Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
In caso di furto commesso all'interno di una banca deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. atteso che, ai fini della qualificazione di un ufficio come "pubblico", rileva esclusivamente la sua destinazione allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità perseguita, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che la banca possa considerarsi quale stabilimento pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 13067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13067 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
130 67/ 1 6 67 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.3202 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE REGISTRO GENERALE N. 9018/2015 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE HE N. IL 21/10/1975 avverso la sentenza n. 2751/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 28/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои T - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., da eliminarsi, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Ancona ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Macerata, che aveva condannato ZE MI per il furto aggravato di un carnet di assegni, sottratto all'interno della Banca Toscana. La decisione si fonda, essenzialmente, sull'esame delle videoriprese effettuate nella banca e sulla testimonianza del mar. Gigante, che ha riconosciuto l'imputato come la persona che, in base alle videoriprese, figura autore della sottrazione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Mauro Crociati, con tre motivi. Col primo deduce un difetto di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, in quanto la semplice presenza di ZE sul luogo del delitto non può costituire prova a suo carico. Col secondo si duole del fatto che la Corte d'appello abbia omesso di motivare in ordine alla richiesta formulata col gravame di esclusione della - - recidiva aggravata. Col terzo contesta che la banca sia uno stabilimento pubblico e che ricorra, pertanto, l'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen.. Motivo ulteriormente approfondito con memoria del 16/9/2015. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato l'ultimo motivo di ricorso che, per la sua pregiudizialità, va esaminato per primo. Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come "pubblico" in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che 2 esso appartenga a privati o sia da essi gestito (Cass., n. 20022 del 16/4/2008. Conformi N. 1235 del 1968 Rv. 109378, N. 74 del 1970 Rv. 114604, N. 274 del 1971 Rv. 117007). Tale non può qualificarsi una banca, che è un ente privato ed esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio. Ne consegue che il furto commesso al suo interno non può ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 cod. pen., sicché la mancanza di querela rende il reato non perseguibile. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso il 28/10/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Grazia Lapalorcia) refolorire DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 31 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise очу 3