Sentenza 14 dicembre 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (che prevede deroghe all'obbligo di emissione di fattura), non può esser considerata ambulante quella prestazione eseguita da un soggetto che abbia una specifica reperibilità e che, se richiesto di intervenire, si rechi sul posto per espletarla. L'ambulante, invece, è colui che senza fisso recapito si sposta di località in località alla ricerca del possibile cliente, al quale offrire il proprio servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/1998, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo Presidente del 14.12.1998
2. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
3. Dott. Accattatis Vincenzo Consigliere N. 3820
4. Dott. Schettino Olindo Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 23993/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI OM, n. 26.3.44 Gela
avverso la sentenza 21.9.95 del tribunale di Caltanissetta;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo.
Il 21 settembre 1995 il tribunale di Caltanissetta ha condannato alla pena di lire due milioni d'ammenda IC AN, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 1 ult. comma della legge n. 516 del 1982 per omessa tenuta e conservazione del registro delle fatture emesse per l'anno 1989, acc. in Gela il 16.11.90.
Ricorre l'imputato, deducendo tre motivi.
Con il primo rappresenta che la competenza territoriale era del tribunale di Gela, luogo dell'accertamento.
Con il secondo motivo espone che egli è iscritto all'albo delle imprese artigiane. Aggiunge che la sua attività di "trattorista" per conto terzi rientra nella previsione di cui all'art. 24 D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per le prestazioni di servizio in "forma ambulante" non v'è obbligo di fattura.
Con il terzo evidenzia la violazione dell'art. 133 cod. pen., in quanto l'espressione "pena equa" è insoddisfacente ai fini della dosimetria della pena.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse, se non sono state dedotte subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Nella specie questa disposizione non è stata osservata: l'asserita incompetenza non può essere rappresentata in sede di legittimità.
Il collegio condivide l'interpretazione dell'art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - accolta dal giudice del merito.
L'art. 21 recita:
"Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura . . ."
L'art. 22 stabilisce una deroga a questa disposizione generale:
"L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
....
4) per le prestazioni di servizio rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione di clienti".
In base all'art. 14 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi in esse considerati: sono, cioè, di stretta interpretazione. Nella specie la parola "abitazione" si riferisce esclusivamente agli artigiani che svolgono l'attività nelle costruzioni nelle quali i clienti vivono e non nei fondi rustici, non annessi alla medesima. L'AN si recava nei fondi agricoli altrui, mettendo a disposizione i propri mezzi per la coltivazione dei terreni. Nè può essere considerata "ambulante" quella prestazione eseguita da un soggetto che abbia una specifica reperibilità e che, richiesto di intervenire, si rechi sul posto per espletarla.
L'ambulante, invece, è colui che senza fisso recapito si sposta di località in località alla ricerca del possibile cliente, al quale offrire il suo servizio.
Nella specie, pertanto, il ricorrente aveva l'obbligo della fatturazione.
Sul terzo motivo da questa corte è stato reiteratamente affermato (ex plurimis sez. 1 sent. 0 1059 del 10/03/97 cc. 14/02/97 rv. 207050 ric. Gagliano) che "nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo della motivazione di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa",
"congruo aumento", che esprimono in modo sintetico l'apprezzamento di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Nella specie la pena - astrattamente alternativa (detentiva o pecuniaria) è stata determinata nell'ambito dell'ammenda in misura sostanzialmente contenuta.
Ne deriva l'incensurabilità della pronunzia.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999.