Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2010, n. 4839
CASS
Sentenza 15 gennaio 2010

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Massime1

Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell'ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente "gonfiato", anche quando sia previsto a carico del richiedente l'obbligo di successiva rendicontazione sull'effettivo impiego delle somme percepite.

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2010, n. 4839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4839
Data del deposito : 15 gennaio 2010

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