Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 2 8 E A . 9 1 R R N / T A - 4 S / CORTE UP 5384 01 I N 6 B REPUBBLICA ITALIANA I G 2 . L E . L P R L R I . A P . C IN NOME DEL POPOLNITAK A . S D B I D L A D E T E D T A I Oggetto I N S I K R E N S E E . Disciplinare S E SEZIONE TERZA CIVILE T N I medici A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13459/00 Dott. Ugo FAVARA Presidente Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.11664 - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rep. Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 16/01/01 Consigliere - CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURATORI PRIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PASTORE, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO NUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE elettivamente domiciliato in ROMA L.GO BRANCACCIO 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, difeso 2001 dall'avvocato CARLO ALBERTO ZAINA, giusta delega in 61 atti;
resistente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE RIMINI;
MINISTERO SANITA'; - intimati avverso la decisione n. 7/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA emessa il 21/4/1999, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato SALVATORE PASTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri di Rimini, con deliberazione del 5.12.1997, irrogava al dott. Primo Muratori la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un anno. . Avverso la decisione il dott. Muratori proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La Commissione, con decisione n. 64 del 21.4.1999, comunicata il 27.7.1999, dichiarava improcedibile il 2 ricorso per omesso deposito della relata di notifica al Ministero della sanità. instaurato un procedimento successivamenteVeniva correzione di di errore materiale su istanza con la quale si segnalava che nella suin- dell'Ordine, dicata decisione era erroneamente indicata, nell'epigrafe, la sanzione irrogata con il provvedimen- to impugnato (sospensione per mesi uno in luogo di so- spensione per anni uno). In tale sede il dott. Muratori produceva copia del ricorso notificato al Ministero della sanità e chiedeva riesaminarsi il precedente ri- corso. La Commissione, con decisione n. 7 del 21.2.2000, provvedeva alla correzione dell'errore mate- riale nel senso suindicato. Avverso tale decisione il dott. Muratori ha propo- sto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, l'Ordine. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 331 c.p.c., il ricorrente deduce che la Com- missione centrale per gli esercenti le professioni sa- nitarie avrebbe erroneamente dichiarato l' irricevibi- lità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica del ricorso al Ministero della sanità. 3 Sostiene che, rilevata la mancata prova della noti- fica del ricorso, la Commissione avrebbe dovuto ordina- re l'integrazione del contraddittorio e non già dichia- rare irricevibile il ricorso. Deduce, inoltre, che, avendo il ricorrente prodot- to, nel procedimento di correzione successivamente in- staurato ad istanza dell'Ordine, la copia del ricorso notificata al Ministero della sanità, la Commissione avrebbe dovuto riesaminare nel merito il ricorso.
1.1. Il motivo è inammissibile. La censura riguarda la decisione della Commissione centrale n. 64 del 21.4.1999, comunicata all'attuale ricorrente il 27.7.1999, in relazione alla quale il ri- corso in esame, notificato il 14 e 15.6.2000, è tardi- vo. Non può ritenersi operante una nuova decorrenza del termine, dalla comunicazione, avvenuta il 20.4.2000, della decisione della Commissione centrale n. 7 del 21.2.2000, con la quale è stata disposta la correzione di errore materiale incorso nella precedente decisione n. 64 del 21.4.1999. L'art. 288, comma 4, c.p.c., da ritenere applicabi- le, in difetto di specifica disciplina sul procedimento disciplinare per gli esercenti le professioni sanita- rie, anche al procedimento davanti alla Commissione 4 centrale, dispone che la sentenza soggetta a correzione può essere impugnata "relativamente alle parti corret- te" nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione. Tale facoltà presuppone, peraltro, che la correzio- abbia inciso sul contenuto logico-giuridico della ne decisione, modificandone la sostanza rispetto a quella inficiata dall'errore materiale (sent. n. 6931/82). Ma ciò non è avvenuto nella specie, poiché la correzione non ha riguardato il contenuto della decisione (di im- procedibilità del ricorso), bensì la sola epigrafe del- la pronuncia, nella quale era stata erroneamente indi- R.Vy cata la sanzione inflitta con il provvedimento impugna- to. Ed è appena il caso di notare che nessun obbligo aveva la Commissione di pronunciarsi, con la decisione n. 7 del 21.2.2000, sulla richiesta del dott. Muratori di riesame dell'originario ricorso, dichiarato improce- dibile, sulla base della nuova documentazione prodotta, trattandosi di istanza palesemente inammissibile nel procedimento di correzione.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 30 c.p., dell'art. 8 della legge n. 175 del 1992 e degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 221 del 1950, il ricorrente deduce l'incompetenza dell'Ordine dei me- 5 dici ad irrogare la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria. Con il terzo motivo, il ricorrente, nel caso in cui dovesse essere ritenuta la competenza dell'Ordine, sol- leva questione di legittimità costituzionale dell'art.8 della legge n.175 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede la graduazione dall'esercizio della della sanzione dell'interdizione professione sanitaria. dichiarati inammissibili, 2.1. I due motivi vanno in quanto volti a censurare il provvedimento discipli- nare adottato dall'Ordine, già oggetto del ricorso alla Commissione centrale concluso con la decisione n. 64 del 21.4.1999, recante dichiarazione di improcedibili- tà, non tempestivamente impugnata.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £.16.1. 600. .. oltre £. 2.000.000 (due milioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 6 16.1.2001. IL PRESIDENTE F.F. IL CONSIGLIERE EST. Ugo favara Pokudó I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ели Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 APR. 2001 TS S A C IL CANCELLIERE E R P Giovann Giambattista U S E T R O N E O C * E N O 6 E 8 9 R 2 1 / . A A 4 N R N / I 6 - T 2 L S B I P . I . R G . L C E P . L S R E I A D . D D L A B E D A D T I E S A 1 ८ T I N 3 E N 1 R S E . E I S T N A E A M 7