Sentenza 16 febbraio 2011
Massime • 1
La presunzione legale di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, in riferimento ai reati indicati specificamente dall'art. 275, coma 3, cod. proc. pen., opera anche nel corso di esecuzione della misura impedendone la sostituzione con misure meno gravi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2011, n. 11749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11749 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/02/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 415
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 41830/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 7.10.2010 dep. 11.10.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo che la questione sia rimessa alla Sezioni Unite o in subordine di rigetto. Udito il difensore, Avv. Cola Sergio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o in subordine al trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 26.2.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di RM IO indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.4.2007, confermò il provvedimento impugnato.
A seguito di giudizio abbreviato RM fu condannato alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione.
Con ordinanza 20.10.2009 il G.I.P. in accoglimento di istanza difensiva, sostituì la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento interpose appello il P.M. deducendo la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Il Tribunale di Napoli con ordinanza 12.3.2010 accolse l'appello ordinando il ripristino della custodia in carcere.
A seguito di ricorso la Corte suprema di cassazione, Sezione 6 penale, con sentenza n. 27323 del 7.7.2010, dep. 14.7.2010, annullò tale ordinanza in quanto il difensore non aveva ricevuto avviso dell'udienza camerale.
Con ordinanza 7.10.2010, dep. 11.10.2010, il Tribunale di Napoli ordinò il ripristino della custodia in carcere.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in tema di art. 275 c.p.p., comma 2: un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità riterrebbe che nelle ipotesi di cui alla citata norma la misura sia gradabile in momenti diversi da quello genetico;
in realtà si tratterebbe solo di una specificazione del generale orientamento: la Corte di cassazione in altra procedura incidentale relativa allo stesso processo (Cass. Sez. 6 penale sent. n. 558 del 9.4.2010 relativa a Gargiulo Assunta) ha ritenuto possibile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive quando sia mutato il quadro fattuale di riferimento;
in altri termini qualora sia rescisso il legame con la consorteria mafiosa, può dirsi superata la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. 2. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale ha ritenuto gli arresti domiciliari inadeguati a tutelare le esigenze cautelari in considerazione dei precedenti penali e l'attività di spaccio di stupefacenti svolto prima sotto l'egida del clan NO e poi del clan ZZ subentrato nel controllo del territorio, sicché benché la collaboratrice di giustizia ON NN abbia riferito che RM cessò l'attività di spaccio, sussisteva il pericolo di reiterazione di attività illecite;
in realtà RM gestiva una piazza di spaccio nella zona del clan ZZ, subendo il pagamento di una tangente mensile;
la collaboratrice di giustizia ON NN ha riferito che RM cessò tale attività nel 2006 "perché non ce la faceva più a pagare il sistema"; in tal senso hanno riferito i collaboratori Lauro EN e AC EN;
il Tribunale sarebbe perciò incorso in errore nel ritenere che RM avesse gestito la "piazza di spaccio" anche sotto il controllo del clan NO, ma nelle imputazioni relative al clan NO non figura il nome di RM IO;
sarebbe stata così travisata la prova sulla scorta della quale è stato ritenuto che RM fosse sempre stato disponibile a svolgere in loco attività illecite;
la sentenza è altresì illogica laddove trascura le dichiarazioni di ON NN ed il contrasto con i membri del clan ZZ.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere per i reati indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3 comporta l'impossibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32222 del 9.7.2010 dep. 23.8.2010 rv 247596. La Corte ha precisato che ove il giudice verifichi l'insussistenza di esigenze cautelari, deve disporre la liberazione dell'imputato. Conformi, Sez. 6, n. 32223 e n. 32224 del 2010, non massimate, tutte già citate dal Tribunale;
inoltre Sez. 5, Sentenza n. 27146 del 2010 rv 248034; Sez. 5, Sentenza n. 34003 del 2010 rv 248410). Il contrario orientamento è minoritario e non appare in linea con il tenore letterale della norma, sicché non appare necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
Infatti non avrebbe senso imporre l'adozione della custodia cautelare in carcere se poi fosse possibile sostituirla con misura meno afflittiva.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Anche a prescindere dal fatto che l'imputato abbia svolto attività di spaccio con il clan NO, la sua attività con il clan ZZ ed il suo radicamento nell'ambiente malavitoso, giustificano comunque, nell'economia della motivazione il mancato superamento della presunzione circa l'esistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011