Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12011
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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Pur essendovi in astratto, con riferimento alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, trovando applicazione l'art. 2195 cod. civ. ai fini degli sgravi contributivi e l'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ai fini dell'obbligazione contributiva, tuttavia, per le imprese sorte anteriormente, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della legislazione incentivante, analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, che deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, seguendo i criteri generali dettati dall'art.2195 cod. civ. e restare immutato, secondo la disciplina transitoria posta dal terzo comma di cui al citato art. 49, fino alla cessazione del regime transitorio, fissata al 31 dicembre 1996 dall'art. 2 comma duecentoquindicesimo della legge n. 662 del 1996. La diversità di regime non viola i principi di cui agli art. 3 e 41 della Costituzione, atteso che il legislatore, tenuto conto della sentenza n. 378 del 1994 della Corte Costituzionale, ha fissato un termine ragionevole per il passaggio graduale alla nuova normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12011
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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