Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 13067
CASS
Sentenza 28 ottobre 2015

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In caso di furto commesso all'interno di una banca deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. atteso che, ai fini della qualificazione di un ufficio come "pubblico", rileva esclusivamente la sua destinazione allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità perseguita, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico. (In motivazione la Corte di cassazione ha escluso che la banca possa considerarsi quale stabilimento pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 13067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13067
    Data del deposito : 28 ottobre 2015

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