Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21389
CASS
Sentenza 3 marzo 2010

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Non integra il reato previsto dall'art. 2 comma primo, lett. f), L. n. 150 del 1992 (detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione) l'errata indicazione del codice CITIES sull'etichetta apposta sulla confezione di un prodotto alimentare, soggetto alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, trattandosi di condotta che non offende il bene protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di inganno o di difetto di informazione. (Fattispecie di confezioni di caviale recanti un errore nella prima sezione del codice a barre CITIES nel quale, dopo le tre lettere regolamentari "hus", figurava una quarta lettera "o"; la Corte ha precisato che l'aggiunta della quarta lettera non comportava in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice né la perdita di alcuna delle informazioni che devono essere presenti nell'etichettatura né, infine, alcuna incertezza circa la tipologia del prodotto, posto che scrivere "huso" invece di "hus" non trae in inganno né l'Autorità né il consumatore sul fatto che si tratti di caviale da storione "huso").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21389
    Data del deposito : 3 marzo 2010

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