Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2146
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Sentenza 14 febbraio 2001

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In tema di credito agrario, ed in virtù del combinato disposto delle leggi nn. 31/91, 185/92 e 237/93 (e, di questa, in particolare, dell'art. 2, comma 17 bis), la sospensione delle procedure esecutive relative ai mutui agrari prorogati deve ritenersi estesa sino a tutto il 31 dicembre 1994, con conseguente efficacia del precetto notificato dall'ente mutuante per la riscossione del proprio credito in epoca successiva a tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2146
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2146
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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