Sentenza 5 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di atti introduttivi del dibattimento, nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione, in suo favore, dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto.
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- 1. Lucio Camaldohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: dueLucio Camaldo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2001, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/10/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 2732
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 31920/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OA LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2000 dal giudice del tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri;
udita nella pubblica udienza del 5 ottobre 2001 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Il giudice del tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con sentenza del 18 maggio 2000 dichiarò OA LI colpevole di alcune contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e lo condannò alla pena di giustizia. Il OA propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Osserva che gli fu notificato il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 19 aprile 2000, nella quale il giudice dichiarò la sua contumacia e quindi, preso atto dell'impedimento assoluto del difensore di fiducia avv. Fornas, rinviò il procedimento alla udienza del 18 maggio 2000. Successivamente, il 28 aprile 2000, la cancelleria avvisò via fax l'avv. Fornas del rinvio all'udienza del 18 maggio 2000, mentre nessun avviso o notifica fu effettuato ad esso ricorrente, probabilmente perché ritenuti ultronei essendone stata dichiarata la contumacia. Sennonché l'art. 420 ter cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 16 dicembre 1999, n. 479, impone una nuova ed ulteriore notifica anche all'imputato. Non essendo quest'ultimo comparso all'udienza del 18 maggio 2000, la mancata notifica inficia di nullità l'intero dibattimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato. L'imputato, infatti, fu regolarmente citato a giudizio per l'udienza del 19 aprile 2000. Non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento ne fu regolarmente dichiarata la contumacia. Nella medesima udienza, peraltro, il giudice, riconosciuto legittimo l'impedimento assoluto a comparire dedotto dal difensore di fiducia avv. Fornas (sostituito nella udienza da un difensore d'ufficio), rinviò il procedimento all'udienza del 18 maggio 2000. Del rinvio venne tempestivamente data notizia all'avv. Fornas il 28 aprile 2000. Nessun avviso o notifica della data della nuova udienza venne invece dato all'imputato, essendo stato lo stesso, appunto, regolarmente dichiarato contumace. Il ricorrente ora sostiene che invece si sarebbe dovuta dare una nuova ed ulteriore notifica anche a lui ai sensi del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 420 ter cod. proc. pen., introdotto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. L'assunto è però palesemente privo di fondamento. Il primo comma dell'art. 420 ter, infatti, dispone che quando l'imputato non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato. Il terzo comma del medesimo articolo dispone la medesima procedura nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento. Per estendere la medesima disciplina anche all'ipotesi di assenza del difensore per legittimo impedimento la disposizione stabilisce che "il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore ...". È di tutta evidenza che con tale espressione di rinvio ("provvede a norma del comma 1") il legislatore abbia appunto voluto dire che nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento il giudice deve rinviare ad una nuova udienza e disporre la rinnovazione dell'avviso al difensore assente e non già - come sostiene il ricorrente - che dovrebbe rinnovare l'avviso all'imputato. L'interpretazione sostenuta dal ricorrente, del resto, oltre ad essere in contrasto con la chiara lettera e l'evidente ratio della disposizione, porterebbe anche a conseguenze assurde e manifestamente illogiche giacché, secondo l'interpretazione stessa, nel caso di rinvio ad altra udienza per legittima assenza del difensore non si dovrebbe dare avviso al difensore assente (e, infatti, se il rinvio al primo comma riguardasse l'imputato, non vi sarebbe alcuna prescrizione che imponga di rinnovare l'avviso al difensore) bensì unicamente all'imputato anche quando questi sia stato regolarmente dichiarato contumace e persino quando sia presente all'udienza. La realtà è invece che il terzo comma dell'art. 420 ter cod. proc. pen. dispone che, nell'ipotesi considerata, l'avviso della nuova udienza debba essere dato soltanto al difensore legittimamente assente, mentre per l'imputato regolarmente dichiarato contumace continua a valere la regola dettata dal secondo comma dell'art. 430 quater cod. proc. pen., secondo cui l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore. Nella specie l'imputato, essendo stato regolarmente dichiarato contumace, era rappresentato nell'udienza dal difensore d'ufficio e quindi nessuna notizia doveva essergli comunicata del rinvio dell'udienza disposto per legittimo impedimento del difensore di fiducia.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in lire un milione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002