Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annnullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui l'azione violenta era consistita nella rottura della vetrata di una agenzia bancaria con un'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2016, n. 8961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8961 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
8 9 6 1/ 1 6 61 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/02/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 308/2016 Dott. FRANCO FIANDANESE -Presidente REGISTRO GENERALE N.47165/2015 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLOMO DOMENICO N. IL 11/03/1979 RUSSO DAMIANO N. IL 22/06/1977 avverso l'ordinanza n. 12964/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA del 02/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
chu condusk lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MASSIMO GALLI per le шешь hil a del icono Collant Frenco che m isse Udit i difensor Avv.; l'ecesper plimento RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Bologna convalidava l'arresto degli indagati per il reato di rapina aggravata ed applicava agli stessi la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione con due distinti ricorsi personalmente gli imputati che deducevano un motivo omogeneo, ovvero la violazione di legge per assenza degli elementi costitutivi del reato di rapina in quanto dagli elementi raccolti non sarebbe emersa alcuna condotta violenta o intimidatoria riconducibile agli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1. I ricorrenti deducono l'assenza di azioni violente o minatorie rivolte contro la persona, tale non potendo qualificarsi, nella loro prospettiva, la azione di rottura della vetrata dell'agenzia della banca con la macchina. L'estrema violenza espressa attraverso la frattura della vetrata della agenzia della banca, anche se non diretta nei confronti della persona, ha una intrinseca potenzialità minatoria in quanto manifesta la elevata capacità criminale degli agenti, che hanno scelto di consumare la rapina con modalità eclatanti, espressive della disinibizione nei confronti di azioni violente non solo nei confronti delle cose, ma anche delle persone.
1.2. Deve dunque essere affermato che il compimento di una azione violenta nei confronti di una cosa (come la rottura della vetrata di una agenzia bancaria), esprime un esplicito messaggio minatorio nei confronti della persona e può integrare l'elemento oggettivo del reato di rapina.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00 ciascuno. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa 2 al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 16 febbraio 2016 Il Presidente L'estensore Franco Fiandanese Sandra Recchiqne Recal francs fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 MAR 2016 IL Il Cancelliere CA CANCELLIERE A S I N A S O Z Claudia Pianelli/ 3