Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e preordinata a comprovare lo stato di non abbienza. (La Corte ha, inoltre, precisato che, ai fini della sussistenza del reato, non ha rilievo la circostanza che le false attestazioni non comportino il superamento della soglia di reddito richiesta dalla legge per l'ottenimento del beneficio, in quanto il bene tutelato dalla disposizione di cui all'art. 483 cod. pen. è la fede pubblica, che viene leso per il mero fatto che il cittadino faccia dichiarazioni false all'autorità richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2007, n. 13828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13828 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 06/03/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 553
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 036392/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL LA, N. IL 20/09/1966;
avverso SENTENZA del 23/06/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AL RM è stata condannata alle pene di giustizia in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione di Melito di Porto Salvo emessa in data 21 novembre 2003 e della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23 giugno 2005 - per il reato di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7 e art.483 c.p., per avere dichiarato nella dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio di non essere proprietaria di beni immobili.
Con il ricorso per Cassazione la AL ha dedotto la violazione di legge sia perché la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine alla conoscenza da parte dell'imputata della proprietà di beni immobili e, quindi, in relazione alla sussistenza del dolo, sia perché il falso era innocuo perché il beneficio richiesto le era dovuto indipendentemente dalla proprietà o meno di quei beni immobili.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
I giudici del merito hanno chiarito che nella istanza era ben messa in evidenza la dichiarazione relativa alla proprietà di beni immobili e che la donna aveva ricevuto i beni in eredità dal padre unitamente ad altri germani e, quindi, la circostanza le era ben nota.
Sussiste, quindi, il dolo richiesto dall'art. 483 c.p. che, come è noto, è generico consistendo nella coscienza e volontà di dichiarare una cosa contraria al vero.
Non è ravvisabile la pretesa innocuità del falso, come ha ben chiarito la Corte di merito, perché nel delitto di cui all'articolo 483 c.p., il bene tutelato è la fede pubblica, che viene leso ogniqualvolta il cittadino, richiesto di fare alcune dichiarazioni, le rilasci false e ciò indipendentemente dal fatto che, pure in presenza di proprietà, avrebbe avuto accesso al gratuito patrocinio;
la pubblica amministrazione infatti deve essere messa in condizione di conoscere tutti i dati rilevanti richiesti per la decisione. La manifesta infondatezza dei motivi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso - che rende, peraltro, non rilevante, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la scadenza nelle more del termine di prescrizione - e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007