Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di credito agrario, ed in virtù del combinato disposto delle leggi nn. 31/91, 185/92 e 237/93 (e, di questa, in particolare, dell'art. 2, comma 17 bis), la sospensione delle procedure esecutive relative ai mutui agrari prorogati deve ritenersi estesa sino a tutto il 31 dicembre 1994, con conseguente efficacia del precetto notificato dall'ente mutuante per la riscossione del proprio credito in epoca successiva a tale data.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI SPA, Filiale di Foggia, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso la Filiale del BANCO DI NAPOLI, difesa dall'avvocato CO PAOLO PEPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI N.6, presso lo studio dell'Avvocato FABRIZIO LOFOCO che lo difende unitamente all'Avvocato GIANCARLO ORLANDO il primo per procura speciale Notaio Dott. Valentino Caiola di Foggia del 28/9/2000 Rep. N. 91777 ed il secondo per procura speciale Notar Felice Caputo di Foggia del 14/07/98 Rep. N. 4098;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 133/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 23/1/1998 depositata il 10/02/98; RG.561/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato FABRIZIO LOFOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Avverso la sentenza n. 133/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 23/1/1998 depositata il 10/02/98; RG.561/1997. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 15 settembre 1995 RA CO proponeva davanti al Tribunale di Foggia opposizione all'atto di precetto notificato il 14 giugno 1995, con il quale il BA di NA s.p.a. gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 63.437.812, oltre interessi di mora dal 30 maggio 1995, per rate scadute del mutuo ipotecario erogato allo CO con contratto del 6 settembre 1989 per la somma di L. 45.000.000, nonché della somma di L. 20.000.000 quale residuo debito per il capitale al 14 aprile 1995. L'opponente assumeva di avere diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dall'art. 4 del decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31) e dall'art. 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992 n. 185, indebitamente negategli dal BA di NA, e deduceva la nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nel menzionato contratto di mutuo.
Costituitosi il BA di NA, il Tribunale adito, con la sentenza depositata l'8 aprile 1997, rigettava l'opposizione a precetto, ritenendo che la normativa invocata dall'opponente non prevedeva l'obbligo per la banca di concedere i finanziamenti richiesti e che era valida ed efficace la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo.
Proposto appello dallo CO, rimasto contumace il BA di NA, la Corte di appello di Bari, con la sentenza depositata il 10 febbraio 1998, in riforma della pronunzia impugnata, ha accolto l'opposizione all'esecuzione, dichiarando nullo il precetto. La Corte ha osservato che lo CO, beneficiario di un mutuo agrario a tasso agevolato, era stato ammesso "a godere delle provvidenze di cui alle leggi 31/91, 185/92 e 237/93", onde ha ritenuto che il BA di NA era obbligato "a concedere la dilazione del prestito con la conseguenziale nullità della pattuita clausola risolutiva per contrasto con norme imperative". Illuminante in tal senso la Corte ha considerato il disposto del comma 17 - bis, aggiunto all'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149 dalla legge di conversione 19
luglio 1993 n. 237, da cui si desume che le aziende agricole colpite da calamità naturali hanno diritto alle provvidenze per esse previste. Questa disposizione normativa, infatti, prevede: a) una proroga ex lege delle scadenze delle cambiali agrarie;
b) l'intervento obbligatorio del fondo interbancario di garanzia a copertura dei prestiti agrari prorogati;
c) l'obbligatoria sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti. Non può, perciò, ritenersi "operante e valida" la clausola risolutiva espressa invocata dal BA di NA.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari il BA di NA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui RA CO ha resistito con controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. - Come è stato eccepito dal BA di NA nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il controricorso dello CO è tardivo perché è stato notificato il 4 ottobre 1999, mentre il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato il 24 giugno 1998. È stato, quindi, ampiamente superato il termine fissato per il controricorso dall'art. 370 c.p.c.. 3.1. - La sentenza impugnata si fonda principalmente sul comma 17 - bis dell'art. 2 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149
(interventi urgenti in favore dell'economia), in esso inserito dalla legge di conversione 19 luglio 1993 n. 237.
È opportuno trascrivere integralmente il contenuto di detto comma: "Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980 - 1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981 n. 590 e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese". Il richiamato decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367 prevede l'erogazione, a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturale, delle provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981 n. 590 e successive modificazioni (nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale), nelle misure previste dallo stesso decreto legge (art. 1). Queste provvidenze, consistenti in contributi (artt. 2 e 3 del decreto legge) ed in finanziamenti di soccorso decennali (successivo art. 4), "sono erogate dalle regioni", come dispone espressamente l'art. 10 del decreto legge e come è confermato dall'art. 1 della citata legge 15 ottobre 1981 n. 590. Per consentire la utile erogazione di dette provvidenze ("all'uopo"), il trascritto comma 17 - bis ha disposto: a) la proroga al 31 dicembre 1994 delle scadenze delle cambiali agrarie maturate fino al 31 dicembre 1992; b) la sospensione delle procedure esecutive relative ai prestiti agrari prorogati. La detta sospensione, essendo correlata alla proroga di cui alla precedente lettera a), deve intendersi sino alla stessa data del 31 dicembre 1994. Come si è detto in narrativa, il precetto investito dalla presente opposizione è stato notificato il 14 giugno 1995, e quindi successivamente al 31 dicembre 1994, che è la data finale espressamente posta dal citato comma 17 - bis per la proroga delle scadenze cambiarie e per la sospensione delle procedure esecutive. Questi benefici, pur operando indubbiamente ope legis ed indipendentemente dall'adesione dell'ente creditore, avevano pertanto cessato di avere efficacia alla data di notifica del precetto. 3.2. - Nè, sempre in relazione alla data di notifica del precetto, sono pertinenti i richiami che la sentenza impugnata ha fatto, in modo peraltro del tutto generico, alle "provvidenze previste dalle leggi 31/91 e 185/92".
Per quanto attiene alla legge 30 gennaio 1991 n. 31 (che ha convertito il citato decreto legge 6 dicembre 1990 n. 367), va premesso che lo CO, nell'atto di opposizione, ha invocato il disposto dell'art. 14 del detto decreto legge. Anche in questo articolo (nel comma 1) è prevista la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 dicembre 1992 ("fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso regionali - o di altre provvidenze creditizie), ma anche per tale proroga è dalla stessa disposizione normativa fissata la durata massima di 24 mesi, onde anche questo beneficio non può ritenersi più applicabile dopo il 31 dicembre 1994.
Le altre provvidenze previste dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 367/90 sono concesse dalla regione, come è
confermato dal comma 6 dello stesso art.
4. Tali provvidenze, si prevede nel comma 3, "possono essere anticipate dagli istituti di credito"; ma questa possibilità esclude ovviamente che possa affermarsi un obbligo di anticipo a carico degli stessi istituti di credito.
3.3. - In ordine alle provvidenze contenute nella terza legge richiamata genericamente nella sentenza impugnata, la legge 14 febbraio 1992 n. 185 (recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), va premesso che lo CO, nell'opposizione a precetto, ha invocato a suo favore l'art. 3, comma 2, lettera c), di detta legge. La provvidenza prevista dalla invocata disposizione (prestiti a tasso agevolato), come tutte le altre previste nello stesso art. 3, sono concesse dalle regioni, a cui vengono trasferite le disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale (art. 2 della stessa legge). Ed infatti le domande di qualsiasi tipo di intervento previsto dall'art. 3 della legge n. 185/92 "debbono essere presentate alle autorità regionali competenti" (comma 4 dell'art. 3). Secondo il successivo art. 4, "gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare le provvidenze di cui all'art. 3", ma tale autorizzazione non può essere intesa come un obbligo di anticipo.
Anche questa legge ha previsto (nell'art. 4, comma 1) una proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario, ma tale proroga, oltre ad essere (come le altre qui invocate) temporanea ("per non più di 24 mesi"), è disposta esclusivamente per la "erogazione del prestito di esercizio di cui all'art. 3, comma 2, lettera d)" della stessa legge, e non anche del diverso prestito indicato nella lettera c) dello stesso art. 2, che, come si è detto, lo CO ha invocato nell'atto di opposizione a precetto.
3.4. - In sintesi, le provvidenze previste dalle leggi invocate dall'opponente e ritenute applicabili dalla sentenza impugnata non comportano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, una dilazione delle rate di mutuo oltre il 31 dicembre 1994, e quindi non sono idonee ad escludere gli obblighi il cui adempimento è stato intimato con il precetto notificato il 14 giugno 1995. Il fatto che lo CO sia stato dalla regione "ammesso ad usufruire delle provvidenze disposte dalla ricordata normativa" (come si afferma, senza ulteriore specificazione, nella sentenza impugnata), e cioè dalle tre leggi qui prese in esame, non comporta un obbligo del creditore BA di NA di concedere al debitore una dilazione nel pagamento del prestito, al di fuori delle situazioni previste dalle stesse leggi per la proroga delle scadenze cambiarie e per la sospensione delle procedure esecutive.
3.5. - Le considerazioni che precedono rendono non corretta anche l'ulteriore affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo stipulato tra il BA di NA e lo CO non può ritenersi "operante e valida". L'inefficacia (non l'invalidità) di detta clausola sussiste rispetto alle rate di mutuo di cui sia stata disposta dalla legge la proroga delle scadenze;
ma, una volta che tale proroga sia cessata, la clausola riprende a produrre l'effetto previsto dall'art. 1456 c.c.. 4. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della corte di appello di Bari, che giudicherà nuovamente sull'appello proposto dallo CO, ritenendo che la clausola risolutiva espressa fatta valere dalla banca creditrice nel 1995 non è resa inefficace dal disposto delle disposizioni di legge qui esaminate.
Il giudice di rinvio pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001