Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Pur essendovi in astratto, con riferimento alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, trovando applicazione l'art. 2195 cod. civ. ai fini degli sgravi contributivi e l'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ai fini dell'obbligazione contributiva, tuttavia, per le imprese sorte anteriormente, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della legislazione incentivante, analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, che deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, seguendo i criteri generali dettati dall'art.2195 cod. civ. e restare immutato, secondo la disciplina transitoria posta dal terzo comma di cui al citato art. 49, fino alla cessazione del regime transitorio, fissata al 31 dicembre 1996 dall'art. 2 comma duecentoquindicesimo della legge n. 662 del 1996. La diversità di regime non viola i principi di cui agli art. 3 e 41 della Costituzione, atteso che il legislatore, tenuto conto della sentenza n. 378 del 1994 della Corte Costituzionale, ha fissato un termine ragionevole per il passaggio graduale alla nuova normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto CASA DI CURA MONTEVERGINE, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Carmine Malzoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Montesanto 25, presso lo studio dell'Avv. Roberto Martire, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amedeo Chiantera ed Umberto Icolari del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1497/00 del Tribunale del Lavoro di Avellino del 10.10.2000/29.10.2000 nella causa iscritta al R.G. n. 78 dell'anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.5.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Roberto Martire per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.11.1994, la Casa di Cura Montevergine proponeva opposizione contro il decreto n. 1892 del 1994, con il quale il RE di Avellino aveva ingiunto ad essa opponente il pagamento a favore dell'INPS della somma di L. 292.282.402 a titolo di contributi omessi e sanzioni aggiuntive per il periodo 1.7.1990/30.11.1991.
Al riguardo lamentava l'infondatezza della pretesa azionata dall'INPS, in quanto essa Casa di Cura aveva diritto a fruire del cd.
doppio inquadramento, industriale al fine degli sgravi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 e commerciale al fine degli altri obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali. Conseguentemente chiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per non avere l'ente previdenziale riconosciuto il suo diritto a godere degli sgravi contributivi di cui alla richiamata legge n. 1089/1968, benché il periodo relativo all'asserita erronea contribuzione fosse successivo all'entrata in vigore della legge n. 8 del 1989. L'INPS costituendosi contestava le pretese della ricorrente deducendo che in forza di precedente sentenza passata giudicato dello stesso RE di Avellino era stato riconosciuto il diritto della Casa di Cura a godere degli sgravi contributivi in relazione all'accertato inquadramento nel settore industria, inquadramento da intendersi come vincolante a tutti i fini contributivi e previdenziali, negando quindi la configurabilità del richiesto doppio inquadramento.
Con sentenza n. 1875 del 1997 l'adito RE rigettava la domanda proposta dalla Casa di Cura, atteso che la natura industriale della stessa era stata riconosciuta in sede giudiziale. Tale decisione, appellata dalla Casa di Cura, veniva confermata dal Tribunale di Avellino con sentenza depositata il 19.10.2000, che ribadiva l'inquadramento nel settore industriale dell'attività svolta dall'appellante, richiamandosi all'art. 49 della legge n. 88/1989, secondo cui restano "comunque validi gli inquadramenti già in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina" e non essendo applicabili i criteri di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, previsti dalla nuova disciplina, ad attività iniziate prima della sua entrata in vigore.
Lo stesso Tribunale precisava che l'inquadramento delle case di cura nell'ambito della categoria delle imprese industriali, con effetti perduranti pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, nel caso di specie doveva attuarsi in ragione del disposto dell'art. 2195 Cod. Civ. e non invece per l'avvenuto riconoscimento della casa di cura come impresa industriale ai fini dei già riconosciuti sgravi.
Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la Casa di Cura con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 1089 del 1968 e sue successive integrazioni e modificazioni, dell'art. 2195 cod. civ. e dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c). In particolare, la ricorrente contesta l'impugnata decisione per avere ritenuto non applicabile alla fattispecie i criteri di classificazione previsti dall'art. 49 della legge n. 88/1989 e per avere negato il riconoscimento del cd. doppio inquadramento, ossia "industriale" ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968 e "commerciale" a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali per il periodo 1.7.1990/30.11.1991, successivo all'entrata in vigore dell'anzidetta legge n. 88/1989. Sul punto la ricorrente si richiama agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 4837 del 1994) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 497 del 1990), osservando che in base a tali orientamenti è legittimo il doppio inquadramento.
La Casa di Cura rileva altresì che era stata inquadrata dall'INPS ai generali fini previdenziali ed assistenziali nel settore "terziario" o "commercio", e ciò in applicazione dell'art. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955, riguardante la disciplina degli assegni familiari, e dell'art. 29 della legge n. 160 del 1973, relativa all'assicurazione contro le malattie.
L'INPS da parte sua osserva che la tesi del doppio inquadramento, sostenuta dalla ricorrente, è destituita di fondamento, atteso che la casa di cura in questione era stata inquadrata nel settore industriale nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, sicché tale collocazione non avrebbe potuto essere posta più in discussione.
2. Ciò premesso e puntualizzato sulle opposte linee difensive, i rilievi di parte ricorrente non meritano di essere condivisi. In conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte va ribadito che il terzo comma dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ha disposto il permanere (ovvero l'ultrattività) dei preesistenti legittimi inquadramenti.
Ciò posto, l'anzidetta norma correttamente è stata applicata alla fattispecie dal giudice di appello, giacché per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale legge era stata accertata giudizialmente la natura industriale dell'attività svolta dalla Casa di Cura Montevergine alla stregua dell'art. 2195 Cod. Civ., in quanto impresa di servizi. Tale inquadramento doveva permanere immutato fino alla cessazione del regime transitorio (31 dicembre 1996 a norma dell'art.
2 - comma 215 - della legge n. 662 del 1996). Con riguardo all'invocato doppio inquadramento va rilevato che, esso, pur ammissibile in teoria (in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 497 del 1990 e Cass. sentenza n. 8873 del 1999), è da escludere per il caso in questione, potendo verificarsi solo per le imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, trovando applicazione l'art. 49 agli effetti dell'inquadramento previdenziale e l'art. 2195 Cod. Civ. agli effetti degli sgravi. Costituisce invero principio pacifico che nel s periodo anteriore alla legge n. 88 del 1989 il criterio per la classificazione previdenziale delle imprese e quello per l'individuazione delle aziende industriali ai fini della concessione degli sgravi è lo stesso, applicandosi in entrambi i casi l'art. 2195 Cod. Civ. D'altro canto la possibilità del doppio inquadramento nei sensi e nei limiti dinanzi evidenziati non ha implicazioni di carattere costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi della concorrenza e del mercato (art. 41 Cost.) e della parità di trattamento (art. 3 Cost.). In proposito è sufficiente osservare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 7 novembre 1994 ha ritenuto l'inammissibilità di tali questioni sollevate in relazione all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, investendo le stesse scelte riservate al legislatore, e ha rimesso allo stesso legislatore, al fine di evitare effetti distorsivi derivanti dalla ultrattività dei precedenti inquadramenti, la fissazione di un termine ragionevole per il superamento del regime transitorio, e ciò in modo da pervenire in tempi brevi e in modo razionale alla graduale applicazione della nuova normativa a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività.
Con l'art.
1 - comma 234 - della richiamata legge n. 662 del 1996 è stato posto un limite definitivo (31 dicembre 1996) di efficacia alla disciplina transitoria di cui all'art. 49 - comma 3 - secondo periodo - della legge n.88/1989, stabilendosi che dall'anzidetta data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata sulla base dei criteri di inquadramento fissati dallo stesso articolo.
In questo modo il pericolo di incostituzionalità della ricordata normativa, come adombrato dal giudice delle leggi in caso di mancato intervento del legislatore, è stato definitivamente superato. L'impugnata sentenza si è correttamente uniformata ai suesposti principi escludendo il doppio inquadramento per la Casa di Cura ricorrente.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 8,00, oltre euro 2000/00 per onorario. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003