Sentenza 27 giugno 2013
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La rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 34568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34568 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1070
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 49792/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NC N. IL 02/08/1951;
avverso la sentenza n. 35/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 18/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. OSSERVA
1. CC LO, per il tramite dei difensori fiduciari, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile per intervenuta rinunzia l'appello proposto dal CC avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione di Osimo, con la quale il ricorrente è stato giudicato responsabile e condannato per i reati di cui agli artt. 393 e 581 c.p., art. 594, comma 1. 2. Nel ricorso, con un unico motivo, viene evidenziato al fine che i reati oggetto di giudizio si erano prescritti prima della rinunzia così che il Tribunale, a fronte della causa di estinzione ex art.129 c.p.p., avrebbe dovuto disporre il non luogo a provvedere in ragione della intervenuta estinzione del reato malgrado l'intervenuta rinunzia al gravame.
3. Con requisitoria scritta è stato chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato per le ragioni precisate di seguito.
5. In fatto va evidenziato che i reati oggetto di contestazione si sono estinti prescrizione nell'ottobre del 2009, essendo all'epoca decorso il termine di cui all'art. 157 c.p.p. (nella formulazione all'epoca dei fatti vigente, più favorevole) maturato nelle more tra la sentenza di primo grado (18 ottobre 2004) e la data di fissazione della udienza per la trattazione dell'appello (18 maggio 2012). Sempre in fatto va segnalato che con atto del 14 dicembre 2012, sottoscritto da difensore e imputato è stata presentata rinunzia al ricorso in appello, allorquando la prescrizione era, per quanto sopra, già maturata.
6. Tanto premesso va ribadito in diritto che la rinuncia è l'unica causa di inammissibilità dell'impugnazione avente carattere sopravvenuto (cfr. Cass. S.U.. 30 giugno 1999, Piepoli, in motivazione); non opera, pertanto, con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa (cfr. Cass. 5, 18 dicembre 2001, Vizzari, RV 221389 che qui si riporta pedissequamente;
più recentemente si veda la sentenza nr 6303/10). Ed invero, alla luce della chiara formulazione letterale dell'art.183 c.p., è pacifico che la causa estintiva del reato - qual'è
certamente la prescrizione - opera nel momento in cui è intervenuta. Per contro la rinuncia all'impugnazione, in quanto negozio processuale abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui pervenga all'autorità giudiziaria competente.
Non v'è dubbio, dunque, che nella specie il procedimento di appello, introdotto dal gravame ritualmente proposto, era in vita al momento in cui era maturata la prescrizione, di guisa che l'intervenuta rinuncia, i cui effetti si producevano, ovviamente, per l'avvenire e non già retroattivamente, non impediva che fosse dichiarata l'estinzione dei reati, nel frattempo intervenuta. E poi ovvio che, perché non operi l'anzidetta ragione preclusiva, la rinuncia deve riguardare un atto d'impugnazione che non sia affetto da inammissibilità originaria e, cioè, sia immune da uno di quei vizi od anomalie contenutistiche che, ai sensi della menzionata normativa, non consentano di ricondurre lo stesso atto allo schema paradigmatico di un ricorso idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione. Soltanto in questo caso, infatti, la rinuncia può operare come causa di inammissibilità sopravvenuta, tale da incidere, con efficacia estintiva, su un rapporto già validamente in essere e, dunque, giuridicamente esistente. E nella specie, rileva la Corte che il ricorso in appello originariamente proposto era da ritenersi immune da profili di originaria inammissibilità.
Il gravame, ritualmente proposto, era, dunque, tale da instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione e da introdurre, così, un ulteriore grado di giudizio, nel corso del quale sarebbe ben potuta intervenire la rinuncia con l'efficacia estintiva che le è propria, perché espressione di un diritto potestativo in capo all'appellante. Sennonché, al momento dell'atto abdicativo era già maturata la causa di non punibilità connessa al decorso del tempo. Chiamato alla declaratoria d'inammissibilità, il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare la sua valutazione a monte e, cioè, rapportarsi temporalmente all'atto della presentazione della rinuncia, per rilevare che, in quel momento, si era già prodotta un'altra efficacia estintiva, dotata di rilevanza potiore in quando coinvolgente l'ambito sostanziale dell'esistenza del reato, e cioè l'efficacia della prescrizione, che, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, era obbligato a dichiarare.
Alla declaratoria di estinzione si può, allora, far luogo in questa sede, nei termini conclusivi indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013