Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 223
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Sentenza 12 gennaio 2000

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Il comma 5 dell'art.656 cod.proc.pen., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod.proc.pen., l'istanza di affidamento in prova "perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 223
    Data del deposito : 12 gennaio 2000

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