Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 1
Il requisito della regolare condotta, previsto dall'art.56 dell'ordinamento penitenziario per la concessione della remissione del debito, deve consistere, ai sensi del richiamato art.30 ter, comma VIII, del medesimo ordinamento, in una "costante" manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ne deriva che il requisito anzidetto può essere ritenuto sussistente solo quando la regolarità della condotta, come sopra definita, si sia estesa a tutto il periodo in cui è durata la detenzione, con esclusione, quindi, della possibilità di considerare sufficiente una regolarità di condotta, anche protratta nel tempo, che sia stata successiva ad un periodo in cui il condannato abbia tenuto un comportamento contrario a leggi o regolamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 5.10.99
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 5369
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 09978/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) OS US n. il 04.07.1945
avverso ordinanza del 18.12.1998 GIUDICE SORV. di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO Lette le conclusioni del P.G. Dott. GIOVANNI GALATI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con atto del 22.1.1999 OS US ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa il 18.12.1998 dal Magistrato di Sorveglianza di Genova, con la quale è stata respinta l'istanza della medesima, diretta ad ottenere la remissione del debito su di lei gravante per spese di giustizia e di mantenimento in carcere.
Il rigetto della istanza di cui sopra è stato motivato sotto il profilo che la RO non trovavasi in disagiate condizioni economiche e risultava aver mantenuto condotta irregolare durante la detenzione, essendo stata oggetto di alcuni rapporti disciplinari. Le doglianze della ricorrente si basano sui rilievi che essa si troverebbe invece in disagiate condizioni economiche, essendo proprietaria di un modestissimo immobile sito in una zona degradata della periferia di Genova, e che la stessa aveva mantenuto regolare condotta, tant'è che le era stata applicata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per cui avrebbe dovuto usufruire della remissione del debito.
Osserva in proposito la Corte che, ai sensi dell'art.56 della Legge 26.7.1975 n.354, per la concedibilità della remissione del debito sono necessarie due condizioni: le disagiate condizioni economiche e la regolare condotta. Quest'ultimo requisito si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nel comma 8^ dell'art. 30-bis stessa legge, nella costante manifestazione di "senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". Ora, a prescindere dalla esistenza o meno del requisito delle disagiate condizioni economiche, poiché la condannata è incorsa, secondo quanto risulta dalla impugnata ordinanza, in alcune infrazioni di carattere disciplinare, è evidente che nella specie faceva difetto uno dei due presupposti richiesti dalla legge, per cui la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Genova appare del tutto conforme alla attuale disciplina legislativa. Occorre infatti chiarire che, dal momento che la legge richiede, ai fini della remissione del debito per spese di giustizia, una costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza di comportamento, la regolarità della condotta deve manifestarsi per tutto il periodo di detenzione, e non vi sono spazi, nella attuale normativa, per una interpretazione che consenta di valutare la regolarità della condotta, successiva ad un periodo di comportamento eventualmente contrario alle leggi e ai regolamenti, come presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda di remissione del debito. Neanche se, come nel caso in esame, sia trascorso un certo periodo di tempo dall'ultima delle infrazioni disciplinari nelle quali sia incorso il condannato, non bastando che la regolarità riguardi solo la parte terminale di essa.
Nè può avere alcun rilievo il fatto che alla RO sia stato applicato il beneficio dell'affidamento in prova, in quanto la concessione di tale misura alternativa alla detenzione si basa su presupposti totalmente diversi.
Da ciò deriva che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999