che si è integralmente perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ove risulti che quel progetto era mendace ed artificiosamente costruito. Il fatto che il VE abbia, in prosieguo di tempo, sostenuto spese uguali o pressoché uguali a quelle preventivate nulla toglie alla perpetrazione del reato, per il quale era essenziale momento di realizzazione l'inganno che aveva indotto in errore l'amministrazione.
L'aver questa differito al momento della rendicontazione finale il versamento del saldo del contributo rileva ai fini della constatazione di una avvenuta limitazione del danno patrimoniale a quanto effettivamente in precedenza erogato ma non priva questa erogazione dei suoi aspetti di provento ingiusto per il privato e di ingiusto pregiudizio procurato al soggetto caduto nell'inganno. Rettamente, dunque, il giudice di appello ha escluso la rilevanza della censura che gli era stata proposta con l'impugnazione e che è ripresentata con il ricorso.
Non meritano accoglimento, infine, le doglianze concernenti il preteso difetto dell'elemento psicologico, nel VE, e l'illogicità della motivazione riguardante gli elementi sui quali è stata commisurata la pena.
11 giudice di merito ha tratto argomento per ritenere il dolo nella condotta dell'imputato dal fatto che questi, allontanandosi dal progetto nel corso della procedura per richiesta di finanziamento, avrebbe dovuto informare la Regione Piemonte delle modifiche effettuate. Si osserva, dal difensore, che questo addebito non dimostra ancora che l'omissione non fosse dovuta ad una semplice negligenza, tanto più che, alla fine, il medesimo spese l'identica somma che aveva indicato alla regione. In contrario va rilevato che il VE rappresentò all'ente erogatore una realtà che non corrispondeva affatto a quella esistente. Egli presentò una domanda corredata da un preventivo che nulla aveva a che vedere con le commissioni di acquisto a sue mani, nel momento nel quale la regione approvò il progetto e versò il contributo. Il preventivo allegato alla richiesta di contributo non rispecchiava gli accordi negoziali che aveva concluso e per i quali aveva preventivi difformi. Il concreto comportamento di acquisizione delle attrezzature fu diverso da quello approvato dalla regione, in parte nella stessa tipologia delle attrezzature e delle imprese da cui rifornirsi. Pertanto il richiedente sapeva di presentare alla destinataria una istanza mendace, non soltanto negli importi, per i quali si era impegnato a sostenere costi. E tanto è sufficiente ad integrare l'addebito di illecito inganno dell'amministrazione, in favore della quale i bandi di presentazione della domande imponevano obblighi di chiara esplicitazione e di fedeltà al progetto. Le argomentazioni svolte dal giudice del merito, sia pure non esattamente calibrate sulla interpretazione della vicenda, non possono dirsi manifestamente illogiche o travisataci delle risultanze.
I rilievi svolti dal ricorrente in relazione alla quantificazione della pena sono stati in parte già disattesi nella sentenza che, nel riformare la pronuncia assolutoria, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato. La questione secondo cui l'importo della ingiusta appropriazione, ad opera del giudicabile, in danno della Regione Piemonte, dovrebbe essere circoscritto ai soli interessi risparmiati è riproposta senza alcuna critica innovatrice e si rivela una mera ripetizione di quanto già sottoposto al vaglio della Corte territoriale. Si disserta, poi, sul reale ammontare di questa ingiusta appropriazione, per ricavarne una valutazione di illogicità della motivazione della sentenza, nella parte che ha considerato tale ammontare modesto ma non trascurabile e, quindi, ragione per negare il minimo edittale della pena da assumere a base del computo. Sul punto l'apprezzamento del giudice del merito è sindacabile soltanto nei limiti della violazione di legge e dell'incongruenza delle motivazioni. E, nel caso di specie, non può dirsi priva di senso comune una decisione che faccia riferimento all'ammontare del profitto ingiustamente conseguito, da individuarsi nella somma versata dall'ente per effetto dell'approvazione del preventivo. È vero che il capo di imputazione sub h) fa riferimento alla sola somma di Euro 25.000. Ma correttamente il giudice territoriale poteva tener conto di tutte le circostanze del fatto, per valutarne la complessiva gravità, e tra gli elementi utilizzabili al riguardo v'era anche il dato oggettivo dell'effettivo (e maggiore) esborso operato dalla persona offesa, ingiusto nel suo complessivo ammontare perché frutto di un'azione di raggiro. Anche il ricorso VE deve, in definitiva, essere dichiarato infondato.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010