Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 5369
CASS
Sentenza 5 ottobre 1998

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Il requisito della regolare condotta, previsto dall'art.56 dell'ordinamento penitenziario per la concessione della remissione del debito, deve consistere, ai sensi del richiamato art.30 ter, comma VIII, del medesimo ordinamento, in una "costante" manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ne deriva che il requisito anzidetto può essere ritenuto sussistente solo quando la regolarità della condotta, come sopra definita, si sia estesa a tutto il periodo in cui è durata la detenzione, con esclusione, quindi, della possibilità di considerare sufficiente una regolarità di condotta, anche protratta nel tempo, che sia stata successiva ad un periodo in cui il condannato abbia tenuto un comportamento contrario a leggi o regolamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 5369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5369
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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