Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
Il comma 5 dell'art.656 cod.proc.pen., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene. Ne consegue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod.proc.pen., l'istanza di affidamento in prova "perché presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 12.1.2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N.223
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N.31480/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PERRIS Adolfo, n. 21.1.1952 a Benevento
avverso il decreto in data 29.3.1999 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., Dott. Gianfranco VIGLIETTA, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato OSSERVA:
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile ex art. 565, co. 5, C.P.P. l'istanza di affidamento in Adolfo "perché prova al servizio sociale di PERRIS presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione".
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, rappresentando che l'ordine di esecuzione della pena detentiva inflittagli (un anno di reclusione) era stato contestualmente sospeso in pendenza del termine previsto dalla norma prima citata per la richiesta di benefici penitenziari;
la richiesta era stata presentata in periodo feriale, e doveva ritenersi tempestiva tenendo conto della sospensione dei termini processuali;
la relativa questione, decisa con incidente di esecuzione in senso a lui favorevole, era ora al vaglio di questa Corte, su ricorso del P.M.. Tanto premesso, non ricorrendo ipotesi ostative al beneficio il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame il merito dell'istanza di affidamento.
Il ricorso è fondato. Invero, il co. 5 dell'art. 656 C.P.P., nel prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda di misure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza, ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene, come chiaramente risulta dal suo letterale tenore e dalla collocazione sistematica della norma;
ne segue che, se l'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza di affidamento o altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisione correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi, svincolata da ogni preclusione temporale (in particolare, dagli artt. 47 L. 26.7.1975 n. 354 e 14 bis D.L.
8.6.1992 n. 306 si desume chiaramente che l'affidamento può essere richiesto e - ricorrendone i presupposti concesso in ogni tempo, finché non sia esaurito il rapporto esecutivo, sia in stato di libertà che nel corso della detenzione, onde sarebbe manifestamente irragionevole introdurre Preclusioni proprio per le pene detentive brevi). È pertanto del tutto irrilevante che la domanda sia stata o meno presentata in tempo utile ai fini della sospensione dell'esecuzione, ed essa va comunque esaminata nel merito.
Tanto premesso circa l'ammissibilità dell'istanza, va altresì rilevata l'incompetenza dalla magistratura di sorveglianza di Napoli a provvedere. Infatti, per il combinato disposto degli artt. 656, co. 6, C.P.P. e 47, co. 4, L. 26.7.1975 n. 354, deve ritenersi competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. procedente in caso di istanza avanzata in stato di libertà e, invece, quello del luogo di esecuzione ove la domanda sia proposta in stato di detenzione. Nel caso di specie l'ordine di esecuzione, concernente condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, fu emesso dal Procuratore Generale della detta sede;
l'istanza di affidamento fu presentata da condannato libero, in tale situazione, in virtù del generale principio della "perpetuatio jurisdictionis", cui si conforma il procedimento di sorveglianza (art. ex art. 677, co. 1, C.P.P.), la competenza originarla permane anche quando ne vengano meno i presupposti dopo l'atto introduttivo della procedura;
pertanto, erroneamente nel caso di specie il procedimento venne trasmesso alla magistratura di sorveglianza di Napoli e da questa deciso in relazione alla sopravvenuta detenzione del condannato nelle carceri di quella città a seguito della revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione (oltretutto, al momento della pronuncia, venuta meno per provvedimento del giudice dell'esecuzione). Il decreto impugnato va perciò annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per l'esame dell'istanza, al competente Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti, per l'esame dell'istanza, al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in cancelleria il 13 aprile 2000